Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 192 c.p.c. – Astensione e ricusazione del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

In sintesi

  • L'ordinanza di nomina è notificata al consulente tecnico dal cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
  • Il consulente che non intende accettare l'incarico o che versa in una delle condizioni di astensione obbligatoria (artt. 51-52 c.p.c.) deve farne dichiarazione in cancelleria entro il giorno precedente l'udienza.
  • Il giudice decide sulla dichiarazione di astensione alla stessa udienza di comparizione del consulente.
  • Le parti possono ricusare il consulente per i motivi previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c., presentando ricorso al giudice nominante.
  • Il ricorso per ricusazione deve essere depositato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione del consulente.
Indice dei contenuti

Disciplina l'astensione volontaria e la ricusazione del consulente tecnico d'ufficio, regolando termini e modalità per garantire imparzialità nella consulenza.

Ratio della norma

L'articolo 192 c.p.c. si inserisce nel microsistema normativo dedicato al consulente tecnico d'ufficio (artt. 191-201 c.p.c.) con la specifica funzione di presidiare l'imparzialità e la terzietà dell'ausiliario del giudice. La ratio sottostante è strettamente connessa ai principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.): affinché la consulenza tecnica possa svolgere il suo ruolo di strumento ausiliario della cognizione giudiziaria, è indispensabile che il soggetto incaricato sia immune da qualsiasi interesse nella causa e da qualsiasi rapporto con le parti che possa comprometterne l'obiettività. Il legislatore ha ritenuto opportuno estendere al consulente tecnico d'ufficio il medesimo regime di astensione e ricusazione previsto per il giudice (artt. 51 e 52 c.p.c.), operando un rinvio espresso che manifesta la volontà di equiparare, sul piano delle garanzie di imparzialità, la figura del CTU a quella del magistrato, pur nelle ovvie differenze di ruolo e funzione. Questa scelta si giustifica con la circostanza che le conclusioni del consulente tecnico, benché non vincolanti in senso formale, esercitano nella pratica un'influenza determinante sulla decisione del giudice, specie nelle materie altamente specialistiche dove il magistrato non possiede le competenze tecniche necessarie per valutare autonomamente i fatti di causa.

Analisi del testo

La norma si articola in tre segmenti procedurali distinti che disciplinano: la comunicazione dell'incarico, l'astensione del consulente e la ricusazione da parte delle parti processuali.

Il primo segmento riguarda la notificazione dell'ordinanza di nomina. Il cancelliere è tenuto a portare a conoscenza del consulente l'ordinanza con la quale il giudice lo ha nominato, contestualmente invitandolo a comparire all'udienza fissata. Questa notificazione assolve una duplice funzione: da un lato, instaura formalmente il rapporto tra il giudice e l'ausiliario; dall'altro, apre il termine entro il quale il consulente può esercitare la facoltà di astensione. È significativo che il legislatore abbia affidato al cancelliere, e non alle parti, l'incombente della notificazione, sottolineando così la natura pubblicistica del rapporto che lega il CTU all'ufficio giudiziario.

Il secondo segmento disciplina l'astensione del consulente. Due sono i presupposti che legittimano (rectius: impongono) la dichiarazione di astensione: la mancata volontà di accettare l'incarico e la sussistenza di una delle condizioni ostative elencate negli artt. 51 e 52 c.p.c. Nel primo caso si tratta di una facoltà discrezionale, espressione dell'autonomia del professionista; nel secondo caso, invece, l'astensione assume carattere obbligatorio, in quanto la legge impone al consulente che versi in talune situazioni di incompatibilità di non assumere l'incarico. Il termine per la dichiarazione è perentorio: essa deve essere depositata in cancelleria non oltre il giorno precedente l'udienza di comparizione. Il giudice, alla stessa udienza, decide sulla dichiarazione, con la possibilità di accoglierla, e in tal caso provvederà alla nomina di un nuovo consulente, ovvero di rigettarla qualora ritenga insussistenti i presupposti addotti.

Il terzo segmento disciplina la ricusazione, istituto attraverso il quale le parti esercitano il controllo sull'imparzialità del CTU nominato. I motivi di ricusazione coincidono con quelli previsti per il giudice dagli artt. 51 e 52 c.p.c., tra cui rilevano in particolare: l'interesse nella causa, la qualità di coniuge o parente entro il quarto grado di una delle parti o dei loro difensori, i rapporti di credito o debito con taluna delle parti, l'aver già conosciuto della causa in altro grado di giudizio. Lo strumento processuale è il ricorso, e non il semplice atto di parte, da presentarsi al giudice che ha proceduto alla nomina; il termine di tre giorni prima dell'udienza è anch'esso perentorio. La Cassazione ha ripetutamente affermato che la decadenza dal termine di ricusazione non è sanabile e che la parte che non ha tempestivamente ricusato il consulente non può successivamente dolersi della sua parzialità per motivi che erano conoscibili ab initio.

Va segnalata la particolarità testuale della norma, che nella sua formulazione attuale presenta una lieve imperfezione redazionale ("quello che, oppure che si trova"), riconducibile a un difetto di coordinamento sintattico probabilmente originato da un intervento di modifica non perfettamente rifinito. Nonostante ciò, il senso della disposizione è univocamente interpretabile nel senso sopra descritto.

Quando si applica

L'articolo 192 c.p.c. trova applicazione ogni qual volta il giudice civile disponga una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 191 c.p.c. La norma opera, pertanto, in tutte le materie in cui il processo civile ammette l'ausilio di un esperto: controversie in materia di accertamento di danni, cause di responsabilità medica, liti societarie richiedenti perizie contabili, controversie in materia di proprietà intellettuale, cause di separazione e divorzio con profili patrimoniali complessi, controversie edilizie e urbanistiche.

Il meccanismo dell'astensione è destinato a operare nelle fasi immediatamente successive alla nomina e prima che il consulente prenda formalmente possesso dell'incarico all'udienza di giuramento. La ricusazione, invece, è uno strumento a disposizione delle parti che si esercita nel medesimo arco temporale: dalla conoscenza della nomina fino a tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Qualora i motivi di ricusazione emergano successivamente, ad esempio perché la parte ne viene a conoscenza solo dopo l'udienza, la giurisprudenza ammette in via eccezionale la ricusazione tardiva, purché la parte dimostri di non aver potuto conoscere il motivo in tempo utile.

L'istituto non si applica al consulente tecnico di parte (CTP), che è per definizione un soggetto di fiducia della parte e non è tenuto a osservare obblighi di imparzialità nei confronti delle parti avverse. Non si applica neppure agli ausiliari del giudice diversi dal CTU, come ad esempio il traduttore o l'interprete, per i quali valgono norme specifiche.

