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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 190 c.p.c. – Comparse conclusionali e memorie

Articolo abrogato D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197

[Abrogato]

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

  • Comparse conclusionali: termine perentorio di 60 giorni dalla rimessione al collegio
  • Memorie di replica: termine perentorio di 20 giorni successivi
  • Il giudice può fissare un termine più breve per la conclusionale, non inferiore a 20 giorni
  • Termini perentori: il deposito tardivo è inammissibile
  • Lo scambio scritto chiude la fase decisoria nel rito ordinario classico
Indice dei contenuti

Le comparse conclusionali si depositano entro 60 giorni dalla rimessione al collegio, le memorie di replica entro i 20 giorni successivi: termini perentori che chiudono lo scambio scritto prima della decisione.

Ratio della norma

L'art. 190 c.p.c. disciplina la fase scritta finale del processo civile: dopo la rimessione al collegio (art. 189), le parti dispongono di un periodo per articolare in modo compiuto e organico le proprie tesi. La comparsa conclusionale riepiloga la posizione complessiva, valorizza l'istruttoria svolta, prospetta le argomentazioni giuridiche; la memoria di replica consente di rispondere alle conclusionali avversarie. La struttura, eredità del modello tradizionale, mira a fornire al giudice un quadro completo prima della decisione e a consentire un'effettiva interlocuzione finale, evitando che il convincimento si formi su argomenti non discussi.

Analisi del testo

Comma 1, termini ordinari: 60 giorni per la conclusionale, 20 giorni successivi per la replica. I termini sono perentori: il deposito oltre il termine è inammissibile e il giudice non può tenere conto delle difese tardive. La perentorietà è espressamente prevista e si combina con la regola generale degli artt. 152-153 c.p.c. Comma 2, termine breve: il giudice istruttore, nel disporre la rimessione al collegio, può fissare per la conclusionale un termine più breve di 60 giorni, comunque non inferiore a 20 giorni. La possibilità è discrezionale e si esercita quando la causa è particolarmente semplice o le parti hanno già articolato compiutamente le proprie tesi nelle precedenti fasi processuali. Per la replica, il termine resta di 20 giorni e non è derogabile in pejus.

Quando si applica

L'art. 190 si applica al rito ordinario di cognizione. Per i procedimenti instaurati prima della riforma Cartabia, la struttura è quella classica delineata dalla norma. Per i procedimenti dal 28 febbraio 2023, il nuovo art. 189 c.p.c. disciplina termini diversi (in linea generale 60+30 giorni con possibili adattamenti del giudice). Per il rito del lavoro la disciplina è autonoma (artt. 420-431 c.p.c.: prevalentemente orale, con sentenza letta in udienza). Nei procedimenti speciali (sommario di cognizione, semplificato ex art. 281-decies c.p.c.) lo scambio scritto è ridotto o eliminato. In appello, lo scambio segue regole analoghe (art. 352 c.p.c.). La perentorietà dei termini è costante: il loro mancato rispetto comporta inammissibilità del deposito tardivo.

Connessioni con altre norme

L'art. 190 si combina con: l'art. 152 c.p.c. (termini perentori e ordinatori); l'art. 153 c.p.c. (rimessione in termini per causa non imputabile); l'art. 188 (esaurimento istruttoria e rimessione); l'art. 189 (precisazione delle conclusioni); il nuovo art. 189 post-Cartabia (decisione semplificata). Per il deposito telematico (oggi obbligatorio per la maggior parte dei procedimenti) rilevano gli artt. 16-bis ss. del D.L. 179/2012 e il D.M. 44/2011. La perentorietà dei termini si coordina con il sistema delle preclusioni del rito ordinario, che mira alla concentrazione del processo. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. opera solo in caso di decadenza per causa non imputabile alla parte.

Casi pratici

Caso 1: deposito tardivo della conclusionale

Tizio è in causa contro Caio. Il giudice istruttore rimette la causa al collegio il 10 marzo. Il termine per la comparsa conclusionale scade il 9 maggio (60 giorni). Tizio deposita la sua comparsa il 15 maggio, sei giorni dopo. Applicando l'art. 190 c.p.c. e l'art. 152 c.p.c. sui termini perentori, il giudice non può tenere conto della comparsa tardiva. Il collegio decide solo sulla base della conclusionale di Caio (se tempestiva) e degli atti già formati. La memoria di replica di Tizio sarebbe parimenti inammissibile, perché la replica presuppone una conclusionale ammissibile. Tizio può chiedere rimessione in termini ex art. 153, comma 2 c.p.c. se prova che il ritardo dipese da causa non imputabile (per esempio malattia documentata).

Caso 2: termine breve fissato dal giudice

Sempronio è in causa contro un fornitore per un piccolo importo (euro 8.000). La causa è semplice, le parti hanno già articolato compiutamente le proprie tesi negli atti introduttivi e nelle memorie ex art. 183 c.p.c. Il giudice istruttore, applicando l'art. 190, comma 2 c.p.c., rimette la causa al collegio fissando un termine di 30 giorni per la conclusionale (anziché 60), conservando i 20 giorni per la replica. Il termine breve è ammissibile perché superiore al minimo di 20 giorni e proporzionato alla complessità della causa. Le parti devono adeguarsi al termine ridotto: il deposito oltre i 30 giorni è inammissibile.

Domande frequenti

Quanto tempo c'è per depositare la comparsa conclusionale?

Sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio. Il termine è perentorio: il deposito tardivo è inammissibile e il giudice non può tenerne conto. Il giudice istruttore può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni, quando la causa è semplice o le parti hanno già articolato compiutamente le proprie tesi.

Cos'è la memoria di replica?

È l'atto difensivo con cui ciascuna parte risponde alle argomentazioni svolte dalla controparte nella comparsa conclusionale. Va depositata entro venti giorni dalla scadenza del termine per la conclusionale (art. 190, comma 1 c.p.c.). La replica chiude lo scambio scritto: dopo, la causa va in decisione e non sono ammissibili ulteriori atti, salvo l'eventuale udienza di discussione.

Cosa accade se il termine scade in giorno festivo?

In linea generale, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., il termine si proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo. La regola tutela la parte da decadenze formali derivanti da elementi estranei alla volontà processuale. Per il deposito telematico (oggi obbligatorio nella maggior parte dei procedimenti), si guarda al momento di trasmissione del file con esito positivo della ricevuta.

È possibile la rimessione in termini per il deposito tardivo?

Sì, ma solo in casi limitati. L'art. 153, comma 2 c.p.c. consente la rimessione in termini per la parte che dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa non imputabile (per esempio grave malattia, calamità). La parte deve presentare istanza tempestiva e provare la causa esterna. La giurisprudenza interpreta la norma con rigore: dimenticanze, sovraccarico di lavoro o errori di calcolo del termine non bastano.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia per le comparse conclusionali?

Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, il nuovo art. 189 c.p.c. ha rimodulato la fase decisoria. I termini di riferimento sono in linea generale 60 giorni per le memorie conclusive e 30 giorni per le repliche, con possibilità di discussione orale a istanza di parte. Il giudice, nel disporre la rimessione, può adattare le forme. La struttura resta sostanzialmente analoga ma più flessibile e integrata con la fase di trattazione anticipata (memorie integrative ex art. 171-ter).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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