Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all’articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

In sintesi

  • Il CTU assiste alle udienze su invito del giudice istruttore, anche fuori dalla circoscrizione giudiziaria.
  • Compie le indagini previste dall'art. 62 c.p.c., da solo o insieme al giudice, secondo le disposizioni di quest'ultimo.
  • Fornisce al giudice chiarimenti e spiegazioni tecnici ogniqualvolta richiesto nel corso della consulenza.
  • Il CTU negligente o inadempiente può essere sostituito dal giudice con provvedimento ordinatorio.
  • Il giudice può condannare il consulente inadempiente al rimborso delle spese causate dalla sua inadempienza.
Indice dei contenuti

Il consulente tecnico svolge indagini su incarico del giudice, assiste alle udienze e fornisce chiarimenti; se inadempiente può essere sostituito e condannato alle spese.

Ratio della norma

L'articolo 194 c.p.c. costituisce la norma cardine che disciplina concretamente le modalità operative attraverso cui il consulente tecnico d'ufficio (CTU) esercita il proprio incarico nel processo civile. La disposizione si inserisce all'interno del capo dedicato all'istruzione probatoria e, in particolare, nell'ambito delle norme relative alla consulenza tecnica, che rappresenta uno strumento fondamentale attraverso cui il giudice integra le proprie conoscenze con il sapere specialistico necessario per la decisione della controversia.

La ratio sottesa alla norma è duplice. Da un lato, si mira a garantire al giudice un ausilio tecnico effettivo, concreto e continuativo, che non si esaurisca nella mera redazione di una perizia scritta ma si estenda alla presenza in udienza e alla disponibilità a fornire chiarimenti in qualsiasi momento del procedimento. Dall'altro lato, la norma presidia la serietà e la tempestività dell'incarico peritale, prevedendo sanzioni specifiche a carico del consulente negligente o inadempiente, così tutelando l'efficienza del processo e i diritti delle parti.

Il legislatore ha inteso configurare il CTU non come un mero tecnico chiamato a redigere un elaborato isolato, ma come un vero e proprio ausiliare del giudice, integrato nel procedimento e in costante dialogo con l'organo giudicante. Questa concezione riflette la consapevolezza che le questioni tecniche spesso attraversano l'intero arco del giudizio, richiedendo un apporto scientifico flessibile e adattabile alle esigenze istruttorie che emergono progressivamente.

Analisi del testo

Il primo comma dell'art. 194 disciplina tre distinti profili dell'attività del consulente. In primo luogo, la presenza alle udienze: il CTU assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore. Il termine «invitato» non deve indurre in errore: si tratta di una convocazione che ha natura vincolante per il consulente, il quale è tenuto a presentarsi pena l'inadempimento dell'incarico. La partecipazione alle udienze consente al CTU di seguire l'andamento dell'istruttoria, di raccogliere le osservazioni delle parti e dei loro consulenti tecnici di parte (CTP), e di rendere immediatamente disponibile il proprio apporto tecnico.

In secondo luogo, il comma disciplina lo svolgimento delle indagini richiamate dall'art. 62 c.p.c. Il richiamo a tale disposizione è di fondamentale importanza: l'art. 62 stabilisce che il consulente può essere autorizzato dal giudice ad assumere informazioni da terzi e a richiedere documenti. Le indagini possono essere compiute anche fuori della circoscrizione giudiziaria del tribunale competente, a conferma della funzione pratica e operativa del CTU. La norma prevede che le indagini siano svolte «da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone»: nella prassi, le indagini condotte direttamente dal CTU costituiscono la regola, mentre la presenza del giudice alle operazioni peritali rappresenta un'eccezione riservata a situazioni di particolare complessità o delicatezza.

In terzo luogo, il CTU ha l'obbligo di fornire al giudice chiarimenti e spiegazioni ogni volta che questi li richieda. Questo profilo evidenzia la natura dialogica del rapporto tra giudice e consulente: la consulenza tecnica non si esaurisce nel deposito dell'elaborato peritale, ma comprende un'attività di supporto continuo che può manifestarsi in udienza, mediante note scritte o attraverso audizioni informali. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il giudice può sempre richiedere chiarimenti al CTU anche dopo il deposito della relazione, e che tale attività rientra pienamente nell'incarico originariamente conferito.

