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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 88 c.p.c. – Dovere di lealtà e di probità
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 87 - Art. 87 c.p.c.: Assistenza degli avvocati e del consulente tecni→Cod. proc. civ. art. 89 - Art. 89 c.p.c.: Espressioni sconvenienti od offensive→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 86 Codice di Procedura Civile: Difesa personale della parte→Articolo 90 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Articolo 85 Codice di Procedura Civile: Revoca e rinuncia alla procura→Articolo 91 Codice di Procedura Civile: Condanna alle spese→Articolo 84 Codice di Procedura Civile: Poteri del difensore→Art. 92 c.p.c.: Condanna alle spese per singoli atti. Compensazi→Articolo 83 Codice di Procedura Civile: Procura alle liti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Parti e difensori devono comportarsi in giudizio con lealtà e probità; le violazioni dei difensori vanno segnalate agli ordini disciplinari.
Ratio della norma
L'art. 88 c.p.c. esprime uno dei principi fondamentali del processo civile: la buona fede processuale. Il legislatore del 1940 ha voluto ancorare l'attività difensiva non soltanto alle regole tecniche, ma anche a canoni etici di lealtà e probità, riconoscendo che il processo è uno strumento di giustizia e non un'arena in cui ogni mezzo è lecito. La norma persegue un duplice obiettivo: garantire la correttezza del contraddittorio tra le parti e preservare la credibilità dell'istituzione giudiziaria nel suo complesso.
Analisi del testo
Il primo comma pone un obbligo a carico sia delle parti (in senso processuale) sia dei loro difensori. Il riferimento al comportamento «in giudizio» estende il dovere a tutte le attività processuali: dagli atti scritti alle dichiarazioni orali, dalle istanze istruttorie alla gestione delle udienze. I concetti di «lealtà» e «probità» sono distinti ma complementari: la lealtà attiene alla correttezza nei rapporti con la controparte e con il giudice (non ingannare, non sorprendere slealmente); la probità rimanda a un più ampio standard morale di onestà e rettitudine.
Il secondo comma disciplina la conseguenza della violazione da parte del solo difensore: il giudice ha l'obbligo, non la facoltà («deve riferirne»), di segnalare la condotta all'autorità disciplinare competente (tipicamente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). La norma non attribuisce al giudice poteri sanzionatori diretti sul piano processuale per la sola violazione dell'art. 88, ma la condotta sleale può rilevare in combinato con altre disposizioni (artt. 92, 96 c.p.c.) ai fini delle spese o del risarcimento.
Quando si applica
Il dovere di lealtà e probità si applica in ogni tipo di procedimento civile, ordinario o speciale, contenzioso o non contenzioso. In linea generale, l'orientamento prevalente ritiene che la norma sia violata ogniqualvolta una parte o il suo difensore: alleghi fatti scientemente falsi; produca documenti alterati o fuorvianti; formuli istanze meramente dilatorie senza alcuna utilità processuale; utilizzi tattiche di ostruzionismo sistematico per prolungare artificiosamente il giudizio; adotti comportamenti intimidatori o scorretti nei confronti della controparte o del giudice. La segnalazione disciplinare del giudice è tipicamente attivata nei casi di violazioni oggettive e palesi, non per semplici valutazioni difensive discutibili.
Connessioni con altre norme
L'art. 88 va letto in stretta correlazione con l'art. 92 c.p.c. (condanna alle spese per comportamento scorretto), con l'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria) e con l'art. 89 c.p.c. (espressioni offensive negli scritti). Sul piano deontologico, il dovere di lealtà trova corrispondenza nel Codice Deontologico Forense (in particolare agli artt. 9 e 26), che impone all'avvocato lealtà verso la controparte e il giudice. Rilevante è anche il collegamento con l'art. 116 c.p.c., in quanto il comportamento processuale delle parti può essere valutato dal giudice come argomento di prova.
Casi pratici
Caso 1: Allegazione di fatti scientemente falsi
Tizio conviene in giudizio Caio per il pagamento di una somma, allegando nell'atto di citazione che Caio avrebbe riconosciuto il debito per iscritto. In realtà, Tizio sa che quella scrittura è stata da lui stesso alterata. Il giudice, acquisita la perizia calligrafica che smaschera la falsità, valuta la condotta di Tizio e del suo difensore, ove quest'ultimo fosse consapevole dell'alterazione, come violazione dell'art. 88 c.p.c. e ne riferisce al Consiglio dell'Ordine. La condotta rileva inoltre ai fini della condanna alle spese ex art. 92 c.p.c. e, potenzialmente, della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Caso 2: Istanze dilatorie sistematiche
Sempronio, convenuto in una causa di risarcimento danni, incarica il proprio avvocato di opporre ogni possibile eccezione e di richiedere rinvii reiterati senza alcuna giustificazione sostanziale, al solo scopo di logorare economicamente la controparte. Il giudice, rilevato il carattere puramente dilatorio delle istanze, segnala la condotta del difensore all'ordine disciplinare. Parallelamente, in sede di decisione sulle spese, tiene conto del comportamento processuale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Caso 3: Produzione di documenti fuorvianti
In una controversia contrattuale tra Caio e Sempronio, il difensore di Caio produce in giudizio una serie di email estrapolate dal contesto, omettendo deliberatamente i messaggi successivi che ne rovescerebbero il significato. Sempronio, producendo la corrispondenza completa, dimostra la manovra. Il giudice, valutata la condotta come contraria al dovere di probità sancito dall'art. 88 c.p.c., provvede alla segnalazione disciplinare e tiene conto del comportamento ai fini della decisione sulle spese.
Domande frequenti
Cosa significa «lealtà e probità» in senso processuale?
La lealtà impone di non sorprendere slealmente la controparte, non allegare fatti falsi e mantenere correttezza nel contraddittorio. La probità richiama un più ampio standard etico di onestà e rettitudine verso il giudice e il sistema giustizia nel suo insieme.
Quali sono le conseguenze concrete della violazione dell'art. 88 c.p.c.?
Per il difensore, il giudice è obbligato a segnalare la violazione all'autorità disciplinare competente (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati). Sul piano processuale, la condotta sleale può incidere sulla condanna alle spese (art. 92 c.p.c.) e integrare i presupposti della responsabilità aggravata per lite temeraria (art. 96 c.p.c.).
Il dovere di lealtà vale anche per le parti non assistite da difensore?
Sì. Il primo comma dell'art. 88 c.p.c. vincola sia le parti sia i loro difensori. Anche la parte che agisce personalmente, nei casi in cui ciò è consentito, è tenuta a comportarsi con lealtà e probità in giudizio.
Il giudice può ignorare una violazione dell'art. 88 c.p.c. da parte del difensore?
No. La norma usa l'espressione «deve riferirne», configurando un obbligo e non una mera facoltà. Il giudice che accerta una mancanza del difensore è tenuto a darne comunicazione all'autorità disciplinare, senza poter omettere la segnalazione per valutazioni di opportunità.
L'art. 88 c.p.c. può fondare da solo una domanda di risarcimento danni?
In linea generale, la sola violazione dell'art. 88 c.p.c. non costituisce autonomo titolo per una domanda risarcitoria. L'orientamento prevalente ritiene che il risarcimento del danno da condotta processuale scorretta trovi fondamento specifico nell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata), che richiede i propri presupposti di mala fede o colpa grave.
Fonti consultate: 1 fonte verificate