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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

All’udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

In sintesi

  • Il giudice istruttore, all'udienza di comparizione, ricorda al consulente tecnico d'ufficio (CTU) la rilevanza delle sue funzioni.
  • Il consulente presta giuramento di adempiere fedelmente e con perizia le funzioni assegnategli.
  • La finalità esclusiva del giuramento è consentire al giudice la conoscenza della verità tecnica.
  • Il giuramento ha natura solenne e costituisce presupposto di validità dell'incarico peritale.
  • La violazione degli obblighi giurati espone il CTU a responsabilità penale per falsa perizia ex art. 373 c.p.

Il giudice istruttore ricorda al consulente tecnico l'importanza del suo ruolo e ne riceve il giuramento di fedele adempimento prima dell'incarico.

Ratio della norma

L'articolo 193 c.p.c. assolve una funzione al tempo stesso simbolica e giuridicamente sostanziale: sancire formalmente il vincolo di fedeltà e imparzialità che lega il consulente tecnico d'ufficio all'organo giurisdizionale nel momento in cui viene investito del proprio mandato. La norma si colloca all'interno del Capo IV del Titolo I del Libro II del codice di rito, dedicato all'istruzione probatoria, e più specificamente nella disciplina della consulenza tecnica d'ufficio (artt. 191-197 c.p.c.).

La ratio profonda dell'articolo risiede nell'esigenza di rafforzare la consapevolezza etica e deontologica del consulente, richiamandolo, mediante un atto solenne e rituale quale il giuramento, alla responsabilità che l'ordinamento gli attribuisce in quanto ausiliario del giudice. Il CTU non è infatti parte del processo, né è un perito di parte: è un soggetto terzo e imparziale che coadiuva il giudice nell'acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche che quest'ultimo non possiede o non è tenuto a possedere. In questa prospettiva, il giuramento funge da elemento di collegamento tra la nomina formale del consulente e l'esercizio concreto delle sue funzioni, segnando il passaggio dall'investitura all'operatività.

Il legislatore del 1940, nel prevedere tale formalità, si è ispirato a una tradizione risalente al diritto comune e al diritto processuale preunitario, nei quali il giuramento del perito costituiva un atto irrinunciabile della procedura. La scelta di mantenere questa solennità nel codice di rito moderno testimonia la persistente valenza ordinamentale dell'istituto: il giuramento non è un vuoto formalismo, ma uno strumento di responsabilizzazione e di garanzia della genuinità dell'apporto tecnico.

Analisi del testo

Il testo dell'articolo 193 c.p.c. è strutturato in un'unica disposizione che descrive due momenti distinti ma consecutivi della medesima udienza. In primo luogo, il giudice istruttore «ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere»: si tratta di un'ammonizione solenne, di carattere quasi cerimoniale, con la quale l'organo giudicante rende esplicita la gravità del ruolo affidato al consulente e la sua centralità nel percorso di accertamento della verità materiale. In secondo luogo, il giudice «riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità».

La formula del giuramento è particolarmente significativa sotto un duplice profilo. Da un lato, l'avverbio «fedelmente» richiama l'obbligo di lealtà nei confronti del giudice e del processo, escludendo ogni sudditanza rispetto alle parti. Dall'altro, la locuzione «al solo scopo di far conoscere al giudice la verità» delimita con precisione la finalità dell'incarico: il CTU non è chiamato a difendere posizioni di parte, a svolgere funzioni di mediazione o a produrre risultati graditi all'uno o all'altro litigante, ma esclusivamente a fornire al giudice gli elementi tecnico-scientifici necessari per una decisione corretta e informata.

L'udienza di comparizione di cui parla la norma è quella fissata dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 192 c.p.c., nel corso della quale vengono anche chiarite le indagini da compiere e il termine entro il quale il consulente deve depositare la propria relazione. La sequenza logica e procedurale è dunque la seguente: nomina del CTU con ordinanza (art. 191 c.p.c.), udienza di comparizione con prestazione del giuramento (art. 193 c.p.c.), svolgimento delle operazioni peritali, deposito della relazione (art. 195 c.p.c.).

Dal punto di vista del regime giuridico, il giuramento previsto dall'art. 193 c.p.c. è un giuramento promissorio, non assertorio, in quanto riguarda comportamenti futuri che il consulente si impegna a tenere, e non fatti già avvenuti. Esso si distingue pertanto nettamente dal giuramento decisorio e da quello suppletorio disciplinati dagli artt. 233 e ss. c.p.c., i quali attengono a dichiarazioni di parte su circostanze di fatto già verificatesi.

Quando si applica

L'articolo 193 c.p.c. trova applicazione ogni volta che il giudice istruttore nomina un consulente tecnico d'ufficio nel corso di un procedimento civile ordinario. Trattandosi di una norma del codice di rito, essa si applica in linea generale a tutti i processi civili di cognizione, fatte salve le eventuali disposizioni speciali previste per riti particolari.

Nei procedimenti in camera di consiglio, nei procedimenti sommari di cognizione di cui all'art. 702-bis c.p.c., nei procedimenti cautelari e nei procedimenti di volontaria giurisdizione, il giuramento del CTU è comunque dovuto ogni qualvolta venga disposta una consulenza tecnica, salvo che la natura e la celerità del rito non lo rendano incompatibile con le esigenze procedimentali. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che l'omissione del giuramento non determina automaticamente la nullità della consulenza, potendo essere sanata qualora le parti non abbiano sollevato tempestiva eccezione e non risulti leso il diritto di difesa.

