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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

In sintesi

  • L'art. 184-bis c.p.c. è stato abrogato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
  • Disciplinava la rimessione in termini della parte decaduta da attività istruttorie per causa ad essa non imputabile.
  • L'istituto è stato trasferito e generalizzato nell'art. 153, comma 2, c.p.c.
  • La nuova disciplina ha portata generale, applicandosi a tutte le decadenze processuali e non solo a quelle istruttorie.
  • Per i giudizi pendenti al 4 luglio 2009 si applicava ancora la vecchia formulazione dell'art. 184-bis.

L'art. 184-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. 69/2009; disciplinava la rimessione in termini per decadenze istruttorie, ora regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

Ratio della norma

Articolo abrogato. La ratio originaria era quella di temperare il rigore del sistema delle preclusioni istruttorie introdotto dalla riforma del 1990, consentendo alla parte incolpevolmente decaduta di recuperare il potere processuale perduto. Il legislatore del 2009 ha ritenuto opportuno generalizzare il rimedio a tutte le decadenze.

Analisi del testo

Prima dell'abrogazione, l'art. 184-bis c.p.c. consentiva alla parte che dimostrava di essere incorsa in decadenze istruttorie per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. La norma operava esclusivamente nell'ambito dell'istruzione probatoria, lasciando scoperte le altre decadenze processuali.

Quando si applica

La norma non si applica più: è stata abrogata dall'art. 46, comma 5, della L. 69/2009 con effetto dal 4 luglio 2009. La disciplina sostitutiva è contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., che estende l'istituto della rimessione in termini a tutte le decadenze processuali, ampliandone significativamente la portata applicativa.

Connessioni con altre norme

La disciplina attuale di riferimento è l'art. 153, comma 2, c.p.c., collocato tra le disposizioni generali sui termini processuali. Vanno inoltre considerati l'art. 294 c.p.c. sulla rimessione in termini per la contumacia involontaria e l'art. 650 c.p.c. sull'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Domande frequenti

L'art. 184-bis c.p.c. è ancora in vigore?

No, è stato abrogato dall'art. 46, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009.

Cosa disciplinava l'art. 184-bis c.p.c.?

Disciplinava la rimessione in termini della parte decaduta da attività istruttorie per causa ad essa non imputabile, limitatamente alla fase istruttoria del processo civile.

Qual è la disciplina attuale della rimessione in termini?

La materia è oggi regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., che estende l'istituto a tutte le decadenze processuali e non solo a quelle istruttorie.

Perché l'art. 184-bis è stato abrogato?

Per generalizzare l'istituto della rimessione in termini, estendendolo a tutte le decadenze processuali e collocandolo tra le disposizioni generali sui termini.

Cosa cambia tra vecchia e nuova disciplina?

La portata: l'art. 184-bis si applicava solo alle decadenze istruttorie, mentre l'art. 153, comma 2, c.p.c. copre tutte le decadenze processuali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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