Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 188 c.p.c. – Attività istruttoria del giudice

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all’assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l’istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell’articolo 189 o dell’articolo 275-bis.

In sintesi

  • Il giudice istruttore è competente per l'assunzione delle prove ammesse
  • Esaurita l'istruzione, rimette la causa al collegio per la decisione
  • Funziona come snodo tra fase istruttoria e fase decisoria nel rito ordinario
  • Per le cause monocratiche la decisione è del giudice istruttore stesso
  • La rimessione si combina con l'art. 189 (precisazione conclusioni) e l'art. 190 (comparse conclusionali)
Indice dei contenuti

Il giudice istruttore assume i mezzi di prova ammessi e, esaurita la fase istruttoria, rimette la causa al collegio per la decisione: è la cerniera tra istruzione e decisione del rito ordinario.

Ratio della norma

L'art. 188 c.p.c. distribuisce le funzioni nella fase istruttoria: il giudice istruttore è l'organo monocratico che assume materialmente le prove (testi, interrogatori, ispezioni, c.t.u.) e governa la dinamica processuale fino al maturare della causa. La rimessione al collegio realizza la separazione tra istruzione (attività dialogica e sequenziale) e decisione (atto solenne, in linea generale assunto da organo collegiale nelle cause più complesse). Il modello deriva dalla scelta storica del codice del 1942: separare la formazione del materiale probatorio dalla deliberazione finale, per consentire la riflessione e la pluralità di giudici sulla decisione.

Analisi del testo

«Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione». La norma è essenziale ma carica di funzioni. «Provvede all'assunzione»: il giudice istruttore dirige l'attività probatoria, esaminando testi, ascoltando interrogatori, ricevendo c.t.u., ordinando ispezioni. «Esaurita l'istruzione»: la fase si conclude quando tutti i mezzi di prova ammessi sono stati assunti o si è verificata l'impossibilità di assumerli. «Rimette le parti al collegio»: dopo l'esaurimento, il giudice istruttore investe il collegio della decisione. La rimessione segue le forme dell'art. 189 c.p.c. (precisazione delle conclusioni). Per le cause monocratiche (la grande maggioranza nel tribunale, ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.) la rimessione opera in senso figurato: il giudice istruttore stesso assume la veste di giudice decisore.

Quando si applica

L'art. 188 si applica nel rito ordinario di cognizione davanti al tribunale e, con adattamenti, alla corte d'appello. Per i tribunali, oggi la decisione è di regola monocratica: il giudice istruttore decide la causa salvo le materie tassativamente attribuite al collegio dall'art. 50-bis c.p.c. (cause con pluralità di parti, cause societarie, opposizione a sanzioni amministrative in materia ambientale, eccetera). Per il rito del lavoro la struttura è diversa (giudice unico per istruzione e decisione: artt. 420-431 c.p.c.). Nei procedimenti speciali (sommario di cognizione ex art. 702-bis prima della Cartabia, oggi semplificato ex art. 281-decies) la fase istruttoria può avere forme abbreviate. Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) la struttura della fase decisoria si è semplificata, con maggior concentrazione del modello monocratico.

Connessioni con altre norme

L'art. 188 si raccorda con: l'art. 187 (provvedimenti del giudice istruttore in via interlocutoria); l'art. 189 (rimessione al collegio e precisazione delle conclusioni); l'art. 190 (comparse conclusionali e memorie di replica); l'art. 50-bis (cause attribuite al collegio); l'art. 281-quinquies e seguenti (rito monocratico). La fase istruttoria è governata anche dagli artt. 191-266 c.p.c. (singoli mezzi di prova: c.t.u., testimoni, interrogatorio formale, giuramento, ispezione). La distribuzione delle funzioni rispetta l'art. 102 Cost. (giurisdizione) e si raccorda con il modello del giudice naturale (art. 25 Cost.).

Casi pratici

Caso 1: rimessione al collegio dopo c.t.u. e prove orali

Tizio cita una società di costruzioni per gravi vizi di un immobile, allegando perizia di parte. Il giudice istruttore ammette la consulenza tecnica d'ufficio per accertare i vizi e l'origine, e ammette anche la prova testimoniale sulle dichiarazioni rese dal direttore lavori. Il c.t.u. deposita la relazione, vengono escussi i testi, e il giudice istruttore esaurisce l'istruzione. A questo punto, applicando l'art. 188 c.p.c., rimette la causa per la decisione. Trattandosi di causa monocratica, la decisione è dello stesso giudice istruttore: dopo precisazione delle conclusioni ex art. 189 e termini ex art. 190, il giudice deciderà con sentenza.

Caso 2: causa collegiale e rimessione

Sempronio impugna una delibera assembleare di una s.r.l., agendo per nullità. Le cause societarie ex art. 50-bis c.p.c. sono attribuite al collegio. Il giudice istruttore monocratico governa la fase istruttoria (acquisizione dei verbali, c.t.u. contabile per accertare la regolarità dei conti), poi rimette la causa al collegio. Il collegio, formato da tre giudici, decide sulla base degli atti, della c.t.u. e delle conclusioni precisate, con sentenza che chiude il giudizio. La rimessione investe il collegio dell'intera causa, comprese le questioni preliminari non già decise dal giudice istruttore.

Domande frequenti

Qual è il ruolo del giudice istruttore?

Il giudice istruttore è il giudice monocratico che governa la fase istruttoria del processo civile: ammette le prove, le assume materialmente (interrogatori, testimonianze, ispezioni), nomina e sente i consulenti tecnici. Una volta esaurita l'istruzione, rimette la causa al collegio per la decisione, salvo i casi di rito monocratico in cui decide egli stesso.

Cosa significa «rimissione al collegio»?

È l'atto con cui il giudice istruttore chiude la fase istruttoria e investe il collegio (formato da tre giudici) della decisione finale. Si fa nelle forme dell'art. 189 c.p.c., con precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore. La rimessione investe il collegio dell'intera causa, comprese le questioni preliminari, salvo quelle già definite con sentenza interlocutoria.

Quando una causa va al collegio e quando al giudice monocratico?

Le cause attribuite al collegio sono elencate tassativamente dall'art. 50-bis c.p.c.: cause societarie, cause con pluralità di parti diverse dai casi di cumulo soggettivo, cause di responsabilità degli amministratori, alcune materie speciali. Tutte le altre cause davanti al tribunale sono di regola monocratiche, decise dal giudice istruttore stesso. La distinzione si combina con l'art. 281-bis c.p.c.

Quando si considera esaurita l'istruzione?

Quando tutti i mezzi di prova ammessi sono stati assunti o si è verificata l'impossibilità sopravvenuta di assumerli (per esempio teste irreperibile dopo plurimi tentativi, rifiuto del consulente tecnico). Il giudice istruttore dichiara esaurita l'istruzione e fissa l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?

La riforma del 2022 (D.Lgs. 149/2022) ha semplificato il rito ordinario, anticipando le memorie integrative al periodo precedente la prima udienza (art. 171-ter c.p.c.) e modificando la fase decisoria (nuovo art. 189). Il ruolo del giudice istruttore resta centrale, ma l'istruzione si svolge su un quadro processuale già più definito sin dall'inizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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