Il secondo comma disciplina la responsabilità del CTU inadempiente. La norma distingue due ipotesi: l'inadempimento totale, nel caso in cui il consulente non esegua affatto l'incarico, e la negligenza nell'adempimento, che riguarda un'esecuzione difettosa, tardiva o superficiale. In entrambi i casi, il giudice può adottare due provvedimenti distinti: la sostituzione del consulente e la condanna al rimborso delle spese causate dall'inadempienza. La sostituzione viene disposta con ordinanza e ha natura discrezionale; la condanna alle spese ha carattere sanzionatorio e presuppone l'accertamento del nesso causale tra la condotta del CTU e il pregiudizio economico subito dal processo o dalle parti.

Occorre precisare che la responsabilità del CTU ai sensi dell'art. 194 non esaurisce il quadro sanzionatorio applicabile: il consulente può essere soggetto anche alla responsabilità disciplinare prevista dagli ordinamenti professionali di appartenenza e, nei casi più gravi, alla responsabilità penale per il reato di perizia falsa o reticente ex art. 373 c.p.

Quando si applica

L'art. 194 c.p.c. trova applicazione ogni volta che il giudice istruttore abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio nel corso di un giudizio civile ordinario. La norma opera dal momento del conferimento dell'incarico al CTU fino alla conclusione delle operazioni peritali, comprendendo l'eventuale fase dei chiarimenti successivi al deposito dell'elaborato.

La disposizione si applica tanto nelle cause di cognizione ordinaria quanto nei procedimenti sommari che ammettono il ricorso alla consulenza tecnica. Nel processo del lavoro, la consulenza tecnica è disciplinata dagli artt. 421 e seguenti c.p.c., che contengono alcune specificità procedurali, ma i principi generali dell'art. 194 trovano comunque applicazione in via integrativa.

Il regime sanzionatorio previsto dal secondo comma si attiva ogniqualvolta il CTU non si presenti alle operazioni peritali senza giustificato motivo, non depositi la relazione nel termine assegnato, ovvero presenti un elaborato manifestamente lacunoso o negligente. La valutazione della negligenza è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve tenere conto della complessità dell'incarico, dei tempi assegnati e delle circostanze concrete che hanno ostacolato lo svolgimento delle operazioni.

È importante sottolineare che la norma non si applica ai consulenti tecnici di parte (CTP), la cui attività è regolata dall'art. 201 c.p.c. e dal contratto che li lega alla parte che li ha nominati. Il regime dell'art. 194 è esclusivamente riservato al CTU nominato dal giudice, in quanto ausiliare dello stesso.

Connessioni con altre norme

L'art. 194 si inserisce in un sistema normativo organico che regola la consulenza tecnica nel processo civile. Il collegamento più immediato è con l'art. 62 c.p.c., espressamente richiamato, che disciplina i poteri di indagine del consulente e consente al giudice di autorizzarlo ad assumere informazioni da terzi e a esaminare documenti non prodotti in giudizio. L'art. 62 costituisce, insieme all'art. 194, il fondamento dell'attività istruttoria del CTU.

Fondamentale è anche il raccordo con l'art. 61 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di farsi assistere da uno o più consulenti tecnici, e con l'art. 191 c.p.c., che disciplina il provvedimento di nomina e il conferimento dell'incarico. La catena normativa artt. 61-62-191-194-195 delinea il completo statuto della consulenza tecnica d'ufficio.

L'art. 195 c.p.c. regola la relazione del consulente e il contraddittorio con le parti, completando il quadro dell'art. 194 con la disciplina della fase conclusiva dell'incarico. L'art. 196 c.p.c. prevede il potere del giudice di rinnovare le indagini e sostituire il consulente, confermando e integrando il regime sanzionatorio dell'art. 194.