Nel processo del lavoro, disciplinato dal Libro II, Titolo IV del c.p.c., le norme sulla consulenza tecnica si applicano in quanto compatibili con la struttura e i principi del rito speciale. Anche in questo contesto, dunque, il giuramento del CTU conserva la propria rilevanza, seppur adattato alle peculiarità di un rito caratterizzato da oralità e concentrazione.

Il giuramento è altresì richiesto per i consulenti nominati nei procedimenti di arbitrato rituale, laddove il collegio arbitrale, o l'arbitro unico, si avvalga di consulenti tecnici ai sensi dell'art. 816-ter c.p.c., norma che richiama in quanto compatibili le disposizioni codicistiche sulla consulenza tecnica.

Connessioni con altre norme

L'articolo 193 c.p.c. si inserisce in un sistema normativo coerente e articolato. Il collegamento più immediato è con l'art. 191 c.p.c., che disciplina la nomina del consulente tecnico da parte del giudice istruttore mediante ordinanza, e con l'art. 192 c.p.c., che regola la comparizione del consulente e la possibilità per le parti di proporre istanze di ricusazione. A valle, l'art. 194 c.p.c. disciplina le attività che il consulente può compiere nell'espletamento dell'incarico, mentre l'art. 195 c.p.c. regola il deposito della relazione peritale.

Sul piano del diritto penale sostanziale, il giuramento prestato ai sensi dell'art. 193 c.p.c. costituisce il presupposto della responsabilità per il delitto di falsa perizia, previsto e punito dall'art. 373 del codice penale. Tale norma sanziona con la reclusione il perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte circostanze rilevanti. Il giuramento, pertanto, non è un mero rito formale, ma il fondamento giuridico della responsabilità penale del consulente per l'ipotesi di adempimento infedele o doloso dell'incarico.

Un ulteriore collegamento significativo si rinviene con le disposizioni del codice penale relative ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio. Il consulente tecnico d'ufficio, nell'esercizio delle proprie funzioni, riveste la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela penale (artt. 336, 337, 339 c.p.) e della responsabilità per abuso d'ufficio o per altri reati contro la pubblica amministrazione.

Sul versante processuale, va ricordato che il consulente tecnico d'ufficio può essere ricusato dalle parti per le stesse ragioni per cui può esserlo il giudice (art. 192, comma 1, c.p.c.), e che la sua astensione è disciplinata per analogia con le norme sull'astensione del giudice. Questo complesso normativo mira a garantire che il soggetto che presta giuramento ai sensi dell'art. 193 c.p.c. sia effettivamente terzo e imparziale, condizione indispensabile perché il giuramento stesso abbia un senso giuridico e deontologico autentico.

Domande frequenti

Il giuramento del consulente tecnico d'ufficio è obbligatorio in tutti i processi civili?

Sì, il giuramento previsto dall'art. 193 c.p.c. è una formalità necessaria in tutti i procedimenti civili nei quali venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che l'eventuale omissione del giuramento non determini automaticamente la nullità della consulenza, qualora le parti non abbiano tempestivamente sollevato eccezione e non sia stato leso il loro diritto di difesa.

Quali conseguenze derivano dalla violazione del giuramento da parte del CTU?

Il consulente tecnico d'ufficio che, dopo aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 193 c.p.c., afferma il falso, nega il vero o tace circostanze rilevanti nella propria relazione, commette il delitto di falsa perizia previsto e punito dall'art. 373 c.p., che prevede la reclusione da due a sei anni. Sul piano processuale, la relazione infedele può essere disattesa dal giudice, e il CTU può essere sostituito.

Chi formula la formula del giuramento e come si svolge concretamente l'udienza?

Il giuramento viene ricevuto dal giudice istruttore all'udienza di comparizione. Il giudice pronuncia la formula, che impegna il consulente a adempiere fedelmente le funzioni al solo scopo di far conoscere la verità, e il consulente la conferma. L'atto viene verbalizzato. Le parti e i loro procuratori sono presenti e possono in quella sede proporre istanze di ricusazione ai sensi dell'art. 192 c.p.c., se non lo hanno già fatto.

Il consulente tecnico di parte (CTP) deve anch'egli prestare giuramento?

No. Il giuramento ex art. 193 c.p.c. riguarda esclusivamente il consulente tecnico d'ufficio (CTU), che è un ausiliario del giudice nominato d'ufficio per fornire un apporto tecnico imparziale. I consulenti tecnici di parte (CTP) sono invece soggetti nominati dalle parti per assistere e controllare l'operato del CTU: non prestano giuramento e non sono soggetti alle relative responsabilità penali per falsa perizia.

Il giuramento del CTU è rilevante anche nei procedimenti arbitrali?

Sì. Nei procedimenti arbitrali rituali, l'art. 816-ter c.p.c. consente agli arbitri di assumere mezzi di prova, inclusa la consulenza tecnica, con applicazione in quanto compatibile delle norme codicistiche. Il giuramento del consulente nominato dagli arbitri, pur nell'adattamento richiesto dal contesto arbitrale, conserva la propria rilevanza come garanzia di imparzialità e come presupposto della responsabilità per falsa perizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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