Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 198 c.p.c. – Esame contabile

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

In sintesi

  • Il giudice istruttore può incaricare il consulente tecnico dell'esame di documenti contabili e registri.
  • Il CTU ha il compito accessorio di tentare la conciliazione delle parti in lite.
  • Se la conciliazione riesce, il consulente redige processo verbale secondo l'art. 185 c.p.c.
  • In caso di mancato accordo, il CTU redige una relazione con le domande e osservazioni delle parti.
  • La norma combina funzione peritale e funzione conciliativa in un unico incarico stragiudiziale delegato.
Indice dei contenuti

L'art. 198 c.p.c. consente al giudice di affidare al CTU l'esame di documenti contabili e il tentativo di conciliazione tra le parti.

Ratio della norma

L'articolo 198 del codice di procedura civile si inserisce nel capo dedicato all'istruzione probatoria e, più specificamente, nel segmento normativo che disciplina la consulenza tecnica d'ufficio. La sua collocazione sistematica non è casuale: la disposizione rappresenta un punto di giunzione tra la funzione probatoria tipica della consulenza tecnica e una finalità deflattiva del contenzioso, che il legislatore ha inteso perseguire affidando al perito non soltanto un compito di accertamento tecnico, ma anche l'onere di tentare la composizione bonaria della controversia.

La ratio sottostante alla norma è duplice. Da un lato, si riconosce che le controversie aventi ad oggetto scritture contabili e registri, si pensi alle liti tra soci per la ripartizione di utili, alle controversie tra imprenditori per l'esecuzione di contratti commerciali, o ai contenziosi in materia di appalti con rendicontazione complessa, richiedono competenze tecniche specialistiche che il giudice ordinario non sempre possiede in misura adeguata. Dall'altro, il legislatore ha intuito che, in materie squisitamente numeriche e documentali, il confronto tecnico tra le parti mediato da un esperto neutrale può favorire il superamento delle divergenze, trasformando il perito in una sorta di facilitatore della soluzione concordata.

In questa prospettiva, l'art. 198 c.p.c. costituisce una norma di carattere eccezionale rispetto all'ordinario schema della consulenza tecnica, poiché attribuisce al CTU una funzione latamente conciliativa che, di regola, spetta al giudice ai sensi dell'art. 185 c.p.c. La peculiarità della norma sta dunque nel cumulare in capo ad un unico soggetto, il consulente tecnico, sia il ruolo di ausiliare del giudice nell'accertamento dei fatti, sia il ruolo di mediatore nel tentativo di accordo.

Analisi del testo

Il testo dell'articolo 198 c.p.c. si articola in tre segmenti logici distinti, ciascuno dei quali regola una fase diversa del procedimento delegato al consulente tecnico.

Il primo segmento individua il presupposto applicativo: «quando è necessario esaminare documenti contabili e registri». La norma presuppone quindi che l'oggetto dell'incarico peritale sia specificamente contabile o documentale-finanziario. Il riferimento ai «documenti contabili e registri» va inteso in senso ampio: esso comprende i libri obbligatori delle imprese (libro giornale, libro degli inventari, libro dei soci, registri IVA), la contabilità semplificata dei professionisti e dei piccoli imprenditori, le scritture ausiliarie di magazzino, nonché qualunque documento che abbia natura contabile e rilevanza ai fini della decisione della controversia. Non è invece sufficiente, ai fini dell'applicazione della norma, che la controversia abbia mero contenuto economico: occorre che la verifica delle scritture contabili e dei registri sia necessaria per la risoluzione del merito.

Il secondo segmento disciplina il mandato: il giudice istruttore «può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti». Il verbo «può» segnala la natura facoltativa del meccanismo: la delega al CTU non è obbligatoria, ma discrezionale. Il giudice valuta caso per caso se la natura della lite e delle scritture da esaminare rende opportuno avvalersi dello strumento dell'esame contabile delegato con tentativo conciliativo. In questa valutazione discrezionale entrano in gioco fattori quali la complessità della contabilità, la natura delle divergenze tra le parti, la prospettiva realistica di una composizione amichevole e l'economia processuale complessiva.

