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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l’ordinanza ai sensi dell’articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire [1].

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

[1] Comma così sostituito dall’art. 46, comma 4, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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In sintesi

  • Il giudice istruttore nomina il CTU quando occorrono cognizioni tecniche estranee al sapere giuridico
  • La nomina può avvenire anche d'ufficio, senza necessità di istanza di parte
  • Il giudice formula i quesiti e fissa l'udienza per il conferimento dell'incarico
  • Nell'udienza il consulente compare, presta giuramento e riceve i quesiti
  • Si applicano gli artt. 51 ss. c.p.c. in tema di ricusazione e astensione del CTU

Il giudice istruttore nomina il consulente tecnico, formula i quesiti e fissa l'udienza per giuramento; si applicano gli artt. 51 ss. c.p.c. per ricusazione e astensione.

Ratio della norma

L'art. 191 c.p.c. disciplina il momento genetico della consulenza tecnica d'ufficio, strumento istruttorio cui il giudice ricorre quando la decisione richiede competenze specialistiche estranee alla scienza giuridica. La ratio è duplice: garantire al giudice un ausilio qualificato (peritus peritorum) e assicurare alle parti il contraddittorio sulle questioni tecniche, attraverso la formulazione preventiva dei quesiti e la possibilità di ricusazione del consulente.

Analisi del testo

La norma scandisce quattro momenti: (i) la valutazione di necessità della consulenza, rimessa al giudice istruttore anche d'ufficio; (ii) la nomina del CTU iscritto nell'albo ex art. 61 c.p.c.; (iii) la formulazione dei quesiti, che delimitano l'oggetto dell'indagine peritale; (iv) la fissazione dell'udienza per la comparizione, il giuramento ex art. 193 c.p.c. e il conferimento dell'incarico. Il richiamo agli artt. 51 ss. estende al CTU le cause di astensione e ricusazione previste per il giudice.

Quando si applica

La disposizione opera in ogni grado del giudizio civile in cui emergano questioni tecniche, scientifiche o specialistiche: stime immobiliari, accertamenti medico-legali, analisi contabili, perizie grafologiche, valutazioni ingegneristiche. Tipicamente la nomina avviene all'udienza ex art. 183 c.p.c. o nella fase istruttoria, ma può essere disposta anche in appello quando indispensabile.

Connessioni con altre norme

L'art. 191 si coordina con gli artt. 61, 62 e 63 c.p.c. (figura e dovere di prestare l'ufficio del consulente), 192 c.p.c. (astensione e ricusazione), 193 c.p.c. (giuramento), 194-201 c.p.c. (attività del CTU, indagini, partecipazione delle parti, relazione). Si raccorda inoltre con gli artt. 51 ss. c.p.c. richiamati espressamente per le incompatibilità.

Domande frequenti

Il giudice può nominare il CTU anche senza istanza delle parti?

Sì, l'art. 191 c.p.c. prevede espressamente che la nomina possa avvenire d'ufficio quando il giudice ritenga necessarie cognizioni tecniche per la decisione.

Cosa succede nell'udienza fissata dal giudice ex art. 191 c.p.c.?

Il consulente compare davanti al giudice, presta il giuramento di rito ex art. 193 c.p.c. di bene e fedelmente adempiere l'incarico e riceve formalmente i quesiti.

Le parti possono opporsi alla nomina del CTU designato?

Sì, attraverso la ricusazione ex art. 192 c.p.c. nei casi previsti dagli artt. 51 ss. c.p.c. richiamati dall'art. 191, ad esempio per rapporti di parentela o interesse nella causa.

I quesiti possono essere modificati dopo la formulazione iniziale?

Sì, il giudice può integrare o modificare i quesiti anche successivamente, previa interlocuzione con le parti e con il consulente, in coerenza con gli artt. 194 e 195 c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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