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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 208 c.p.c. – Decadenza dall’assunzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.

La parte interessata può chiedere nell’udienza successiva al giudice la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

Articolo così sostituito dall’art. 26, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In sintesi

  • La decadenza dall'assunzione della prova scatta quando la parte istante non si presenta all'udienza fissata per iniziare o proseguire la prova.
  • Il giudice istruttore dichiara d'ufficio la decadenza, senza necessità di apposita istanza della controparte.
  • La salvaguardia prevista dalla norma consente all'altra parte presente di chiedere comunque l'assunzione della prova, impedendo così la decadenza.
  • La norma si applica sia alla fase di inizio dell'assunzione sia alla fase di prosecuzione, garantendo continuità nel procedimento probatorio.
  • La decadenza ex art. 208 c.p.c. è distinta dalla decadenza per mancata deduzione tempestiva e opera sul piano dell'assunzione, non dell'ammissione.

La parte che non si presenta all'udienza fissata per l'assunzione della prova è dichiarata decaduta dal diritto, salvo richiesta dell'altra parte.

Ratio della norma

L'articolo 208 del Codice di Procedura Civile incarna uno dei principi fondamentali del processo civile italiano: il principio di autoresponsabilità delle parti. Il legislatore del 1940, nella sua originaria formulazione poi confermata dalle successive riforme processuali, ha inteso sanzionare con la perdita del diritto alla prova quella parte che, pur avendo ottenuto l'ammissione di un mezzo istruttorio, non si adoperi concretamente per la sua assunzione, non presentandosi all'udienza appositamente fissata dal giudice istruttore. La ratio profonda della disposizione risiede nell'esigenza di deflazione processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, valore oggi costituzionalmente garantito dall'art. 111 Cost. e convenzionalmente protetto dall'art. 6 CEDU. Sarebbe, infatti, contrario all'economia processuale e alla lealtà che deve ispirare il comportamento delle parti nel processo civile consentire a chi ha richiesto l'ammissione di un mezzo di prova di disinteressarsi successivamente della sua concreta assunzione, costringendo il giudice e la controparte ad attendere indefinitamente o a rincorrere la parte inadempiente. La norma si inserisce nel più ampio sistema di preclusioni e decadenze processuali che caratterizza il processo civile italiano, contribuendo a definire i confini entro i quali la parte può esercitare il proprio diritto alla prova, diritto che, una volta riconosciuto in sede di ammissione, impone un correlativo onere di diligenza nella fase esecutiva.

Analisi del testo

La disposizione normativa si articola attorno a tre elementi essenziali che meritano un'analisi puntuale. Il primo elemento è il presupposto della decadenza: la mancata presentazione della parte «su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova». La norma, con questa formulazione, individua soggettivamente il destinatario della decadenza nella parte che ha chiesto l'ammissione del mezzo istruttorio, ovvero la parte nel cui interesse la prova è stata disposta. Non rileva, ai fini dell'applicazione della norma, la ragione dell'assenza: essa può dipendere da cause volontarie o da semplice negligenza organizzativa. La legge non distingue e la decadenza opera in modo oggettivo, indipendentemente dall'elemento soggettivo della parte assente. Il secondo elemento è la dichiarazione di decadenza da parte del giudice istruttore. Il testo normativo usa l'indicativo presente («la dichiara»), con ciò lasciando intendere che si tratta di un atto dovuto del giudice, privo di margini di discrezionalità, almeno in presenza dei presupposti applicativi. La dichiarazione non richiede una domanda della controparte: il giudice istruttore agisce d'ufficio, nell'esercizio dei poteri di direzione dell'udienza che gli competono ai sensi degli artt. 175 e 176 c.p.c. La decadenza si riferisce al «diritto di farla assumere», locuzione che chiarisce come la perdita riguardi esclusivamente la fase dell'assunzione e non travolga retroattivamente il provvedimento di ammissione. Il terzo elemento, di carattere eccezionale rispetto alla regola generale, è la salvaguardia prevista nella clausola finale: «salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione». Questa previsione riflette il principio dispositivo e la possibile utilità della prova anche per la parte che non l'ha richiesta: se il mezzo istruttorio ammesso appare utile anche alla controparte, questa può impedire la decadenza chiedendo che la prova venga comunque assunta. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, che la parte esercita valutando autonomamente la convenienza dell'acquisizione probatoria. La portata applicativa dell'art. 208 c.p.c. abbraccia tutti i mezzi istruttori la cui assunzione richiede la presenza della parte istante: testimonianza, confessione, giuramento, ispezione e, più in generale, qualsiasi attività probatoria che postuli la collaborazione o almeno la presenza della parte che ha chiesto la prova.

