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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

In sintesi

  • Il giudice dispone di un potere discrezionale permanente di rinnovare le indagini peritali in qualsiasi momento del processo.
  • La sostituzione del consulente tecnico richiede la ricorrenza di gravi motivi, valutati discrezionalmente dal giudice.
  • La norma presidia la qualità e l'attendibilità dell'istruttoria tecnica, consentendo correzioni in itinere.
  • Il potere di rinnovo e sostituzione è esercitabile d'ufficio, senza necessità di istanza di parte.
  • L'art. 196 c.p.c. si coordina con gli artt. 191-195 c.p.c. nel sistema complessivo della consulenza tecnica d'ufficio.

Il giudice può sempre rinnovare le indagini del consulente tecnico e, per gravi motivi, sostituirlo con altro esperto nel corso del processo.

Ratio della norma

L'articolo 196 del codice di procedura civile esprime uno dei principi cardine che governano l'istituto della consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile italiano: la permanente signoria del giudice sull'attività peritale. Il legislatore, consapevole che l'accertamento tecnico può rivelarsi insufficiente, lacunoso o addirittura viziato nel corso del procedimento, ha attribuito all'organo giudicante una facoltà correttiva ad ampio spettro, articolata su due distinti livelli di intervento.

Il primo livello riguarda la rinnovazione delle indagini, strumento duttile che consente di integrare o rifare l'attività istruttoria tecnica senza necessariamente sostituire il professionista incaricato. Il secondo livello, di maggiore incisività, prevede la sostituzione del consulente tecnico, misura più grave che incide direttamente sulla persona del perito e che il legislatore ha subordinato alla ricorrenza di gravi motivi, introducendo così un requisito qualificato che bilancia la necessità di tutela della qualità istruttoria con le esigenze di stabilità e certezza del procedimento.

La ratio complessiva della norma risiede nella concezione del consulente tecnico come ausiliario del giudice: il perito non è un soggetto dotato di autonomia processuale propria, ma uno strumento al servizio della funzione giurisdizionale. Di conseguenza, il giudice deve poter intervenire ogniqualvolta l'apporto tecnico si riveli inadeguato rispetto alle esigenze di accertamento della causa, garantendo che la decisione sia fondata su basi scientifiche o tecniche effettivamente affidabili.

Analisi del testo

Il testo dell'articolo 196 c.p.c. è formulato in termini di massima ampiezza quanto al potere di rinnovazione: l'avverbio «sempre» qualifica esplicitamente la facoltà del giudice, escludendo qualsiasi limitazione temporale o procedurale all'esercizio di tale potere. Ciò significa che la rinnovazione può essere disposta in qualunque fase e grado del processo, prima della decisione definitiva, senza che sia necessaria l'allegazione di specifiche ragioni da parte delle parti o del giudice medesimo.

La rinnovazione delle indagini si distingue dalla sostituzione del consulente sotto il profilo strutturale e funzionale. La rinnovazione può consistere nell'ordine al medesimo consulente di rifare o completare le proprie indagini, di acquisire ulteriori dati, di rispondere a quesiti supplementari formulati dal giudice o emersi nel contraddittorio con le parti. Non comporta necessariamente un giudizio negativo sull'operato del perito, potendo rispondere a esigenze obiettive di completezza istruttoria sopravvenute nel corso del processo.

La sostituzione del consulente, invece, presuppone la ricorrenza di «gravi motivi», formula elastica la cui concretizzazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. La giurisprudenza ha progressivamente delineato le ipotesi riconducibili a tale categoria: l'incompetenza tecnica del consulente dimostrata nel corso delle operazioni peritali, la negligenza grave nell'espletamento dell'incarico, la tardività ingiustificata nel deposito della relazione, la violazione delle regole di imparzialità e terzietà, situazioni di incompatibilità originariamente non rilevate, nonché il comportamento reticente o ostruzionistico del perito nel rispondere ai rilievi delle parti e alle richieste del giudice.

Il requisito dei «gravi motivi» per la sostituzione assolve una duplice funzione: da un lato tutela la posizione del consulente, che non può essere rimosso per ragioni pretestuose o arbitrarie; dall'altro garantisce la serietà dell'accertamento tecnico, consentendo l'intervento sostitutivo quando la permanenza del perito comprometterebbe l'integrità dell'istruttoria. La valutazione della gravità è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali macroscopici.

Quanto alla forma, tanto la rinnovazione quanto la sostituzione avvengono mediante provvedimento del giudice, ordinariamente con ordinanza non impugnabile in via autonoma, in quanto atto di gestione dell'istruttoria. Le parti possono sollecitare l'esercizio di tali poteri attraverso istanze motivate, ma il giudice non è vincolato ad accogliere tali istanze, né è tenuto a motivare analiticamente il diniego, rientrando la valutazione nel perimetro della discrezionalità tecnico-processuale.

Quando si applica

Il potere di rinnovazione delle indagini trova applicazione in una serie di situazioni tipiche che la prassi giurisprudenziale ha consolidato nel tempo. In primo luogo, quando la relazione del consulente si rivela lacunosa o incompleta rispetto ai quesiti formulati, e il giudice ritiene che le omissioni non possano essere colmate attraverso i semplici chiarimenti di cui all'art. 194 c.p.c. In secondo luogo, quando emergono nel corso del processo fatti nuovi o documenti sopravvenuti che rendono necessaria una rivalutazione tecnica della situazione. In terzo luogo, quando le osservazioni dei consulenti di parte evidenziano errori metodologici o lacune cognitive tali da inficiare le conclusioni del perito ufficiale.

