Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 85 c.p.c. – Revoca e rinuncia alla procura

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

In sintesi

  • La procura alle liti può essere revocata dal cliente in qualsiasi momento.
  • Il difensore può rinunciarvi in qualunque fase del processo.
  • Revoca e rinuncia non operano verso la controparte finché non avviene la sostituzione.
  • La continuità della difesa è garantita fino alla nomina del nuovo difensore.
Indice dei contenuti

La revoca della procura e la rinuncia del difensore non producono effetto verso la controparte finché il difensore non sia sostituito.

Ratio della norma

L'art. 85 c.p.c. bilancia due esigenze contrarie: da un lato la libertà della parte di revocare in qualsiasi momento il mandato difensivo e del difensore di rinunciarvi, dall'altro la tutela del contraddittorio e della controparte processuale. Il legislatore ha risolto il conflitto introducendo una condizione di efficacia esterna: revoca e rinuncia spiegano effetti solo all'interno del rapporto cliente-avvocato finché non sia designato un sostituto. In tal modo si evita che la parte avversa sia esposta a improvvise lacune difensive che potrebbero compromettere l'ordinato svolgimento del processo.

Analisi del testo

La norma si apre con una duplice affermazione di libertà: la procura «può essere sempre revocata» e il difensore «può sempre rinunciarvi». L'avverbio sempre sottolinea che non esistono preclusioni temporali né di fase processuale. Il fulcro della disposizione è tuttavia la clausola di inefficacia relativa: «la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore». Si tratta di un'efficacia differita di tipo soggettivamente limitato: nei rapporti interni tra cliente e avvocato l'atto è immediatamente operativo, mentre verso i terzi processuali rimane inerte. Il termine «sostituzione» va inteso come effettiva nomina e costituzione in giudizio del nuovo difensore, non come mera dichiarazione di intento.

Quando si applica

La disposizione si applica a ogni processo civile in cui la parte sia rappresentata da un difensore munito di procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c. In via prevalente si ritiene che la norma operi sia nel giudizio di cognizione di primo grado, sia in appello e in cassazione, sia nelle fasi sommarie e cautelari. È tipicamente richiamata nei casi di: conflitto tra cliente e avvocato durante la lite; cambio di studio legale in corso di causa; rinuncia del difensore per mancato pagamento degli onorari; revoca per perdita di fiducia. La parte che revoca la procura o l'avvocato che vi rinuncia deve in linea generale assicurare che il passaggio di consegne avvenga senza soluzione di continuità, pena la possibile violazione del diritto di difesa dell'assistito.

Connessioni con altre norme

L'art. 85 va letto in stretto coordinamento con l'art. 83 c.p.c., che disciplina le forme e i requisiti della procura alle liti, e con l'art. 84 c.p.c., che definisce i poteri del difensore. Rileva altresì l'art. 301 c.p.c., che regola l'interruzione del processo per morte o impedimento del procuratore. Sul piano deontologico, la rinuncia del difensore è disciplinata dal Codice deontologico forense (art. 32), che impone di tutelare la parte assistita nella fase di transizione. In materia di spese, l'art. 93 c.p.c. coordina la posizione del difensore con l'istituto della distrazione degli onorari.

Casi pratici

Caso 1: Revoca della procura prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni

Tizio, convenuto in una causa di risarcimento danni, decide di revocare la procura al suo avvocato a pochi giorni dall'udienza di precisazione delle conclusioni a causa di un grave disaccordo sulla strategia difensiva. Notifica la revoca al difensore uscente, ma non provvede immediatamente a nominare un sostituto. Alla successiva udienza, l'avvocato revocato è ancora il difensore costituito agli occhi della controparte e del giudice, poiché la revoca non ha ancora prodotto effetti verso di loro in mancanza di sostituzione. Il giudice, in linea generale, considera Tizio ancora regolarmente rappresentato ai fini processuali.

Caso 2: Rinuncia del difensore per mancato pagamento degli onorari

L'avvocato di Caia, attrice in una causa di divisione ereditaria, rinuncia al mandato dopo che la cliente non ha pagato i compensi concordati. L'avvocato deposita in cancelleria la dichiarazione di rinuncia e ne dà comunicazione a Caia, invitandola a nominare un nuovo difensore. Tuttavia, finché Caia non costituisce in giudizio un nuovo avvocato, l'avvocato rinunciante rimane il difensore agli effetti dei termini processuali e degli atti che la controparte Sempronio notificherà: tali notifiche, indirizzate all'avvocato rinunciante, saranno tipicamente valide nei confronti di Caia.

Caso 3: Sostituzione del difensore in corso di appello

Sempronio, appellante in una controversia contrattuale, cambia studio legale dopo il deposito dell'atto di appello. Il nuovo difensore deposita la procura speciale e si costituisce formalmente nel giudizio di secondo grado. Solo da questo momento la revoca della precedente procura produce effetto verso la controparte e verso la corte: gli atti precedenti rimangono validi e il fascicolo processuale non subisce alcuna discontinuità. L'orientamento prevalente ritiene che la sostituzione tempestiva non pregiudichi i termini già pendenti.

Domande frequenti

La revoca della procura può avvenire in qualsiasi momento del processo?

Sì. L'art. 85 c.p.c. stabilisce espressamente che la procura «può essere sempre revocata», senza limitazioni di fase o di grado del giudizio.

Quando la revoca o la rinuncia producono effetto verso la controparte?

Solo dal momento in cui avviene la sostituzione del difensore, ossia quando il nuovo avvocato si costituisce formalmente in giudizio. Prima di tale momento, la revoca o la rinuncia operano soltanto nel rapporto interno tra cliente e difensore.

Il difensore che ha rinunciato è ancora tenuto a ricevere le notifiche della controparte?

In linea generale sì, fino alla sostituzione effettiva. L'orientamento prevalente considera il difensore rinunciante ancora titolare della rappresentanza processuale agli effetti esterni finché non sia nominato e costituito un sostituto.

Quali obblighi ha il difensore che rinuncia alla procura?

Sul piano deontologico, il difensore rinunciante è tipicamente tenuto ad avvisare tempestivamente il cliente e ad assicurare la continuità della difesa, evitando che la rinuncia arrechi pregiudizio agli interessi della parte assistita, specie in presenza di termini processuali imminenti.

L'art. 85 c.p.c. si applica anche ai processi in cassazione?

Sì. La norma non distingue tra gradi o fasi del giudizio. Si ritiene prevalentemente applicabile anche al giudizio di legittimità, fermo restando che la procura speciale per il ricorso in cassazione ha requisiti formali propri ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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