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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 184-bis c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 184 - Art. 184 c.p.c.: Udienza di assunzione dei mezzi di prova→Cod. proc. civ. art. 185 - Articolo 185 Codice di Procedura Civile: Tentativo di conciliazio…→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 183-bis c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito sommar→Art. 185-bis c.p.c.: Proposta di conciliazione del giudice→Art. 183 c.p.c.: Prima comparizione delle parti e trattazione de→Articolo 186 Codice di Procedura Civile: Pronuncia dei provvedimenti→Art. 186-bis c.p.c.: Ordinanza per il pagamento di somme non con→Art. 182 c.p.c.: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione→Articolo 186-ter Codice di Procedura Civile: Istanza di ingiunzione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 184-bis c.p.c. è stato abrogato dalla L. 69/2009; disciplinava la rimessione in termini per decadenze istruttorie, ora regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c.
Ratio della norma
Articolo abrogato. La ratio originaria era quella di temperare il rigore del sistema delle preclusioni istruttorie introdotto dalla riforma del 1990, consentendo alla parte incolpevolmente decaduta di recuperare il potere processuale perduto. Il legislatore del 2009 ha ritenuto opportuno generalizzare il rimedio a tutte le decadenze.
Analisi del testo
Prima dell'abrogazione, l'art. 184-bis c.p.c. consentiva alla parte che dimostrava di essere incorsa in decadenze istruttorie per causa ad essa non imputabile di chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini. La norma operava esclusivamente nell'ambito dell'istruzione probatoria, lasciando scoperte le altre decadenze processuali.
Quando si applica
La norma non si applica più: è stata abrogata dall'art. 46, comma 5, della L. 69/2009 con effetto dal 4 luglio 2009. La disciplina sostitutiva è contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., che estende l'istituto della rimessione in termini a tutte le decadenze processuali, ampliandone significativamente la portata applicativa.
Connessioni con altre norme
La disciplina attuale di riferimento è l'art. 153, comma 2, c.p.c., collocato tra le disposizioni generali sui termini processuali. Vanno inoltre considerati l'art. 294 c.p.c. sulla rimessione in termini per la contumacia involontaria e l'art. 650 c.p.c. sull'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.
Domande frequenti
L'art. 184-bis c.p.c. è ancora in vigore?
No, è stato abrogato dall'art. 46, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, con effetto dal 4 luglio 2009.
Cosa disciplinava l'art. 184-bis c.p.c.?
Disciplinava la rimessione in termini della parte decaduta da attività istruttorie per causa ad essa non imputabile, limitatamente alla fase istruttoria del processo civile.
Qual è la disciplina attuale della rimessione in termini?
La materia è oggi regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., che estende l'istituto a tutte le decadenze processuali e non solo a quelle istruttorie.
Perché l'art. 184-bis è stato abrogato?
Per generalizzare l'istituto della rimessione in termini, estendendolo a tutte le decadenze processuali e collocandolo tra le disposizioni generali sui termini.
Cosa cambia tra vecchia e nuova disciplina?
La portata: l'art. 184-bis si applicava solo alle decadenze istruttorie, mentre l'art. 153, comma 2, c.p.c. copre tutte le decadenze processuali.