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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 200 c.p.c. – Mancata conciliazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.

Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma.

In sintesi

  • La norma disciplina la fase successiva al tentativo fallito di conciliazione nel corso della consulenza tecnica d'ufficio.
  • Il consulente è tenuto a redigere una relazione che espone i risultati delle indagini svolte e il proprio parere tecnico.
  • La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice istruttore.
  • Le dichiarazioni rese dalle parti durante il tentativo di conciliazione sono allegate alla relazione come documentazione.
  • L'art. 200 c.p.c. chiude il ciclo della CTU quando la composizione amichevole della lite non è raggiunta.

Se la conciliazione fallisce, il consulente tecnico deposita la relazione con i risultati delle indagini e il parere, allegando le dichiarazioni delle parti.

Ratio della norma

L'articolo 200 del Codice di Procedura Civile si inserisce in un contesto sistematico volto a valorizzare la funzione conciliativa della consulenza tecnica d'ufficio, disciplinando le conseguenze processuali del mancato accordo tra le parti. La norma rappresenta il naturale epilogo del procedimento delineato dall'articolo 199 c.p.c., il quale attribuisce al consulente tecnico d'ufficio il compito di tentare la conciliazione tra le parti prima di procedere alle operazioni peritali in senso stretto.

La ratio sottesa alla disposizione è duplice. Da un lato, essa garantisce che il processo non si arresti in caso di fallimento del tentativo conciliativo, assicurando la continuità dell'accertamento tecnico e la produzione della relazione peritale che il giudice utilizzerà ai fini della decisione. Dall'altro, la previsione dell'allegazione delle dichiarazioni delle parti alla relazione risponde a un'esigenza di trasparenza e completezza del contraddittorio: le posizioni espresse in sede di tentativo di conciliazione entrano formalmente nel fascicolo processuale, consentendo al giudice di valutare il comportamento processuale delle parti e il contenuto delle loro rispettive pretese così come manifestato in quel contesto.

La norma si colloca in un sistema che, già a metà del XX secolo, riconosceva al consulente tecnico non solo la funzione di ausiliario del giudice nella valutazione di questioni tecniche, ma anche un ruolo attivo nella composizione delle controversie. Questo approccio riflette una concezione moderna del processo civile orientata alla deflazione del contenzioso, che trova ulteriori espressioni nell'istituto della mediazione obbligatoria introdotto dal d.lgs. n. 28/2010 e nelle successive riforme processuali.

Analisi del testo

Il testo dell'articolo 200 c.p.c. è strutturato in due periodi distinti che disciplinano due aspetti complementari della fase post-conciliativa. Il primo periodo stabilisce l'obbligo del consulente di esporre i risultati delle indagini e il proprio parere in una relazione da depositare in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Il secondo periodo, più breve ma non meno rilevante, dispone che le dichiarazioni delle parti siano allegate alla relazione.

L'espressione «se la conciliazione delle parti non riesce» richiama direttamente il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 199 c.p.c. e ne presuppone il fallimento. Non è necessario che il tentativo sia stato formalmente documentato come infruttuoso: è sufficiente che le parti non abbiano raggiunto un accordo e che il consulente abbia dato atto di tale esito. La mancata conciliazione può derivare dall'assenza di volontà conciliativa di una o entrambe le parti, dall'impossibilità di trovare un punto di incontro sulle rispettive pretese, ovvero dall'assenza di una delle parti al momento del tentativo.

La relazione che il consulente è tenuto a depositare è il documento centrale della consulenza tecnica d'ufficio. Essa deve contenere una descrizione delle operazioni svolte, i risultati delle indagini tecniche effettuate e il parere del consulente sulle questioni sottoposte dal giudice. La relazione deve essere redatta con chiarezza e completezza, in modo da consentire al giudice di comprenderla anche senza specifiche competenze tecniche nel settore di riferimento. Il consulente risponde della propria relazione ai sensi degli articoli 191 e seguenti c.p.c., nonché dell'articolo 64 c.p.c. in tema di responsabilità dell'ausiliario del giudice.

Il «termine fissato dal giudice istruttore» per il deposito della relazione è un elemento di fondamentale importanza pratica. Il giudice istruttore stabilisce tale termine con l'ordinanza di nomina del consulente o nel corso delle udienze successive. Il termine può essere prorogato su istanza del consulente, purché la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza. Il mancato rispetto del termine non determina automaticamente la nullità della relazione, ma può avere conseguenze disciplinari per il consulente e può incidere sulla valutazione della sua condotta da parte del giudice.

L'allegazione delle dichiarazioni delle parti alla relazione adempie una funzione probatoria e documentale rilevante. Le dichiarazioni in questione sono quelle rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, ovvero le posizioni espresse in quella sede riguardo alle rispettive pretese e ai termini dell'eventuale accordo. Tali dichiarazioni, una volta allegate alla relazione, entrano a far parte del fascicolo processuale e possono essere valutate dal giudice anche al di là della loro funzione conciliativa originaria.