Connessioni con altre norme

L'art. 192 c.p.c. si colloca al centro di una fitta rete di rinvii normativi. Il rimando espresso agli artt. 51 e 52 c.p.c. è il più rilevante: l'art. 51 elenca le ipotesi di astensione obbligatoria del giudice (tra cui l'interesse nella causa, i rapporti di parentela o affinità con le parti, la qualità di testimone o perito già prestata nella medesima causa), mentre l'art. 52 disciplina la procedura di ricusazione del giudice, che l'art. 192 mutua integralmente per il CTU. L'art. 63 c.p.c., relativo all'assunzione dell'ufficio di consulente, va letto in combinato disposto con l'art. 192: è all'udienza di comparizione disciplinata dall'art. 192 che il consulente presta il giuramento previsto dall'art. 193 c.p.c. L'art. 196 c.p.c. disciplina la sostituzione del consulente, istituto che scatta, tra l'altro, quando l'astensione o la ricusazione vengono accolte. A livello sistematico, occorre coordinare l'art. 192 con le disposizioni del D.P.R. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) che regolano il compenso del CTU, nonché con le norme deontologiche applicabili ai singoli albi professionali da cui il consulente è tratto. Sul piano del diritto europeo, la garanzia di imparzialità del perito trova riscontro nella giurisprudenza della Corte EDU sull'art. 6 CEDU, che include la terzietà degli ausiliari del giudice tra i requisiti del processo equo.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Nel corso di una causa per responsabilità medica promossa da Tizio contro la struttura ospedaliera in cui è ricoverata sua madre, il giudice nomina come CTU il dottor Caio, primario di cardiologia. Tizio, ricercando informazioni sul consulente nominato, scopre che il dottor Caio è cognato del direttore sanitario della struttura convenuta, rapporto che rientra tra le cause di astensione previste dall'art. 51, n. 2, c.p.c. Tizio, a mezzo del proprio difensore, deposita ricorso per ricusazione quattro giorni prima dell'udienza di comparizione, allegando documentazione anagrafica comprovante il rapporto di affinità. Il giudice, all'udienza, accoglie la ricusazione e dispone la nomina di un nuovo CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

In una controversia tra Sempronio e Mevio avente ad oggetto la determinazione del valore di un immobile in comproprietà, il giudice nomina come consulente tecnico l'ingegnere Filano. Questi, ricevuta la notificazione dell'ordinanza da parte della cancelleria, si rende conto di aver già svolto una perizia stragiudiziale per conto di Mevio su un diverso immobile, e di avere con quest'ultimo un rapporto professionale continuativo. Ritenendo di versare in una situazione di potenziale incompatibilità ex art. 51, n. 4, c.p.c., l'ingegnere Filano si reca in cancelleria il giorno precedente l'udienza e deposita dichiarazione di astensione, illustrando le ragioni del conflitto di interessi. Il giudice, all'udienza, esamina la dichiarazione, la ritiene fondata e provvede alla sostituzione del CTU, fissando una nuova udienza per il giuramento del consulente subentrante.

Domande frequenti

Entro quando il consulente tecnico deve dichiarare la propria astensione?

Il consulente deve depositare la dichiarazione di astensione in cancelleria entro il giorno precedente l'udienza di comparizione fissata dal giudice. Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta la decadenza dalla facoltà di astensione volontaria.

Quali sono i motivi per cui le parti possono ricusare il consulente tecnico?

Le parti possono ricusare il CTU per gli stessi motivi previsti per la ricusazione del giudice dagli artt. 51 e 52 c.p.c.: interesse nella causa, rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con le parti o i difensori, rapporti di credito o debito, aver già conosciuto della causa come giudice in altro grado, inimicizia grave con una delle parti.

Qual è il termine per proporre la ricusazione del consulente tecnico?

La ricusazione deve essere proposta con ricorso al giudice che ha nominato il consulente almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione. Il termine è perentorio: la sua inosservanza comporta la decadenza dal diritto di ricusare il CTU per i motivi che erano conoscibili entro quel termine.

Chi decide sull'astensione e sulla ricusazione del consulente tecnico?

Decide il giudice che ha nominato il consulente, all'udienza di comparizione nel caso di astensione dichiarata dal CTU. Per la ricusazione proposta dalle parti, il giudice decide sul ricorso tempestivamente presentato, potendo accoglierlo, con conseguente sostituzione del consulente, o rigettarlo.

Cosa accade se il consulente tecnico non accetta l'incarico pur non versando in cause di incompatibilità?

Il consulente che non intende accettare l'incarico per ragioni personali (es. sovraccarico di lavoro, incompetenza tecnica nella specifica materia) deve ugualmente depositare dichiarazione in cancelleria entro il termine previsto. Il giudice ne prende atto e provvede alla nomina di un diverso consulente ai sensi dell'art. 196 c.p.c., salvo valutare se il rifiuto sia giustificato o possa integrare un'ipotesi di illecito disciplinare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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