La sostituzione del consulente è invece disposta nelle ipotesi più gravi: quando il perito non rispetta i termini fissati per il deposito della relazione nonostante solleciti e proroghe; quando risultano compromesse la neutralità e l'imparzialità del consulente per ragioni emerse successivamente alla nomina; quando la qualità tecnica della relazione è talmente carente da non consentire nemmeno un'integrazione proficua; quando il consulente pone in essere comportamenti processuali scorretti o si rende irreperibile.

Il potere previsto dall'art. 196 c.p.c. è esercitabile anche su impulso delle parti, che possono depositare istanze motivate nel corso del processo. Tuttavia, la decisione finale appartiene in via esclusiva al giudice, che la adotta nell'esercizio del suo potere di direzione del procedimento ai sensi dell'art. 175 c.p.c. La norma non prevede un contraddittorio specifico prima dell'adozione del provvedimento, sebbene la prassi suggerisca che il giudice tenga conto delle posizioni delle parti prima di disporre misure tanto incisive come la sostituzione.

Connessioni con altre norme

L'articolo 196 c.p.c. si inserisce nel corpus normativo dedicato alla consulenza tecnica d'ufficio, delineato dagli articoli da 191 a 197 c.p.c. Il collegamento sistematico più diretto è con l'art. 191 c.p.c., che disciplina la nomina del consulente, e con l'art. 195 c.p.c., che regola il deposito della relazione peritale: la norma in esame interviene come correttivo procedurale rispetto all'iter ordinario tracciato da queste disposizioni.

Rilevante è il raccordo con l'art. 194 c.p.c., che prevede la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti al consulente: la distinzione tra chiarimenti e rinnovazione delle indagini non è sempre netta nella pratica, ma concettualmente la rinnovazione implica una nuova attività di indagine, mentre i chiarimenti riguardano l'illustrazione e la spiegazione di quanto già accertato. L'art. 196 c.p.c. si applica quando i semplici chiarimenti si rivelano insufficienti.

Sul versante degli ausiliari del giudice, la norma dialoga con l'art. 68 c.p.c. in materia di nomina degli ausiliari e con le disposizioni delle disposizioni di attuazione del c.p.c. (artt. 19-26 disp. att.) che disciplinano l'albo dei consulenti tecnici, le incompatibilità e i doveri dei periti. La sostituzione per gravi motivi è concettualmente affine alla ricusazione del consulente prevista dall'art. 192 c.p.c., sebbene si tratti di istituti distinti: la ricusazione è un rimedio di parte fondato su specifiche cause tassative, mentre la sostituzione ex art. 196 è un potere officioso del giudice fondato su una clausola generale.

In un'ottica più ampia, la norma si raccorda con il principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e con il canone della ragionevole durata: il potere di rinnovazione e sostituzione non va letto come fonte di dilazioni processuali, ma come strumento di garanzia della qualità dell'accertamento, da esercitare con ponderazione e proporzionalità rispetto alle concrete esigenze del giudizio.

Domande frequenti

Il giudice può rinnovare le indagini anche senza richiesta delle parti?

Sì, il potere di rinnovazione delle indagini è esercitabile d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento del processo, senza necessità di istanza di parte. L'avverbio «sempre» contenuto nell'art. 196 c.p.c. sottolinea la pienezza e la permanenza di tale facoltà officiosa.

Quali sono i gravi motivi che giustificano la sostituzione del consulente tecnico?

La giurisprudenza riconduce ai gravi motivi: l'incompetenza tecnica dimostrata nel corso delle operazioni peritali, la negligenza grave, il mancato rispetto dei termini anche dopo proroghe, la perdita di imparzialità, situazioni di incompatibilità sopravvenuta e comportamenti ostruzionistici o scorretti durante le operazioni peritali.

La sostituzione del consulente comporta l'invalidità degli atti peritali già compiuti?

Non necessariamente. Il giudice può disporre la sostituzione ordinando al nuovo consulente di riprendere le indagini dal punto in cui le ha lasciate il predecessore, oppure di rinnovarle integralmente, a seconda delle ragioni che hanno determinato la sostituzione e dello stato in cui versano gli atti peritali già compiuti.

Le parti possono opporsi al provvedimento di sostituzione del consulente?

Il provvedimento con cui il giudice dispone la sostituzione è un'ordinanza non impugnabile autonomamente, in quanto atto di gestione dell'istruttoria. Le parti possono far valere eventuali vizi in sede di impugnazione della sentenza definitiva, se e in quanto tali vizi abbiano influito sulla decisione.

Qual è la differenza tra rinnovazione delle indagini e richiesta di chiarimenti al consulente?

I chiarimenti ex art. 194 c.p.c. riguardano l'illustrazione e la spiegazione di quanto già accertato nella relazione, senza richiedere nuova attività di indagine. La rinnovazione ex art. 196 c.p.c. implica invece lo svolgimento di nuove indagini, l'acquisizione di ulteriori dati o la rivalutazione tecnica di aspetti non adeguatamente esaminati nella relazione originaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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