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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero [1]

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

[1] Comma così sostituito dall’art. 13, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

In sintesi

  • Il giudice può escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue della parte vincitrice.
  • Chi viola il dovere di lealtà (art. 88 c.p.c.) può essere condannato alle spese indipendentemente dall'esito.
  • La compensazione è ammessa in caso di soccombenza reciproca.
  • La compensazione è ammessa anche per assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale.
  • In caso di conciliazione, le spese si intendono compensate salvo diverso accordo.

Il giudice può compensare le spese in caso di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento giurisprudenziale.

Ratio della norma

L'art. 92 c.p.c. bilancia il principio di soccombenza (art. 91) con esigenze di equità processuale. Il legislatore riconosce che una condanna automatica alle spese sarebbe ingiusta nei casi in cui l'esito del giudizio dipende da fattori imprevedibili, come l'assoluta novità della questione o un improvviso mutamento giurisprudenziale, oppure quando entrambe le parti hanno parzialmente torto. La norma tutela altresì il corretto svolgimento del processo, sanzionando chi viola il dovere di lealtà e probità.

Analisi del testo

Il primo comma attribuisce al giudice due poteri distinti: escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue della parte vittoriosa, e condannare alle spese, anche non ripetibili, chi abbia violato l'art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà), a prescindere dall'esito della causa. Il secondo comma, nella versione vigente risultante dalle modifiche introdotte dalla l. 69/2009 e dalla l. 162/2014, limita i presupposti della compensazione a tre ipotesi tassative: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. L'orientamento prevalente esclude che il giudice possa compensare le spese per ragioni di mera equità al di fuori di tali ipotesi. Il terzo comma detta una regola speciale per la conciliazione: le spese si compensano automaticamente, salvo diversa pattuizione risultante dal verbale.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i giudizi civili al momento della pronuncia della sentenza o di altro provvedimento che definisce il grado. La soccombenza reciproca ricorre tipicamente quando ciascuna parte vince su alcune domande e perde su altre, oppure quando la domanda è accolta solo parzialmente in misura significativa. L'assoluta novità della questione presuppone l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto specifico. Il mutamento giurisprudenziale rilevante è in linea generale quello intervenuto su questioni decisive per la causa, riconducibile a pronunce delle Sezioni Unite o a un consolidato revirement della Corte di Cassazione.

Connessioni con altre norme

L'art. 92 si raccorda con l'art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza), con l'art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità), con l'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria) e con l'art. 13 d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione, che prevede conseguenze sulle spese in caso di mancata accettazione di una proposta conciliativa. Rileva inoltre l'art. 152 disp. att. c.p.c. per la liquidazione delle spese non ripetibili.

Domande frequenti

Quando il giudice può compensare le spese processuali?

Il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, solo in tre casi: soccombenza reciproca tra le parti, assoluta novità della questione trattata, oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Al di fuori di queste ipotesi tassative, la compensazione non è ammessa.

Cosa significa soccombenza reciproca?

Si ha soccombenza reciproca quando ciascuna parte risulta vincitrice su alcune domande o capi della sentenza e soccombente su altri, oppure quando la domanda è stata accolta in misura significativamente inferiore a quanto richiesto. In questi casi il giudice può compensare le spese in tutto o in parte.

Il giudice può sempre ridurre le spese della parte vincitrice?

Sì. Ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c., il giudice ha la facoltà di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che ritenga eccessive o superflue, anche al di fuori dei casi di compensazione. Si tratta di un potere discrezionale esercitato in sede di liquidazione.

Cosa accade alle spese quando le parti si conciliano?

Se le parti raggiungono una conciliazione, le spese processuali si intendono automaticamente compensate per legge. Fanno eccezione le ipotesi in cui le parti abbiano espressamente pattuito diversamente nel verbale di conciliazione, stabilendo ad esempio che una parte rimborsi le spese all'altra.

È possibile essere condannati alle spese anche se si vince la causa?

Sì, in un caso specifico: se una parte ha violato il dovere di lealtà e probità processuale previsto dall'art. 88 c.p.c., il giudice può condannarla al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che tale condotta ha causato alla controparte, indipendentemente dall'esito finale del giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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