Indice
Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 190-bis c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 190 - Art. 190 c.p.c.: Comparse conclusionali e memorie→Cod. proc. civ. art. 191 - Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente te…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 189 Codice di Procedura Civile: Rimessione al collegio→Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente→Art. 188 c.p.c.: Attività istruttoria del giudice→Articolo 193 Codice di Procedura Civile: Giuramento del consulente→Art. 187 c.p.c.: Provvedimenti del giudice istruttore→Art. 186-quater c.p.c.: Ordinanza successiva alla chiusura dell’→Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 190-bis c.p.c. è stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia). Disciplinava la decisione a seguito di trattazione orale, ora confluita nelle nuove forme decisorie.
Ratio della norma
Articolo abrogato. La sua originaria funzione era quella di consentire una decisione piu agile della causa, evitando lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica quando la trattazione orale fosse sufficiente a definire il giudizio.
Analisi del testo
Prima dell'abrogazione, l'art. 190-bis c.p.c. permetteva al giudice, su accordo delle parti o nei casi previsti, di pervenire alla decisione attraverso la sola discussione orale, con lettura del dispositivo e successivo deposito della motivazione, in alternativa al modello decisorio ordinario fondato sullo scambio di scritti conclusivi.
Quando si applica
La disposizione non si applica piu ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. La disciplina sostitutiva e oggi contenuta nell'art. 281-sexies c.p.c. per la decisione a seguito di trattazione orale e, per le controversie semplici, nelle norme sul rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies ss. c.p.c.).
Connessioni con altre norme
Le norme attualmente rilevanti sono l'art. 281-sexies c.p.c. (decisione a seguito di trattazione orale), l'art. 189 c.p.c. (rimessione della causa in decisione), l'art. 190 c.p.c. (deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e gli artt. 281-decies ss. c.p.c. sul rito semplificato di cognizione.
Domande frequenti
L'art. 190-bis c.p.c. e ancora in vigore?
No, e stato abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) con efficacia dal 28 febbraio 2023.
Cosa disciplinava l'art. 190-bis c.p.c.?
Regolava la decisione della causa a seguito di trattazione orale davanti al giudice istruttore in funzione di giudice unico, in alternativa al modello decisorio basato su comparse conclusionali e memorie di replica.
Qual e oggi la disciplina sostitutiva?
La materia e oggi regolata dall'art. 281-sexies c.p.c. per la decisione a seguito di trattazione orale e, per le controversie semplici, dalle norme sul rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies e ss. c.p.c.).
L'abrogazione si applica anche ai processi gia pendenti?
L'abrogazione opera secondo la disciplina transitoria del D.Lgs. 149/2022: per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma occorre verificare le norme transitorie applicabili al caso concreto.
Dove trovo le nuove forme di decisione orale?
Nell'art. 281-sexies c.p.c. e, per le cause semplici, negli artt. 281-decies e seguenti c.p.c. sul rito semplificato di cognizione.