Testo dell'articoloAbrogato
Art. 184-bis c.p.c.
Articolo abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 184 - Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova→Cod. proc. civ. art. 185 - Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazio…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 183-bis c.p.c. – Passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione (abrogato)→Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice→Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione della causa→Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti→Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non contestate→Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione→Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 184-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. 69/2009; disciplinava la rimessione in termini per decadenze istruttorie, ora regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Ratio della norma
Articolo abrogato. La ratio originaria era quella di temperare il rigore del sistema delle preclusioni istruttorie introdotto dalla riforma del 1990, consentendo alla parte incolpevolmente decaduta di recuperare il potere processuale perduto. Il legislatore del 2009 ha ritenuto opportuno generalizzare il rimedio a tutte le decadenze.
Analisi del testo
Prima dell'abrogazione, l'art. 184-bis c.p.c. consentiva alla parte che dimostrava di essere incorsa in decadenze istruttorie per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. La norma operava esclusivamente nell'ambito dell'istruzione probatoria, lasciando scoperte le altre decadenze processuali.
Quando si applica
La norma non si applica più: è stata abrogata dall'art. 46, comma 5, della L. 69/2009 con effetto dal 4 luglio 2009. La disciplina sostitutiva è contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., che estende l'istituto della rimessione in termini a tutte le decadenze processuali, ampliandone significativamente la portata applicativa.
Connessioni con altre norme
La disciplina attuale di riferimento è l'art. 153, comma 2, c.p.c., collocato tra le disposizioni generali sui termini processuali. Vanno inoltre considerati l'art. 294 c.p.c. sulla rimessione in termini per la contumacia involontaria e l'art. 650 c.p.c. sull'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, parte di un giudizio civile, tenta di chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c. dopo essere decaduto dalla facoltà di articolare prove testimoniali; il giudice rileva che la norma è stata abrogata.
Caio e Sempronio, assistiti dai rispettivi difensori, devono oggi ricorrere all'art. 153, comma 2, c.p.c. per ottenere la rimessione in termini, dimostrando che la decadenza è dipesa da causa ad essi non imputabile, indipendentemente dalla natura istruttoria o meno della preclusione.
Domande frequenti
L'art. 184-bis c.p.c. è ancora in vigore?
No, è stato abrogato dall'art. 46, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009.
Cosa disciplinava l'art. 184-bis c.p.c.?
Disciplinava la rimessione in termini della parte decaduta da attività istruttorie per causa ad essa non imputabile, limitatamente alla fase istruttoria del processo civile.
Qual è la disciplina attuale della rimessione in termini?
La materia è oggi regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., che estende l'istituto a tutte le decadenze processuali e non solo a quelle istruttorie.
Perché l'art. 184-bis è stato abrogato?
Per generalizzare l'istituto della rimessione in termini, estendendolo a tutte le decadenze processuali e collocandolo tra le disposizioni generali sui termini.
Cosa cambia tra vecchia e nuova disciplina?
La portata: l'art. 184-bis si applicava solo alle decadenze istruttorie, mentre l'art. 153, comma 2, c.p.c. copre tutte le decadenze processuali.