Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed
esigibile.
Sono titoli esecutivi:
le sentenze, e i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia
esecutiva;
le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa
efficacia;
gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai
numeri 1 e 3 del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell’articolo
480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
In sintesi
Il titolo esecutivo come presupposto dell'esecuzione forzata
L'art. 474 c.p.c. enuncia il principio fondamentale in materia di esecuzione forzata: nulla executio sine titulo. Il titolo esecutivo è il documento che attesta il diritto del creditore alla prestazione e legittima il ricorso agli strumenti coattivi dello Stato per la sua soddisfazione. La norma ha carattere tassativo: l'elenco dei titoli esecutivi è chiuso, nel senso che solo i documenti espressamente previsti dalla legge possono fondare l'esecuzione forzata. Tizio non può procedere all'esecuzione forzata sulla base di una semplice scrittura privata non autenticata, anche se Caio ha riconosciuto per iscritto il proprio debito, perché tale documento non rientra nell'elenco dell'art. 474 c.p.c.
I requisiti del diritto: certezza, liquidità, esigibilità
Certezza: il diritto è certo quando la sua esistenza risulta incontestabilmente dal titolo esecutivo. Non occorre che il diritto sia definitivamente accertato (la sentenza non definitiva può essere esecutiva), ma che il titolo lo attesti in modo chiaro e univoco.
Liquidità: il diritto è liquido quando il suo oggetto è determinato nel quantum, o determinabile in base a criteri oggettivi contenuti nel titolo senza necessità di ulteriori accertamenti. Una condanna al pagamento di «tutti i danni subiti» non è liquida, mentre una condanna a «diecimila euro» lo è.
Esigibilità: il diritto è esigibile quando non è soggetto a condizione sospensiva non ancora avverata né a termine non ancora scaduto. Sempronio, creditore di Caio per una somma con scadenza al 31 dicembre, non può procedere all'esecuzione prima di tale data anche se è in possesso del titolo esecutivo.
Le categorie di titoli esecutivi
Categoria 1, Provvedimenti giudiziari. Sentenze (anche non definitive se dichiarate provvisoriamente esecutive), decreti ingiuntivi muniti di formula esecutiva, ordinanze di pagamento di somme non contestate, titoli esecutivi europei. La riforma del 2006 ha incluso espressamente anche le ordinanze ex art. 186-ter c.p.c. (ingiunzione di pagamento).
Categoria 2, Scritture private autenticate. Le scritture private autenticate da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato sono titoli esecutivi limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. L'autenticazione deve riguardare la sottoscrizione, non il contenuto del documento. Un contratto di mutuo notarile contenente la promessa di restituzione del capitale è titolo esecutivo per l'importo del mutuo.
Categoria 3, Cambiali e titoli di credito equiparati. La cambiale (tratta e pagherò), l'assegno bancario e l'assegno circolare sono titoli esecutivi in forza dell'art. 474, n. 3. Caio, in possesso di un assegno bancario di tremila euro non pagato emesso da Sempronio, può procedere direttamente all'esecuzione forzata senza dover prima ottenere una sentenza di condanna.
Difetto del titolo esecutivo e rimedi
L'avvio dell'esecuzione in assenza di titolo esecutivo (o sulla base di un titolo nullo o inesistente) è contestabile con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile anche prima dell'inizio dell'esecuzione in via di azione preventiva. La mancanza dei requisiti di certezza, liquidità o esigibilità del diritto è anch'essa deducibile con opposizione all'esecuzione.
Domande frequenti
Cosa sono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del titolo esecutivo?
Certezza: il diritto risulta chiaramente dal titolo. Liquidità: l'oggetto del diritto è determinato nel quantum. Esigibilità: il diritto non è soggetto a condizione sospensiva non avverata né a termine non ancora scaduto. Tutti e tre devono sussistere per poter procedere all'esecuzione forzata.
Una scrittura privata non autenticata può essere usata come titolo esecutivo?
No. Solo le scritture private autenticate da notaio o altro pubblico ufficiale, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro, sono titoli esecutivi. Una scrittura privata semplice, anche se riconosce un debito, non legittima l'esecuzione forzata diretta.
L'assegno bancario è un titolo esecutivo?
Sì. L'assegno bancario rientra nella categoria dei titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (art. 474, n. 3 c.p.c.). Il portatore di un assegno insoluto può procedere direttamente all'esecuzione forzata senza passare per un giudizio di cognizione.
Come si contesta l'esecuzione forzata avviata senza valido titolo esecutivo?
La mancanza del titolo esecutivo o il difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del diritto si fanno valere con opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proponibile anche prima dell'inizio dell'esecuzione in via preventiva.
Una sentenza non ancora definitiva può essere usata come titolo esecutivo?
Sì, se il giudice l'ha dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c. per le sentenze di primo grado, art. 337 c.p.c. in appello) o se appartiene alle categorie per le quali la provvisoria esecutività opera automaticamente per legge.