Il terzo segmento descrive lo svolgimento dell'attività delegata e i suoi possibili esiti. Il consulente «sente le parti»: questa locuzione impone al CTU di garantire il contraddittorio nel corso delle operazioni, dando a ciascuna parte la possibilità di illustrare la propria posizione, di depositare documentazione integrativa e di formulare osservazioni sulle scritture contabili esaminate. Il contraddittorio nelle operazioni peritali è del resto un principio generale del sistema, consacrato dall'art. 194 c.p.c. e reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Se le parti raggiungono un accordo, il consulente «ne redige processo verbale a norma dell'articolo 185». Il richiamo all'art. 185 c.p.c. è di fondamentale importanza: esso attribuisce al verbale di conciliazione redatto dal CTU la stessa efficacia del verbale di conciliazione giudiziale, vale a dire quella di titolo esecutivo. L'accordo raggiunto davanti al consulente viene dunque omologato nel processo e acquista forza esecutiva, senza necessità di un ulteriore atto del giudice.

Se la conciliazione non riesce, il consulente «riassume in apposita relazione le domande e le osservazioni delle parti». Questa relazione non ha natura di vera e propria perizia nel senso tecnico-scientifico: essa è più propriamente un documento ricognitivo che fotografa le posizioni delle parti al termine delle operazioni, fungendo da base per la successiva attività istruttoria o decisoria del giudice.

Quando si applica

L'art. 198 c.p.c. trova applicazione in tutte le controversie civili nelle quali sia necessario procedere all'esame analitico di documenti contabili e registri. Le ipotesi più ricorrenti nella prassi giudiziaria riguardano: le controversie tra soci di società di persone o di capitali aventi ad oggetto la rettifica del bilancio, la verifica della corretta imputazione di poste contabili, la determinazione degli utili distribuibili o delle perdite; le liti tra imprenditori conseguenti all'esecuzione di contratti di appalto, fornitura o somministrazione, in cui sia necessario verificare i conti di fine lavoro o le fatturazioni contrapposte; le controversie in materia di divisione ereditaria quando il patrimonio del de cuius comprenda un'azienda con contabilità articolata; i giudizi di rendiconto, nei quali il soggetto obbligato a rendere il conto deve sottoporre le proprie scritture all'esame del giudice e delle controparti; le controversie bancarie aventi ad oggetto la verifica degli estratti conto e il ricalcolo degli interessi applicati.

La norma è applicabile tanto nel processo ordinario di cognizione quanto, ove compatibile, nei riti speciali che richiamino le disposizioni sull'istruzione probatoria. È invece discussa in dottrina la sua applicabilità nei procedimenti sommari e cautelari, attesa la loro struttura accelerata e la tendenziale incompatibilità con le operazioni di esame contabile prolungate nel tempo.

Connessioni con altre norme

L'art. 198 c.p.c. si inserisce in un reticolo normativo che comprende, in primo luogo, le disposizioni generali sulla consulenza tecnica d'ufficio (artt. 191-197 c.p.c.), delle quali costituisce una specificazione settoriale. Il rinvio espresso all'art. 185 c.p.c., che disciplina il tentativo di conciliazione giudiziale e l'efficacia del relativo verbale, è il collegamento sistematico più importante, poiché equipara l'accordo raggiunto davanti al CTU all'accordo raggiunto davanti al giudice, con identiche conseguenze in termini di titolo esecutivo.

Rilevante è anche il collegamento con l'art. 194 c.p.c., che disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni peritali e garantisce il contraddittorio delle parti, nonché con l'art. 196 c.p.c. relativo alla sostituzione del consulente. Sul piano delle connessioni extravaganti, vanno segnalati i rapporti con la disciplina della mediazione obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010), che in taluni settori può sovrapporsi o alternarsi al meccanismo conciliativo dell'art. 198 c.p.c., e con l'istituto della negoziazione assistita (d.l. n. 132/2014). Infine, per quanto concerne la natura del verbale di conciliazione, il riferimento va all'art. 474 c.p.c. che enumera i titoli esecutivi, nei quali rientrano i verbali di conciliazione giudiziale richiamati dall'art. 185 c.p.c.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio e Caio sono soci al 50% di una S.n.c. che gestisce un'attività di import-export. Dopo lo scioglimento della società, insorge una controversia sulla corretta determinazione del saldo dei conti correnti di corrispondenza con i fornitori esteri e sull'imputazione di alcune rimesse ricevute nell'ultimo esercizio. Tizio sostiene che alcune rimesse siano state erroneamente registrate come ricavi di Caio, mentre Caio contesta che i costi di spedizione siano stati imputati in misura superiore al dovuto a suo carico. Il giudice istruttore, rilevata la complessità delle scritture contabili e la natura squisitamente documentale della controversia, ricorre all'art. 198 c.p.c. e affida al CTU commercialista l'incarico di esaminare il libro giornale, i registri IVA e i estratti bancari, con il compito di tentare la conciliazione tra le parti. Nel corso delle operazioni peritali, il CTU ascolta separatamente Tizio e Caio, esamina i documenti prodotti da entrambi e, dopo aver ricostruito i flussi contabili, propone una soluzione di ripartizione delle poste controverse. Le parti, convinte dalla ricostruzione tecnica del perito, raggiungono un accordo: il CTU redige il processo verbale di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c., che viene depositato in cancelleria e acquista efficacia di titolo esecutivo. Il giudizio si chiude senza sentenza. In un caso diverso, Sempronio, appaltatore in una controversia con il committente Mevio per il saldo dei lavori di ristrutturazione di un capannone industriale, non riesce a raggiungere l'accordo con la controparte nel corso delle operazioni ex art. 198 c.p.c. Il CTU redige quindi la relazione riassuntiva prevista dall'ultima parte della norma, nella quale riporta le reciproche pretese economiche documentate, le contestazioni sulle fatture e le posizioni delle parti in ordine al computo metrico finale. Questa relazione diviene la base sulla quale il giudice dispone la prosecuzione dell'istruttoria con la nomina di un diverso CTU incaricato di redigere la perizia estimativa vera e propria.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra la consulenza tecnica ordinaria e l'esame contabile ex art. 198 c.p.c.?

La consulenza tecnica ordinaria (artt. 191 ss. c.p.c.) è uno strumento puramente probatorio: il CTU accerta fatti tecnici e li riferisce al giudice. L'esame contabile ex art. 198 c.p.c. aggiunge a questa funzione probatoria un mandato conciliativo: il consulente è tenuto a tentare la composizione bonaria della lite tra le parti, con la possibilità di redigere un verbale di conciliazione avente efficacia di titolo esecutivo se l'accordo riesce.

Il tentativo di conciliazione davanti al CTU è obbligatorio o facoltativo?

È facoltativo per il giudice: la norma usa il verbo «può», attribuendo al giudice istruttore una valutazione discrezionale sull'opportunità di delegare l'esame contabile al CTU con mandato conciliativo. Per il CTU, invece, una volta ricevuto l'incarico con questa specifica funzione, il tentativo di conciliazione diventa parte integrante dell'incarico e non può essere omesso.

Cosa succede al processo se le parti raggiungono l'accordo davanti al CTU?

Il CTU redige processo verbale di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. Il verbale, depositato in cancelleria, costituisce titolo esecutivo e determina la chiusura del procedimento senza necessità di sentenza. Il giudice prende atto dell'accordo e dichiara estinta la controversia per intervenuta conciliazione.

La relazione redatta dal CTU in caso di mancata conciliazione ha valore probatorio?

La relazione prevista dall'ultima parte dell'art. 198 c.p.c., nella quale il CTU riassume le domande e le osservazioni delle parti, non ha, di per sé, valore di perizia in senso tecnico. Essa ha natura ricognitiva e documentale: fotografa le posizioni delle parti al termine delle operazioni e può essere utilizzata dal giudice come base per orientare la successiva istruttoria, ma non sostituisce la perizia estimativa o valutativa che potrebbe rendersi necessaria in seguito.

L'art. 198 c.p.c. si applica anche nei procedimenti di cognizione sommaria o nei procedimenti cautelari?

L'applicabilità dell'art. 198 c.p.c. ai procedimenti sommari e cautelari è discussa. La dottrina prevalente ritiene la norma incompatibile con i riti accelerati, nei quali la struttura snella del procedimento mal si concilia con le operazioni di esame contabile prolungate e con il tentativo di conciliazione. Nei procedimenti cautelari, in particolare, l'urgenza che li caratterizza rende di regola impraticabile il ricorso alla norma in esame.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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