Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l’esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

In sintesi

  • Le spese del processo di esecuzione sono poste a carico del debitore esecutato.
  • Sono comprese le spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione.
  • La partecipazione utile alla distribuzione è il presupposto per il rimborso dei creditori intervenuti.
  • Resta fermo il privilegio sulle spese di esecuzione previsto dal codice civile (art. 2770 c.c.).
  • La norma attua il principio generale di soccombenza adattato alla fase esecutiva.
Indice dei contenuti

Le spese del processo esecutivo gravano sul debitore esecutato, salvo il privilegio ex codice civile.

Ratio della norma

L'art. 95 c.p.c. estende alla fase esecutiva il principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.): chi ha reso necessaria l'esecuzione forzata, non adempiendo spontaneamente, sopporta i costi economici che l'iniziativa del creditore ha comportato. La norma mira a non penalizzare il creditore che si vede costretto a ricorrere agli strumenti coattivi per soddisfare un diritto già accertato.

Analisi del testo

La disposizione individua due categorie di soggetti i cui costi ricadono sull'esecutato: il creditore procedente, che ha promosso l'esecuzione, e i creditori intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione del ricavato. Il requisito dell'utilità distingue chi ottiene effettivo soddisfacimento (anche parziale) da chi interviene ma non riceve nulla in sede di distribuzione: solo i primi hanno diritto al rimborso a carico del debitore. Il riferimento al privilegio stabilito dal codice civile rimanda all'art. 2770 c.c., che attribuisce alle spese di esecuzione un privilegio generale sui mobili del debitore, con grado preferenziale rispetto agli altri creditori.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i procedimenti di esecuzione forzata: espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi. Trova applicazione nella fase di distribuzione del ricavato, quando il giudice dell'esecuzione provvede a formare il piano di riparto e a liquidare le spese. Si applica anche nell'esecuzione in forma specifica (consegna, rilascio, obblighi di fare e non fare), con i necessari adattamenti legati all'assenza di una distribuzione in senso stretto.

Connessioni con altre norme

L'art. 95 c.p.c. va letto in coordinamento con: l'art. 91 c.p.c. (principio di soccombenza nel processo di cognizione); l'art. 2770 c.c. (privilegio sulle spese di esecuzione); gli artt. 596-598 c.p.c. (formazione del progetto di distribuzione e relative controversie); l'art. 499 c.p.c. (intervento dei creditori); il d.m. 55/2014 (parametri per la liquidazione dei compensi professionali applicabili anche in sede esecutiva).

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio vanta un credito di 30.000 euro nei confronti di Caio, munito di titolo esecutivo (decreto ingiuntivo definitivo). Caio non paga spontaneamente: Tizio avvia un'espropriazione immobiliare, anticipando spese notarili, di perizia e di pubblicità per 4.000 euro. All'esito della vendita forzata, tali spese vengono collocate nel piano di riparto a carico di Caio, con precedenza rispetto al credito principale grazie al privilegio ex art. 2770 c.c.

Sempronio, creditore di Caio per 10.000 euro, interviene nell'esecuzione promossa da Tizio e partecipa utilmente alla distribuzione ricevendo 6.000 euro. Le spese legali sostenute da Sempronio per l'intervento vengono ammesse al riparto a carico di Caio. Se invece Mevio fosse intervenuto ma il ricavato non fosse stato sufficiente a soddisfarlo nemmeno in parte, le sue spese non sarebbero rimborsabili a carico del debitore, non avendo partecipato utilmente alla distribuzione.

Domande frequenti

Chi paga le spese del processo di esecuzione?

Le spese sono a carico del debitore esecutato, ossia di chi ha subito l'esecuzione forzata. Questo vale per le spese del creditore procedente e dei creditori intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione del ricavato.

Cosa significa 'partecipare utilmente' alla distribuzione?

Un creditore intervenuto partecipa utilmente quando ottiene, in sede di distribuzione del ricavato, un soddisfacimento effettivo del proprio credito, anche se solo parziale. Chi interviene ma non riceve nulla perché il ricavato è insufficiente non ha diritto al rimborso delle proprie spese a carico del debitore.

Cos'è il privilegio sulle spese di esecuzione e dove è disciplinato?

È un privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall'art. 2770 del codice civile, che garantisce alle spese di esecuzione una posizione preferenziale nel riparto rispetto agli altri creditori. Significa che tali spese vengono soddisfatte prima dei crediti ordinari.

Le spese del processo esecutivo comprendono anche gli onorari dell'avvocato?

Sì, le spese includono i compensi professionali dell'avvocato del creditore procedente, liquidati secondo i parametri del d.m. 55/2014, oltre alle spese vive (diritti, bolli, costi di perizia, pubblicità della vendita). La liquidazione avviene in sede di formazione del piano di riparto.

Il debitore può contestare l'ammontare delle spese richieste dal creditore?

Sì. Il debitore e i creditori possono sollevare contestazioni al progetto di distribuzione predisposto dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 596-598 c.p.c. Il giudice, all'esito dell'udienza, decide sulle contestazioni e approva il piano di riparto definitivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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