Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’art. 88, essa ha causato all’altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

In sintesi

  • Il giudice può escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue della parte vincitrice.
  • Chi viola il dovere di lealtà (art. 88 c.p.c.) può essere condannato alle spese indipendentemente dall'esito.
  • La compensazione è ammessa in caso di soccombenza reciproca.
  • La compensazione è ammessa anche per assoluta novità della questione o mutamento giurisprudenziale.
  • In caso di conciliazione, le spese si intendono compensate salvo diverso accordo.
Indice dei contenuti

Il giudice può compensare le spese in caso di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento giurisprudenziale.

Ratio della norma

L'art. 92 c.p.c. bilancia il principio di soccombenza (art. 91) con esigenze di equità processuale. Il legislatore riconosce che una condanna automatica alle spese sarebbe ingiusta nei casi in cui l'esito del giudizio dipende da fattori imprevedibili, come l'assoluta novità della questione o un improvviso mutamento giurisprudenziale, oppure quando entrambe le parti hanno parzialmente torto. La norma tutela altresì il corretto svolgimento del processo, sanzionando chi viola il dovere di lealtà e probità.

Analisi del testo

Il primo comma attribuisce al giudice due poteri distinti: escludere la ripetizione delle spese eccessive o superflue della parte vittoriosa, e condannare alle spese, anche non ripetibili, chi abbia violato l'art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà), a prescindere dall'esito della causa. Il secondo comma, nella versione vigente risultante dalle modifiche introdotte dalla l. 69/2009 e dalla l. 162/2014, limita i presupposti della compensazione a tre ipotesi tassative: soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. L'orientamento prevalente esclude che il giudice possa compensare le spese per ragioni di mera equità al di fuori di tali ipotesi. Il terzo comma detta una regola speciale per la conciliazione: le spese si compensano automaticamente, salvo diversa pattuizione risultante dal verbale.

Quando si applica

La norma si applica in tutti i giudizi civili al momento della pronuncia della sentenza o di altro provvedimento che definisce il grado. La soccombenza reciproca ricorre tipicamente quando ciascuna parte vince su alcune domande e perde su altre, oppure quando la domanda è accolta solo parzialmente in misura significativa. L'assoluta novità della questione presuppone l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto specifico. Il mutamento giurisprudenziale rilevante è in linea generale quello intervenuto su questioni decisive per la causa, riconducibile a pronunce delle Sezioni Unite o a un consolidato revirement della Corte di Cassazione.

Connessioni con altre norme

L'art. 92 si raccorda con l'art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza), con l'art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità), con l'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata per lite temeraria) e con l'art. 13 d.lgs. 28/2010 in materia di mediazione, che prevede conseguenze sulle spese in caso di mancata accettazione di una proposta conciliativa. Rileva inoltre l'art. 152 disp. att. c.p.c. per la liquidazione delle spese non ripetibili.

Casi pratici

Caso 1: Soccombenza reciproca: domanda accolta solo in parte

Tizio agisce contro Caio chiedendo 50.000 euro a titolo di risarcimento danni. Il giudice accerta la responsabilità di Caio ma liquida il danno in soli 15.000 euro, ritenendo non provata gran parte del pregiudizio allegato. Entrambe le parti risultano parzialmente soccombenti: Tizio non ha ottenuto quanto chiesto, Caio è stato comunque condannato. Il giudice, ricorrendo l'ipotesi di soccombenza reciproca, compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Caso 2: Compensazione per mutamento giurisprudenziale

Sempronio propone un'opposizione a decreto ingiuntivo confidando in un orientamento giurisprudenziale che aveva sino ad allora escluso la validità di una determinata clausola contrattuale. Nel corso del giudizio le Sezioni Unite si pronunciano in senso opposto, rendendo infondata l'opposizione. Il giudice, pur condannando Sempronio al pagamento del decreto, compensa le spese riconoscendo il mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente della controversia.

Caso 3: Condanna alle spese per violazione del dovere di lealtà

Nel corso di una causa tra Tizio e Caio, Caio, pur destinato a vincere nel merito, produce documentazione che sapeva essere falsa, costringendo Tizio a sostenere ingenti spese per una consulenza tecnica volta a smascherare la falsità. Il giudice, accertata la violazione dell'art. 88 c.p.c., condanna Caio al rimborso delle spese così generate a favore di Tizio, indipendentemente dall'esito della causa che vede Tizio soccombente.

Domande frequenti

Quando il giudice può compensare le spese processuali?

Il giudice può compensare le spese, parzialmente o per intero, solo in tre casi: soccombenza reciproca tra le parti, assoluta novità della questione trattata, oppure mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Al di fuori di queste ipotesi tassative, la compensazione non è ammessa.

Cosa significa soccombenza reciproca?

Si ha soccombenza reciproca quando ciascuna parte risulta vincitrice su alcune domande o capi della sentenza e soccombente su altri, oppure quando la domanda è stata accolta in misura significativamente inferiore a quanto richiesto. In questi casi il giudice può compensare le spese in tutto o in parte.

Il giudice può sempre ridurre le spese della parte vincitrice?

Sì. Ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c., il giudice ha la facoltà di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che ritenga eccessive o superflue, anche al di fuori dei casi di compensazione. Si tratta di un potere discrezionale esercitato in sede di liquidazione.

Cosa accade alle spese quando le parti si conciliano?

Se le parti raggiungono una conciliazione, le spese processuali si intendono automaticamente compensate per legge. Fanno eccezione le ipotesi in cui le parti abbiano espressamente pattuito diversamente nel verbale di conciliazione, stabilendo ad esempio che una parte rimborsi le spese all'altra.

È possibile essere condannati alle spese anche se si vince la causa?

Sì, in un caso specifico: se una parte ha violato il dovere di lealtà e probità processuale previsto dall'art. 88 c.p.c., il giudice può condannarla al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che tale condotta ha causato alla controparte, indipendentemente dall'esito finale del giudizio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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