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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Le indagini del consulente tecnico d'ufficio (CTU) possono essere documentate tramite processo verbale, se compiute con l'intervento del giudice istruttore, oppure tramite relazione scritta.
  • Se le indagini avvengono senza il giudice, il consulente ha l'obbligo di redigere sempre una relazione scritta da depositare in cancelleria nel termine fissato.
  • Il CTU deve trasmettere la propria relazione alle parti costituite almeno venti giorni prima della scadenza del termine di deposito in cancelleria.
  • Le parti dispongono di dieci giorni dalla ricezione della relazione per trasmettere al consulente le proprie osservazioni scritte.
  • Nei cinque giorni antecedenti il deposito finale, il CTU deposita in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l’intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l’intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare …

la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

In sintesi

  • Le indagini del consulente tecnico d'ufficio (CTU) possono essere documentate tramite processo verbale, se compiute con l'intervento del giudice istruttore, oppure tramite relazione scritta.
  • Se le indagini avvengono senza il giudice, il consulente ha l'obbligo di redigere sempre una relazione scritta da depositare in cancelleria nel termine fissato.
  • Il CTU deve trasmettere la propria relazione alle parti costituite almeno venti giorni prima della scadenza del termine di deposito in cancelleria.
  • Le parti dispongono di dieci giorni dalla ricezione della relazione per trasmettere al consulente le proprie osservazioni scritte.
  • Nei cinque giorni antecedenti il deposito finale, il CTU deposita in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

L'art. 195 c.p.c. disciplina le forme di documentazione dell'attività peritale: processo verbale con il giudice o relazione scritta depositata in cancelleria.

Ratio della norma

L'articolo 195 del codice di procedura civile costituisce il fulcro della disciplina relativa alla documentazione dell'attività del consulente tecnico d'ufficio (CTU) nel processo civile. La norma, profondamente riformata nel corso degli anni, in particolare dalla legge n. 69 del 2009 e dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), risponde a una duplice esigenza sistematica: da un lato, assicurare la trasparenza e la verificabilità delle operazioni peritali; dall'altro, garantire il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti in relazione alla prova tecnica.

Il legislatore ha inteso evitare che la consulenza tecnica si trasformi in uno strumento opaco, sottratto al sindacato delle parti. Attraverso la previsione di termini cogenti per la trasmissione della bozza di relazione e per le osservazioni delle parti, l'art. 195 c.p.c. istituzionalizza un vero e proprio sub-procedimento peritale, nel quale il contradditorio non si esaurisce nelle operazioni di indagine ma si prolunga fino alla fase di deposito della relazione definitiva. La ratio è dunque quella di conformare la consulenza tecnica ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., assicurando che nessuna risultanza peritale sfugga alla critica tecnica delle parti prima di essere acquisita al fascicolo processuale.

Analisi del testo

Il primo comma della disposizione disciplina la forma della documentazione in relazione alla presenza o assenza del giudice istruttore durante le operazioni peritali. Quando le indagini del consulente sono compiute con l'intervento del giudice, la documentazione avviene mediante processo verbale, redatto ai sensi degli artt. 126 e 207 c.p.c.; tuttavia, anche in tal caso, il giudice conserva la facoltà di disporre che il consulente rediga ugualmente una relazione scritta, lasciando al magistrato una discrezionalità organizzativa in ordine alla forma di documentazione più adeguata alla complessità della fattispecie concreta.

Il secondo comma introduce una regola opposta e inderogabile: quando le indagini si svolgono senza l'intervento del giudice, circostanza di gran lunga prevalente nella prassi, il consulente è sempre obbligato a redigere una relazione scritta. L'uso dell'avverbio "sempre" esclude qualsiasi alternativa documentale e sancisce la centralità della relazione scritta come strumento di rendiconto dell'attività peritale extragiudiziale. Il deposito avviene in cancelleria entro il termine fissato dal giudice con l'ordinanza di nomina o con successive ordinanze di proroga.

