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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 184 c.p.c. – Udienza di assunzione dei mezzi di prova
Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197
[Abrogato]
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 184 c.p.c. disciplina l'assunzione dei mezzi di prova: il giudice istruttore, ammessi i mezzi proposti, fissa udienza e dirige l'acquisizione probatoria.
Ratio della norma
L'art. 184 c.p.c. governa il passaggio dalla fase di trattazione a quella istruttoria, garantendo che l'assunzione delle prove avvenga sotto la direzione del giudice istruttore. La ratio risiede nel principio di immediatezza e nel controllo giurisdizionale sull'acquisizione probatoria, presupposto indispensabile per una decisione fondata su elementi legittimamente raccolti nel contraddittorio fra le parti.
Analisi del testo
La disposizione articola due momenti: l'ammissione dei mezzi di prova, mediante ordinanza che vaglia le richieste formulate ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., e la successiva fissazione dell'udienza istruttoria. Il giudice dispone inoltre i "provvedimenti opportuni", formula elastica che include nomina del CTU, ordini di esibizione e modalità di assunzione delle prove orali ex artt. 244 ss. c.p.c.
Quando si applica
La norma opera in ogni processo civile di cognizione ordinaria, dopo la chiusura della trattazione e prima della rimessione in decisione. Trova applicazione tipicamente quando le parti abbiano dedotto prove costituende (testimoniali, interrogatori, CTU, ispezioni), richiedendo un'attività istruttoria materiale dinanzi al giudice istruttore designato.
Connessioni con altre norme
L'art. 184 si raccorda con l'art. 183 c.p.c., che disciplina la fase di trattazione e le richieste istruttorie, con l'art. 187 c.p.c. sulla rimessione in decisione quando la causa sia matura senza istruzione, e con l'art. 188 c.p.c. che ribadisce la direzione del giudice. Per le prove orali rinvia agli artt. 244 ss. c.p.c. sulla testimonianza.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio cita Caio in giudizio per il pagamento di 50.000 euro derivanti da un contratto di appalto. All'esito della trattazione ex art. 183 c.p.c., il giudice istruttore con ordinanza ammette la prova testimoniale dedotta da Tizio sui capitoli relativi all'esecuzione dei lavori, fissa udienza ex art. 184 c.p.c. per l'assunzione e dispone la convocazione dei testi indicati.
Sempronio agisce contro Tizio per risarcimento danni da sinistro stradale. Il giudice, ritenuti rilevanti i mezzi proposti, ammette interrogatorio formale di Tizio e CTU medico-legale; con il medesimo provvedimento ex art. 184 c.p.c. fissa udienza per l'interrogatorio, nomina il consulente tecnico e dispone i provvedimenti opportuni per l'avvio delle operazioni peritali.
Domande frequenti
Cosa fa il giudice istruttore ai sensi dell'art. 184 c.p.c.?
Esaurita la trattazione, ammette con ordinanza i mezzi di prova ritenuti rilevanti, fissa l'udienza per la loro assunzione e adotta i provvedimenti opportuni per l'acquisizione probatoria, dirigendo personalmente l'attività.
Quando il giudice nega l'ammissione dei mezzi di prova?
Il giudice rigetta i mezzi istruttori valutati irrilevanti, inammissibili o superflui rispetto al thema decidendum. La decisione è assunta con ordinanza motivata, modificabile e revocabile nel corso del giudizio.
L'ordinanza ex art. 184 c.p.c. è impugnabile?
L'ordinanza ammissiva o di rigetto delle prove non è autonomamente impugnabile, ma è modificabile e revocabile dallo stesso giudice. Le doglianze possono essere riproposte come motivo di appello contro la sentenza definitiva.
Cosa significa che le prove sono assunte sotto la direzione del giudice?
Significa che il giudice istruttore controlla personalmente l'acquisizione probatoria, garantendo il contraddittorio, la corretta formulazione delle domande ai testi e il rispetto delle regole degli artt. 244 ss. c.p.c. sull'assunzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate