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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 202 c.p.c. – Tempo, luogo e modo dell’assunzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando dispone mezzi di prova, il giudice istruttore, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

Se questa non si esaurisce nell’udienza fissata, il giudice ne differisce la prosecuzione ad un giorno prossimo.

In sintesi

  • Il giudice istruttore, quando dispone mezzi di prova, stabilisce le modalità della loro assunzione se non può procedere nella stessa udienza.
  • La fissazione riguarda tre coordinate essenziali: il tempo (data e ora), il luogo (sede del tribunale o luogo esterno) e il modo (procedura da seguire).
  • Se l'assunzione non si esaurisce nell'udienza fissata, il giudice dispone un rinvio a nuova udienza.
  • Il rinvio è automatico salvo che il giudice non ritenga necessario procedere a un nuovo esame della situazione probatoria.
  • La norma garantisce il coordinamento tra la fase decisoria sull'ammissione delle prove e quella esecutiva della loro assunzione.

L'art. 202 c.p.c. disciplina la fissazione di tempo, luogo e modo per l'assunzione dei mezzi di prova disposti dal giudice istruttore.

Ratio della norma

L'articolo 202 del codice di procedura civile si inserisce nel Capo III del Titolo I del Libro II, dedicato all'istruzione probatoria, e svolge una funzione di raccordo organizzativo tra il momento in cui il giudice istruttore decide quali mezzi di prova ammettere e il momento concreto in cui tali prove vengono effettivamente assunte. La disposizione risponde all'esigenza pratica, del tutto ordinaria nel processo civile, che l'udienza in cui vengono disposti i mezzi di prova non sia contestualmente idonea, per ragioni di tempo, di complessità o di necessità di convocazione di testimoni, a consentirne l'immediata assunzione. La ratio è dunque quella di garantire l'ordinato svolgimento della fase istruttoria, attribuendo al giudice istruttore un potere di programmazione dell'attività probatoria che si articola nelle tre dimensioni del tempo, del luogo e del modo. In questo senso, l'art. 202 costituisce la norma generale di organizzazione dell'assunzione dei mezzi di prova, che si affianca e integra le disposizioni specifiche dettate per i singoli mezzi istruttori (testimonianza, consulenza tecnica, ispezione, ecc.). Il legislatore ha inteso assicurare che la fase istruttoria si svolga in modo razionale e programmato, evitando che la mancanza di una disciplina organizzativa generale determini incertezze procedurali o disparità di trattamento tra le parti.

Analisi del testo

Il primo comma dell'art. 202 c.p.c. stabilisce che, quando il giudice istruttore dispone mezzi di prova e non può assumerli nella stessa udienza, egli «stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione». L'espressione «quando dispone mezzi di prova» va intesa come riferimento al provvedimento di ammissione delle prove, con cui il giudice seleziona tra i mezzi richiesti dalle parti quelli rilevanti e ammissibili ai sensi degli artt. 183, 184 e seguenti c.p.c. La condizione «se non può assumerli nella stessa udienza» chiarisce che la fissazione differita è la regola quando vi sia una discrasia temporale tra ammissione e assunzione, il che rappresenta la normalità del processo civile. Il riferimento al «tempo» comprende sia la data dell'udienza di assunzione sia, eventualmente, l'ora e l'ordine di assunzione dei diversi mezzi di prova. Il «luogo» può coincidere con la sede del tribunale ovvero con un luogo diverso, come accade tipicamente per le ispezioni giudiziali ex art. 258 c.p.c. o per le assunzioni di testimonianza di persone impossibilitate a comparire (art. 257 c.p.c.). Il «modo» attiene alle modalità procedurali dell'assunzione, che per la testimonianza sono disciplinate dagli artt. 253 e seguenti, per la consulenza tecnica dagli artt. 191 e seguenti, per l'interrogatorio formale dagli artt. 230 e seguenti. Il secondo comma contempla l'ipotesi in cui l'assunzione, pur avviata nell'udienza fissata, non si esaurisca in essa. In tal caso il giudice «dispone il rinvio ad altra udienza», soluzione automatica e necessitata, «salvo che non ritenga necessario procedere ad un nuovo esame». Quest'ultima clausola consente al giudice di rivalutare il quadro probatorio complessivo, eventualmente modificando o integrando i mezzi di prova già disposti, qualora emergano nel corso dell'assunzione elementi nuovi che rendano necessario un ripensamento. Il verbo «ritenga» lascia al giudice un margine di apprezzamento discrezionale, che tuttavia deve essere esercitato nel rispetto del contraddittorio e dei diritti processuali delle parti.