Il terzo comma, introdotto nella sua formulazione attuale dalla riforma del 2009 e confermato dalla riforma Cartabia, disciplina il meccanismo del contraddittorio anticipato sulla relazione peritale. Il CTU è tenuto a trasmettere la propria relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice, e tale trasmissione deve avvenire almeno venti giorni prima della scadenza del termine di deposito in cancelleria. Si tratta di un termine minimo inderogabile, posto a garanzia delle parti affinché dispongano di un arco temporale sufficiente per prendere cognizione delle conclusioni peritali e articolare le proprie osservazioni tecniche.

Il quarto comma attribuisce alle parti un termine di dieci giorni dalla ricezione della bozza di relazione per trasmettere al consulente le proprie osservazioni scritte. Tali osservazioni, che nella prassi vengono denominate "note critiche" o "comparse di osservazioni", non sono atti processuali in senso stretto rivolti al giudice, bensì comunicazioni indirizzate direttamente al perito, affinché questi possa tenerne conto nella stesura definitiva della relazione oppure, in caso di dissenso, confutarle motivatamente.

Il quinto comma chiude il ciclo procedurale imponendo al CTU, entro i cinque giorni antecedenti la scadenza del termine di deposito in cancelleria, di depositare un fascicolo peritale composto da tre elementi: (i) la relazione definitiva, (ii) le osservazioni delle parti, (iii) una sintetica valutazione sulle osservazioni stesse. Quest'ultimo elemento è di particolare rilevanza: il consulente non può semplicemente ignorare le critiche delle parti, ma deve fornire una risposta, ancorché sintetica, che dia conto del proprio convincimento tecnico in relazione alle contestazioni ricevute. Ciò consente al giudice di valutare la solidità della perizia anche alla luce del dibattito tecnico che si è svolto inter partes.

Sul piano pratico, la scansione temporale prevista dalla norma è la seguente: (a) il giudice fissa con ordinanza il termine finale di deposito; (b) almeno venti giorni prima di tale termine, il CTU trasmette la bozza alle parti; (c) le parti dispongono di dieci giorni per le osservazioni; (d) nei cinque giorni antecedenti il deposito, il CTU deposita il fascicolo completo. Ne consegue che il termine effettivo per le operazioni peritali vere e proprie deve essere calcolato dal CTU tenendo conto di queste scadenze interne, pena il rischio di non rispettare i termini di legge.

Quando si applica

L'articolo 195 c.p.c. si applica ogniqualvolta il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio nel corso di un giudizio civile ordinario di cognizione, ai sensi degli artt. 61 e seguenti c.p.c. La norma trova applicazione nelle controversie di maggiore complessità tecnica che richiedono l'apporto di conoscenze specialistiche estranee al patrimonio del giudicante: controversie in materia di responsabilità medica, vizi della costruzione, separazione e divorzio con aspetti patrimoniali complessi, controversie bancarie e finanziarie, stima di danni biologici, determinazione del valore di aziende o immobili, accertamenti contabili e fiscali.

Le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma si applicano in ogni caso in cui le indagini siano svolte senza l'intervento del giudice, che è la modalità ordinaria. La norma non si applica, invece, alla consulenza tecnica di parte (CTP), che è disciplinata dall'art. 201 c.p.c. e che non soggiace agli obblighi formali previsti per il CTU. Si applica altresì, con gli adattamenti del caso, nei procedimenti camerali e nelle controversie in materia di lavoro, laddove il giudice ritenga di avvalersi dello strumento della consulenza tecnica.

La violazione dei termini previsti dall'art. 195 c.p.c., in particolare la mancata trasmissione preventiva della relazione alle parti, non comporta automaticamente la nullità della consulenza, ma può costituire motivo di censura in sede di valutazione della prova e fondare un'istanza di revoca del consulente ovvero un'istanza di proroga dei termini. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le disposizioni dell'art. 195 c.p.c. hanno natura ordinatoria e non perentoria, salvo che il giudice non abbia espressamente qualificato i termini come perentori con propria ordinanza.

