Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 186-ter c.p.c. – Istanza di ingiunzione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all’articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all’articolo 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna. Se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione .

L’ordinanza deve contenere i provvedimenti previsti dall’articolo 641, ultimo comma, ed è dichiarata provvisoriamente esecutiva ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 642, nonché, ove la controparte non sia rimasta contumace, quelli di cui all’articolo 648, primo comma. La provvisoria esecutorietà non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico.

L’ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma.

Se il processo si estingue l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’articolo 653, primo comma.

Se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace, l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 644. In tal caso l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 647.

L’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

In sintesi

  • Strumento di tutela anticipata: ingiunzione endoprocessuale di pagamento o consegna richiedibile fino alla precisazione delle conclusioni.
  • Presupposti: prova scritta ex art. 633, primo comma n. 1 e secondo comma c.p.c., oppure crediti di onorari ex art. 634 c.p.c.
  • L'ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. e ne conserva l'efficacia anche in caso di estinzione del giudizio.
  • Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Libro IV sul procedimento d'ingiunzione (artt. 633 ss. c.p.c.).
  • Differisce dall'art. 186-bis (somme non contestate) e dall'art. 186-quater (ordinanza post-istruttoria) per presupposti e momento processuale.
Indice dei contenuti

L'art. 186-ter c.p.c. consente alla parte di ottenere ordinanza-ingiunzione di pagamento o consegna in corso di causa, quando ricorrono i presupposti del decreto ingiuntivo.

Ratio della norma

L'art. 186-ter c.p.c. risponde all'esigenza di anticipare la tutela esecutiva del creditore gia munito di prova scritta, evitando che la pendenza del giudizio di cognizione paralizzi la realizzazione del diritto. Il legislatore, con la riforma del 1990, ha trasposto all'interno del processo ordinario il meccanismo del decreto ingiuntivo, consentendo di ottenere un titolo esecutivo provvisorio senza dover instaurare un autonomo procedimento monitorio.

Analisi del testo

La norma individua tre elementi essenziali: il limite temporale (fino alla precisazione delle conclusioni), i presupposti sostanziali (richiamo agli artt. 633, primo comma n. 1 e secondo comma, e 634 c.p.c.) e il contenuto del provvedimento (ordinanza di pagamento o consegna). L'efficacia di titolo esecutivo, conservata anche in caso di estinzione, attribuisce all'ordinanza una stabilita peculiare che la avvicina al decreto ingiuntivo non opposto.

Quando si applica

Trova applicazione quando il creditore-attore (o convenuto in via riconvenzionale) dispone di prova scritta del credito pecuniario liquido ed esigibile, ovvero di consegna di cose mobili determinate, oppure si tratti di crediti per onorari professionali ex art. 633 c.p.c. n. 2 e 3 e art. 634, secondo comma, c.p.c. è richiesta la pendenza del giudizio di merito davanti al giudice istruttore.

Connessioni con altre norme

L'art. 186-ter si coordina con l'art. 186-bis (pagamento di somme non contestate) e con l'art. 186-quater (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), formando il sistema delle ordinanze anticipatorie. Sul piano sostanziale rinvia agli artt. 633, 634 e 641 c.p.c. del procedimento monitorio, mentre sul piano esecutivo l'ordinanza rientra tra i titoli di cui all'art. 474 c.p.c.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di 50.000 euro derivanti da una fornitura di merci documentata da fatture accettate e bolle di consegna sottoscritte. Pendente la causa, Tizio propone istanza ex art. 186-ter c.p.c.: il giudice istruttore, ravvisati i presupposti dell'art. 633, primo comma n. 1, c.p.c., pronuncia ordinanza-ingiunzione esecutiva, che Tizio utilizza per avviare il pignoramento ex art. 474 c.p.c.

L'avvocato Sempronio agisce contro il cliente Caio per il recupero di 12.000 euro di onorari, allegando parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine. In corso di causa chiede ingiunzione ex art. 186-ter, richiamando l'art. 634 c.p.c.; il giudice emette ordinanza che, anche in caso di successiva estinzione del giudizio per inattivita delle parti, conserva piena efficacia di titolo esecutivo.

Domande frequenti

Entro quale termine puo essere proposta l'istanza ex art. 186-ter c.p.c.?

L'istanza puo essere proposta in qualsiasi momento del giudizio di primo grado, fino alla precisazione delle conclusioni davanti al giudice istruttore.

Quale differenza c'e tra l'art. 186-ter e l'art. 186-bis c.p.c.?

L'art. 186-bis presuppone somme non contestate e produce ordinanza di pagamento basata sull'ammissione, mentre l'art. 186-ter richiede prova scritta ex artt. 633 e 634 c.p.c. e genera un'ingiunzione assimilabile al decreto ingiuntivo.

L'ordinanza ex art. 186-ter conserva efficacia se il giudizio si estingue?

Si: la norma stabilisce espressamente che l'ordinanza, gia titolo esecutivo, mantiene la propria efficacia anche in caso di estinzione del processo, analogamente al decreto ingiuntivo non opposto.

Quali prove scritte legittimano l'istanza ex art. 186-ter c.p.c.?

Sono utilizzabili le prove scritte indicate dall'art. 633, primo comma n. 1 c.p.c. (atti pubblici, scritture private, telegrammi) e dall'art. 634 c.p.c. (estratti autentici delle scritture contabili dell'imprenditore).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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