Quando si applica

L'articolo 200 c.p.c. trova applicazione in tutte le ipotesi in cui sia stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio nel corso di un procedimento civile e il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 199 c.p.c. non abbia avuto esito positivo. La norma si applica pertanto nei procedimenti di cognizione ordinaria, nei procedimenti sommari e, con i necessari adattamenti, nei procedimenti speciali che prevedono il ricorso alla CTU.

In concreto, l'articolo 200 c.p.c. opera nelle controversie in materia di danni da responsabilità civile, nelle cause di divisione ereditaria, nelle liti condominiali, nei giudizi di separazione e divorzio riguardanti la stima dei beni, nelle controversie societarie, nelle cause in materia di appalto e di opere, nonché in tutte le altre fattispecie in cui il giudice ritenga necessario l'ausilio di un esperto per la valutazione di questioni tecniche.

La norma si applica anche quando la mancata conciliazione è solo parziale, ossia quando le parti hanno raggiunto un accordo su alcuni punti della controversia ma non su tutti. In tal caso, il consulente dovrà dar conto nella relazione dell'accordo parziale raggiunto e allegare le dichiarazioni delle parti anche con riferimento ai punti rimasti controversi.

Non trova invece applicazione nelle ipotesi in cui il giudice abbia omesso di disporre il tentativo di conciliazione davanti al consulente, ovvero nei casi in cui la consulenza tecnica si sia svolta senza che le parti abbiano avuto la possibilità di interloquire direttamente con il consulente in una sede conciliativa. In tali ipotesi, il consulente procede direttamente al deposito della relazione ai sensi delle norme generali sulla CTU.

Connessioni con altre norme

L'articolo 200 c.p.c. si inserisce nel sistema normativo della consulenza tecnica d'ufficio delineato dagli articoli 191-201 c.p.c. Il collegamento più diretto è con l'articolo 199 c.p.c., che disciplina il tentativo di conciliazione che precede la fase regolata dall'articolo 200, e con l'articolo 201 c.p.c., che consente alle parti di nominare consulenti tecnici di parte per partecipare alle operazioni del consulente del giudice e presentare osservazioni sulla relazione.

Rilevante è anche il collegamento con l'articolo 195 c.p.c., che disciplina il procedimento di redazione e deposito della relazione peritale, stabilendo le modalità di trasmissione alle parti e i termini per le osservazioni. L'articolo 196 c.p.c. prevede la possibilità per il giudice di rinnovare le indagini o sostituire il consulente, facoltà che può essere esercitata anche quando la relazione depositata ai sensi dell'articolo 200 c.p.c. risulti incompleta o insufficiente.

Sul piano sistematico, la norma si connette con l'articolo 116 c.p.c. in materia di valutazione delle prove, poiché la relazione del consulente depositata a norma dell'articolo 200 c.p.c. costituisce un elemento istruttorio che il giudice valuta secondo il suo prudente apprezzamento. La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo discostarsi da esse purché motivi adeguatamente le ragioni del dissenso.

Infine, va segnalato il collegamento con le norme in materia di spese di lite (articoli 91 e seguenti c.p.c.) e con le disposizioni sul compenso del consulente tecnico d'ufficio previste dal d.m. n. 182/2002 e successive modificazioni, atteso che il deposito della relazione ai sensi dell'articolo 200 c.p.c. costituisce l'adempimento principale che legittima la liquidazione del compenso spettante al CTU.

Domande frequenti

Cosa succede se la conciliazione davanti al consulente tecnico non riesce?

Se la conciliazione non riesce, il consulente tecnico d'ufficio è tenuto a redigere una relazione contenente i risultati delle indagini svolte e il proprio parere tecnico, da depositare in cancelleria entro il termine fissato dal giudice istruttore, allegando le dichiarazioni rese dalle parti.

Le dichiarazioni rese dalle parti durante il tentativo di conciliazione possono essere usate contro di loro nel processo?

Sì, le dichiarazioni delle parti vengono allegate alla relazione del consulente e entrano nel fascicolo processuale. Il giudice può valutarle sia ai fini della decisione di merito sia, soprattutto, nella liquidazione delle spese processuali, tenendo conto del comportamento conciliativo o ostruzionistico delle parti.

Entro quando deve essere depositata la relazione del consulente dopo la mancata conciliazione?

La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice istruttore, generalmente indicato nell'ordinanza di nomina del consulente. Il termine può essere prorogato su motivata istanza del consulente presentata prima della scadenza.

Il giudice è obbligato a seguire le conclusioni del consulente tecnico nella relazione depositata ex art. 200 c.p.c.?

No, il giudice non è vincolato alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice valuta la relazione secondo il suo prudente apprezzamento e può discostarsene, purché motivi adeguatamente le ragioni del dissenso nelle proprie decisioni.

L'art. 200 c.p.c. si applica anche se il tentativo di conciliazione è riuscito solo parzialmente?

Sì, in caso di accordo parziale il consulente darà atto nella relazione dei punti sui quali l'accordo è stato raggiunto e procederà a esporre i risultati delle indagini e il proprio parere sui punti rimasti controversi, allegando le dichiarazioni delle parti relative all'intera fase conciliativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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