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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 186-quater c.p.c. – Ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Esaurita l’istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l’ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L’ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell’ordinanza, il processo si estingue, l’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza.

L’ordinanza acquista l’efficacia della sentenza impugnabile sull’oggetto dell’istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all’altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza [1].

Articolo aggiunto dall’art. 8, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432

[1] Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1m, L. 28 dicembre 2005, n. 263, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

In sintesi

  • Presupposto temporale: esaurimento dell'istruzione probatoria, a differenza degli artt. 186-bis e 186-ter applicabili in fase istruttoria
  • Ambito oggettivo: domande di condanna al pagamento di somme, consegna di cose mobili o rilascio di immobili
  • Iniziativa di parte: necessaria istanza dell'attore o del convenuto in via riconvenzionale, mai d'ufficio
  • Natura ibrida: titolo esecutivo immediato che, in mancanza di opposizione entro 30 giorni dalla notifica, si converte in sentenza impugnabile
  • Sopravvivenza all'estinzione: l'ordinanza conserva efficacia anche se il processo si estingue, salvo diversa volonta delle parti

L'art. 186-quater c.p.c. consente al giudice istruttore, esaurita l'istruzione, di emettere ordinanza-titolo esecutivo che acquista efficacia di sentenza se non contestata entro 30 giorni.

Ratio della norma

L'art. 186-quater c.p.c. risponde all'esigenza di accelerare la tutela del creditore quando la fase istruttoria si e gia conclusa ma la causa attende ancora la decisione finale. Il legislatore, con la riforma del 1995, ha introdotto uno strumento di anticipazione della tutela esecutiva che evita alla parte vittoriosa nel merito l'attesa dei tempi spesso lunghi della sentenza, bilanciando l'efficienza processuale con il diritto di difesa attraverso il meccanismo della conversione in sentenza non opposta.

Analisi del testo

La disposizione richiede tre condizioni cumulative: l'esaurimento dell'istruzione, l'istanza di parte e il raggiungimento della prova nei limiti della condanna. Il giudice valuta la prova gia acquisita e dispone con ordinanza motivata. Il provvedimento e titolo esecutivo immediato ex art. 474 c.p.c. e mantiene efficacia in caso di estinzione del giudizio. La conversione in sentenza opera ope legis decorsi 30 giorni dalla notificazione senza manifestazione di volonta di proseguire da parte dell'intimato.

Quando si applica

L'istituto trova applicazione tipica nelle cause di recupero crediti, locazione e contratti a prestazioni corrispettive dove l'istruttoria si e conclusa con esito favorevole all'attore. Si applica nel rito ordinario di cognizione e, per richiamo, in alcuni riti speciali. Non e utilizzabile nel rito del lavoro ne nei procedimenti sommari ex art. 281-quinquies c.p.c., dove operano meccanismi decisori autonomi. Presuppone la precisazione delle conclusioni o quantomeno l'esaurimento dei mezzi istruttori ammessi.

Connessioni con altre norme

L'art. 186-quater c.p.c. si inserisce nel sistema delle ordinanze anticipatorie insieme all'art. 186-bis c.p.c. (pagamento di somme non contestate) e all'art. 186-ter c.p.c. (ingiunzione endoprocessuale), distinguendosi per il presupposto dell'istruzione esaurita. Si coordina con l'art. 189 c.p.c. sulla precisazione delle conclusioni e con l'art. 281-quinquies c.p.c. sul rito sommario di cognizione, costituendo strumento residuale rispetto alla decisione a sorpresa. Il rinvio implicito all'art. 474 c.p.c. ne fonda l'efficacia esecutiva.

Domande frequenti

Qual e la differenza tra l'art. 186-quater e l'art. 186-bis c.p.c.?

L'art. 186-bis c.p.c. opera durante l'istruttoria per le somme non contestate, mentre l'art. 186-quater presuppone l'esaurimento dell'istruzione e si fonda sulla prova raggiunta nel merito, con possibile conversione in sentenza.

L'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. e immediatamente esecutiva?

Si, l'ordinanza costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. fin dalla pronuncia, consentendo alla parte beneficiaria di avviare immediatamente l'azione esecutiva senza attendere il passaggio in giudicato.

Cosa accade se il processo si estingue dopo l'ordinanza?

L'ordinanza conserva la sua efficacia esecutiva anche in caso di estinzione del processo, salvo che le parti manifestino concordemente volonta diversa, costituendo cosi un'eccezione al principio generale dell'art. 310 c.p.c.

Come si impedisce la conversione in sentenza dell'ordinanza?

La parte intimata deve manifestare espressa volonta di proseguire il giudizio entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza; in mancanza, il provvedimento acquista efficacia di sentenza impugnabile solo con i mezzi ordinari.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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