Sul versante delle responsabilità, rileva il collegamento con l'art. 64 c.p.c., che richiama le disposizioni relative ai testimoni per quanto concerne la responsabilità penale del consulente che rende false dichiarazioni. Tale norma costituisce il fondamento processuale civile per il rinvio all'art. 373 c.p. (falsa perizia). Infine, le disposizioni del codice si coordinano con le norme regolamentari in materia di albi dei CTU e di compensi peritali, di cui al D.M. n. 182/2002 e al D.Lgs. n. 150/2011.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio è titolare di un'impresa di costruzioni e conviene in giudizio Caio, committente di un appalto, per il pagamento del saldo dei lavori. Il giudice istruttore nomina come CTU l'ingegnere Mevio, incaricandolo di verificare la conformità delle opere realizzate al capitolato contrattuale e di quantificare eventuali difformità. Mevio partecipa all'udienza di conferimento dell'incarico, riceve le istruzioni del giudice e fissa le operazioni peritali presso il cantiere. In tale sede, i consulenti tecnici di parte (CTP) nominati rispettivamente da Tizio e da Caio sollevano questioni tecniche contrastanti sullo stato dei solai. Mevio, esercitando i poteri di indagine ex art. 62 c.p.c., richiede al direttore dei lavori, terzo estraneo al giudizio, la documentazione relativa alle prove di carico effettuate durante l'esecuzione dell'appalto. Le indagini vengono condotte da Mevio in autonomia, senza la presenza del giudice, secondo quanto disposto dal provvedimento di nomina.

Successivamente, Mevio deposita la relazione peritale, ma Sempronio, il giudice istruttore, rileva che alcune conclusioni relative al calcolo delle penali contrattuali non sono adeguatamente motivate. Convoca pertanto Mevio all'udienza successiva per richiedere i chiarimenti previsti dall'art. 194, primo comma. Mevio illustra oralmente le proprie valutazioni e, su invito del giudice, deposita una nota integrativa scritta che colma le lacune argomentative della relazione principale. Grazie a questo meccanismo di interlocuzione continua tra ausiliare e organo giudicante, il giudice acquisisce tutti gli elementi tecnici necessari per la decisione.

In un diverso scenario, il CTU nominato in una controversia condominiale tra Caio e il condominio risulta ripetutamente assente alle udienze fissate per il giuramente e per la discussione dell'elaborato, e deposita la relazione con quattro mesi di ritardo rispetto al termine prorogato. Il giudice, riscontrata la negligenza grave nell'adempimento ai sensi dell'art. 194, secondo comma, dispone con ordinanza la sostituzione del CTU e lo condanna al rimborso delle spese di custodia del bene oggetto di perizia sostenute nel periodo di ritardo, quantificate in tremila euro.

Domande frequenti

Il consulente tecnico d'ufficio è obbligato a partecipare a tutte le udienze del processo?

No. Il CTU è tenuto a partecipare solo alle udienze alle quali viene espressamente invitato dal giudice istruttore. Non ha l'obbligo di presenziare all'intero svolgimento del giudizio, ma deve rendersi disponibile ogni volta che il giudice ne richieda la presenza.

Il CTU può svolgere indagini al di fuori del territorio del tribunale competente?

Sì. L'art. 194 c.p.c. prevede espressamente che il consulente possa compiere le indagini anche fuori della circoscrizione giudiziaria. Questa previsione risponde a esigenze pratiche, consentendo ispezioni, accertamenti e sopralluoghi ovunque si trovino i beni o le persone oggetto della consulenza.

Cosa succede se il consulente tecnico non deposita la relazione nei termini assegnati?

Il ritardo ingiustificato nel deposito dell'elaborato peritale configura negligenza nell'adempimento ai sensi dell'art. 194, secondo comma, c.p.c. Il giudice può disporre la sostituzione del CTU e condannarlo al rimborso delle spese causate dal ritardo, oltre a segnalare il comportamento al presidente del tribunale per i provvedimenti disciplinari di competenza.

Il giudice può richiedere chiarimenti al CTU anche dopo il deposito della relazione finale?

Sì. L'obbligo del CTU di fornire chiarimenti e spiegazioni al giudice che li richieda non si esaurisce con il deposito dell'elaborato peritale. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che il giudice può convocare il consulente anche successivamente per integrazioni orali o scritte, senza che ciò comporti necessariamente il rinnovo formale dell'incarico.

Quali sono le differenze tra la sostituzione del CTU ex art. 194 e il rinnovo delle indagini ex art. 196 c.p.c.?

La sostituzione ex art. 194 ha natura sanzionatoria e presuppone l'inadempimento o la negligenza del consulente. Il rinnovo delle indagini ex art. 196 è invece un potere discrezionale del giudice che può essere esercitato anche in assenza di colpa del CTU, ogni volta che le indagini già compiute risultino insufficienti ai fini della decisione. Si tratta di istituti con presupposti e finalità distinte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.