Quando si applica

L'art. 202 c.p.c. si applica ogni volta che il giudice istruttore, dopo aver ammesso uno o più mezzi di prova, non sia in grado di procedere immediatamente alla loro assunzione nella stessa udienza. Le situazioni più frequenti nella pratica giudiziaria sono le seguenti. In primo luogo, l'assunzione di prove testimoniali richiede la preventiva citazione dei testimoni e la loro comparizione all'udienza fissata; il giudice deve pertanto indicare la data con sufficiente anticipo per consentire la notifica delle intimazioni ai testimoni ex art. 250 c.p.c. In secondo luogo, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (CTU) comporta che l'esperto debba espletare le proprie operazioni peritali in tempi che spesso si estendono per settimane o mesi, sicché il giudice fissa un'udienza differita per il deposito della relazione e l'eventuale esame del CTU. In terzo luogo, l'ispezione giudiziale di luoghi o cose richiede la fissazione di un sopralluogo in un luogo determinato, con la conseguente indicazione del luogo dell'assunzione diverso dalla sede del tribunale. La norma si applica altresì nel caso di assunzione di prove nell'ambito di procedimenti di urgenza o cautelari, ove il giudice abbia disposto mezzi istruttori che richiedono un differimento anche breve. Il secondo comma trova applicazione quando, nell'udienza di assunzione, la prova non si conclude: ciò accade frequentemente nell'esame testimoniale di più testi o in consulenze tecniche particolarmente complesse che richiedono più sessioni.

Connessioni con altre norme

L'art. 202 c.p.c. si pone in stretto collegamento sistematico con numerose altre disposizioni del codice. Con l'art. 184 c.p.c. (nella formulazione ante riforma) e con le norme sulle udienze di trattazione ex art. 183 c.p.c., nella misura in cui l'ammissione dei mezzi di prova precede logicamente e cronologicamente la loro assunzione disciplinata dall'art. 202. Con l'art. 203 c.p.c., che disciplina specificamente la delega dell'assunzione delle prove ad altro giudice, ampliando la flessibilità organizzativa già prevista dall'art. 202. Con l'art. 204 c.p.c., relativo alla richiesta di assistenza giudiziaria per l'assunzione di prove all'estero. Con gli artt. 244 e seguenti in tema di prova testimoniale, che specificano il «modo» dell'assunzione a cui l'art. 202 fa riferimento in via generale. Con gli artt. 191 e seguenti sulla consulenza tecnica d'ufficio, ove il «tempo» dell'assunzione è articolato nelle diverse fasi dell'accettazione dell'incarico, delle operazioni peritali e del deposito della relazione. Con l'art. 208 c.p.c. sull'assenza delle parti nell'assunzione delle prove, norma che presuppone l'esistenza di un'udienza di assunzione previamente fissata ai sensi dell'art. 202. Con l'art. 257 c.p.c. sull'esame del testimone impedito a comparire, caso in cui il «luogo» dell'assunzione sarà diverso dalla sede del tribunale. Infine, con le norme della riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) che hanno introdotto il processo civile telematico e la possibilità di svolgere udienze da remoto, ampliando ulteriormente il concetto di «luogo» dell'assunzione al dominio virtuale delle piattaforme telematiche.

Domande frequenti

Il giudice può assumerle prove nella stessa udienza in cui le ha ammesse?

Sì, l'art. 202 c.p.c. prevede espressamente questa possibilità come ipotesi di base: il rinvio a udienza successiva si dispone solo «se non può assumerli nella stessa udienza». Nella pratica, tuttavia, l'assunzione contestuale è rara, richiedendo che i testimoni siano già presenti o che la prova sia di immediata esecuzione.

Cosa succede se il giudice non indica il luogo dell'assunzione?

L'omissione del luogo dell'assunzione è generalmente colmata dal principio generale per cui le udienze si tengono nella sede del tribunale. Tuttavia, per prove che richiedono un luogo specifico (ispezioni, esami di persone impedite), l'indicazione del luogo è essenziale e la sua mancanza potrebbe determinare incertezze procedurali che le parti hanno interesse a far rilevare tempestivamente.

Cosa significa che il giudice può procedere a un «nuovo esame»?

La clausola finale dell'art. 202, secondo comma, consente al giudice di rivalutare l'intero impianto probatorio quando, nel corso dell'assunzione non completata, emergano elementi nuovi. Il «nuovo esame» può portare a revocare o modificare i mezzi di prova già disposti ovvero ad ammettere prove ulteriori, sempre nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

L'udienza di assunzione fissata ex art. 202 può essere rinviata su richiesta di parte?

Le parti possono chiedere il rinvio dell'udienza di assunzione per giustificati motivi (impedimento di un testimone, necessità di integrare le liste testimoniali, accordo delle parti), ma la decisione spetta al giudice, che valuta la richiesta bilanciando il diritto alla prova con il principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.

La norma si applica anche alle prove disposte d'ufficio dal giudice?

Sì. L'art. 202 c.p.c. si riferisce genericamente ai «mezzi di prova» disposti dal giudice istruttore, senza distinguere tra prove richieste dalle parti e prove disposte d'ufficio. Pertanto, la disciplina si applica anche alla consulenza tecnica d'ufficio ex art. 61 c.p.c., all'ispezione giudiziale ex art. 118 c.p.c. e a qualsiasi altro mezzo istruttorio che il giudice ritenga di assumere autonomamente nei casi consentiti dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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