Connessioni con altre norme

L'art. 195 c.p.c. si inserisce in un sistema normativo articolato che regola l'istituto della consulenza tecnica d'ufficio nel suo complesso. Le principali connessioni sistematiche sono le seguenti. Con l'art. 61 c.p.c., che prevede la facoltà per il giudice di farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica, costituisce il presupposto dell'intero istituto. Con l'art. 191 c.p.c., che disciplina le modalità di nomina del CTU e la fissazione dei quesiti, stabilendo il quadro entro cui si svolge l'incarico documentato dall'art. 195. Con l'art. 192 c.p.c., che regola la ricusazione del consulente, e con l'art. 196 c.p.c., che disciplina la sostituzione del CTU in caso di grave inadempimento, ivi compreso il mancato rispetto dei termini di deposito. Con l'art. 197 c.p.c., che prevede la possibilità per il giudice di chiedere chiarimenti al CTU e di disporre la rinnovazione delle indagini. Con l'art. 201 c.p.c., che riconosce alle parti la facoltà di nominare propri consulenti tecnici, i quali possono partecipare alle operazioni peritali e assistere alla redazione della relazione, nonché presentare proprie osservazioni tecniche nel contraddittorio con il CTU. Infine, l'art. 195 va letto in combinato disposto con l'art. 111 Cost. e con l'art. 6 CEDU, che sanciscono il principio del contraddittorio e del giusto processo, dai quali discende la necessità che la prova tecnica sia formata e vagliata nel rispetto delle garanzie difensive di entrambe le parti.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra processo verbale e relazione scritta nell'art. 195 c.p.c.?

Il processo verbale documenta le indagini compiute con l'intervento diretto del giudice istruttore ed è redatto secondo le forme degli atti processuali. La relazione scritta, invece, è il documento con cui il CTU rendiconta le indagini svolte autonomamente senza la presenza del giudice; è la forma ordinaria e prevalente nella prassi, ed è l'unica prevista quando il giudice non partecipa alle operazioni peritali.

Entro quando il CTU deve trasmettere la bozza di relazione alle parti?

Il CTU deve trasmettere la propria relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza, e in ogni caso almeno venti giorni prima della scadenza del termine finale di deposito in cancelleria. Si tratta di un termine minimo inderogabile posto a garanzia del contraddittorio.

Le osservazioni delle parti alla relazione del CTU sono atti processuali?

No, le osservazioni previste dall'art. 195, quarto comma, c.p.c. non sono atti processuali in senso tecnico indirizzati al giudice, bensì comunicazioni tecniche trasmesse direttamente al consulente. Il CTU le valuta e le include nel fascicolo di deposito unitamente a una sintetica valutazione delle stesse, così portandole indirettamente a conoscenza del giudice.

Cosa succede se il CTU non rispetta i termini dell'art. 195 c.p.c.?

La violazione dei termini previsti dall'art. 195 c.p.c. non determina automaticamente la nullità della consulenza, atteso che la Cassazione ne ha affermato la natura ordinatoria e non perentoria. Tuttavia, la parte lesa può richiedere al giudice la concessione di un termine per presentare osservazioni, la rinnovazione delle indagini o, nei casi più gravi, la sostituzione del CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c.

Il CTU è obbligato a recepire le osservazioni delle parti nella relazione definitiva?

No, il CTU non è obbligato ad adeguare le proprie conclusioni alle osservazioni delle parti. Ha però l'obbligo di depositare le osservazioni ricevute unitamente a una sintetica valutazione delle stesse, dando conto motivatamente delle ragioni per cui le accoglie o le respinge. Il giudice potrà poi valutare liberamente la solidità dell'elaborato peritale anche alla luce di tale contraddittorio tecnico.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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