Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Risposta in chiaro

L’art. 185 c.p.c. disciplina il tentativo di conciliazione giudiziale: il giudice istruttore, su richiesta congiunta delle parti, fissa la loro comparizione per interrogarle liberamente e provocarne la conciliazione; il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

ll giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell’articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.

COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione, nel rispetto del calendario del processo.

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

In sintesi

  • Il tentativo di conciliazione è facoltativo e rimesso alla valutazione del giudice istruttore.
  • Il giudice valuta la possibilità in base alla natura della causa e alla disponibilità delle parti.
  • L'accordo raggiunto viene verbalizzato dal cancelliere e sottoscritto dalle parti.
  • Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione forzata.
  • La L. 80/2005 e il D.Lgs. 149/2022 hanno rafforzato gli strumenti conciliativi endoprocessuali.
Indice dei contenuti

Il giudice istruttore può tentare la conciliazione delle parti tenuto conto della natura della causa; il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Ratio della norma

L'art. 185 c.p.c. esprime il favor conciliationis che permea l'ordinamento processuale: la composizione bonaria della lite, oltre a deflazionare il contenzioso, garantisce soluzioni più rapide e satisfattive rispetto alla decisione autoritativa. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha ulteriormente valorizzato questo strumento nell'ottica della cultura della mediazione promossa dal D.Lgs. 28/2010.

Analisi del testo

La norma attribuisce al giudice istruttore un potere discrezionale ("può disporre") modulato su due parametri: la possibilità concreta dell'accordo e la natura della causa. Il verbale, redatto secondo le formalità di legge, acquista efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., consentendo l'esecuzione forzata senza necessità di sentenza.

Quando si applica

Si applica in qualsiasi fase del giudizio di primo grado davanti al tribunale, tipicamente alla prima udienza di trattazione o successivamente quando emergano spazi di accordo. Riguarda diritti disponibili e cause in cui la conciliazione non sia preclusa dalla natura indisponibile dei diritti coinvolti.

Connessioni con altre norme

Si coordina con l'art. 88 c.p.c. sul dovere di lealtà, l'art. 91 c.p.c. sulle conseguenze del rifiuto di proposta conciliativa in tema di spese, l'art. 185-bis c.p.c. sulla proposta conciliativa del giudice e l'art. 320 c.p.c. per il giudice di pace. Il D.Lgs. 28/2010 sulla mediazione obbligatoria costituisce il sistema parallelo extragiudiziale.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio cita Caio per il pagamento di 30.000 euro derivanti da un contratto di appalto. All'udienza di trattazione il giudice, valutata la natura patrimoniale della controversia, dispone il tentativo di conciliazione: le parti raggiungono un accordo per 22.000 euro rateizzati, il verbale viene sottoscritto e Tizio potrà azionarlo come titolo esecutivo in caso di inadempimento.

Sempronio agisce contro Caio per risarcimento danni da sinistro stradale. Il giudice istruttore, tenuto conto della documentazione prodotta, propone la conciliazione ex art. 185-bis c.p.c.; Caio rifiuta una proposta ragionevole e successivamente la sentenza accoglie integralmente la domanda di Sempronio: il giudice condanna Caio alle spese aggravate ex art. 91 c.p.c. per il rifiuto ingiustificato.

Domande frequenti

Il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c. è obbligatorio?

No, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice istruttore che lo dispone "ove possibile" e tenuto conto della natura della causa, a differenza della mediazione obbligatoria del D.Lgs. 28/2010.

Che efficacia ha il verbale di conciliazione?

Il verbale costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e consente l'esecuzione forzata senza necessità di ulteriore sentenza, definendo il giudizio con efficacia equiparabile al giudicato sui diritti disponibili.

Qual è la differenza tra art. 185 e art. 185-bis c.p.c.?

L'art. 185 disciplina il tentativo di conciliazione tradizionale gestito dal giudice; l'art. 185-bis, introdotto dal D.L. 69/2013, prevede invece la formulazione di una vera e propria proposta conciliativa da parte del giudice, con conseguenze sulle spese in caso di rifiuto.

Il rifiuto della conciliazione può comportare conseguenze?

Sì, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il giudice può condannare alle spese la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo una proposta conciliativa, qualora la sentenza definisca il giudizio in misura non più favorevole rispetto alla proposta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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