Quando si applica

L'art. 208 c.p.c. trova applicazione in tutti i procedimenti in cui sia stata fissata un'udienza per l'assunzione di un mezzo di prova previamente ammesso dal giudice istruttore. L'operatività della norma presuppone, quindi, l'avvenuta emissione di un'ordinanza ammissiva della prova (art. 202 c.p.c.) e la successiva fissazione di una udienza per la sua assunzione. Il meccanismo della decadenza si attiva in due distinte ipotesi: quando la parte istante non si presenta all'udienza fissata per l'inizio dell'assunzione della prova, oppure quando non si presenta all'udienza fissata per la prosecuzione di un'assunzione già iniziata ma non ancora completata. Nel caso della testimonianza, la norma si applica tipicamente quando la parte che ha indicato i testimoni non si presenta all'udienza nella quale avrebbero dovuto essere sentiti. Nella prassi giudiziaria, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'assenza riguardi la parte personalmente (per esempio nell'interrogatorio formale o nel giuramento) dall'ipotesi in cui riguardi il difensore: in questo secondo caso, la valutazione della decadenza può essere influenzata dalla disciplina della sostituzione del difensore e dalla concessione di eventuali termini a difesa. La norma non si applica invece ai casi in cui la prova può essere assunta prescindendo dalla presenza della parte istante, né alle ipotesi in cui l'assenza sia stata previamente giustificata e il giudice abbia accordato un rinvio. È importante sottolineare che la decadenza ex art. 208 c.p.c. è rimedio distinto dalla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.: la parte decaduta non può invocare automaticamente tale rimedio, dovendo dimostrare che la decadenza è dipesa da causa a lei non imputabile.

Connessioni con altre norme

L'art. 208 c.p.c. si inserisce in un tessuto normativo articolato che occorre leggere in modo sistematico. Il collegamento più diretto è con gli artt. 202-207 c.p.c., che disciplinano la fase di ammissione e di assunzione delle prove, fornendo il contesto procedimentale entro il quale opera la decadenza. L'art. 175 c.p.c., relativo ai poteri di direzione dell'udienza del giudice istruttore, costituisce la base del potere dichiarativo esercitato dal giudice nell'applicazione dell'art. 208. In tema di decadenze processuali, la norma si raccorda con il sistema generale degli artt. 153-154 c.p.c., che regolano la prorogabilità dei termini e la rimessione in termini, istituto che può assumere rilievo qualora la mancata comparizione sia dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Con riferimento ai singoli mezzi istruttori, il raccordo sistematico coinvolge: gli artt. 244-257 c.p.c. per la prova testimoniale; gli artt. 228-232 c.p.c. per l'interrogatorio formale e la confessione; gli artt. 233-243 c.p.c. per il giuramento; gli artt. 258-262 c.p.c. per l'ispezione. Sul piano delle impugnazioni, la dichiarazione di decadenza ex art. 208 c.p.c. è, secondo la giurisprudenza prevalente, un'ordinanza non impugnabile autonomamente, ma che può essere fatta valere in sede di impugnazione della sentenza definitiva mediante la denuncia del vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione delle norme sul procedimento. Infine, va segnalato il collegamento con l'art. 96 c.p.c. in tema di responsabilità aggravata, potendo la condotta processuale della parte che chiede l'ammissione di prove e poi non si attiva per la loro assunzione rilevare, in presenza degli altri presupposti, ai fini della valutazione della temerarietà della lite.

Domande frequenti

Cosa succede se la parte istante non si presenta all'udienza fissata per l'assunzione della prova?

Il giudice istruttore dichiara la parte decaduta dal diritto di far assumere la prova, a meno che la controparte presente non chieda essa stessa l'assunzione del mezzo istruttorio.

La decadenza ex art. 208 c.p.c. si applica anche se la parte è assente per cause di forza maggiore?

In linea di principio la decadenza opera obiettivamente, indipendentemente dalla causa dell'assenza. Tuttavia, la parte può chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. dimostrando che la mancata comparizione è dipesa da causa a lei non imputabile.

La controparte è obbligata a chiedere l'assunzione della prova per evitare la decadenza?

No, si tratta di una mera facoltà. La controparte valuterà autonomamente se la prova ammessa su istanza dell'avversario possa risultare utile anche ai propri fini difensivi, e solo in quel caso avrà interesse a chiederne l'assunzione.

La dichiarazione di decadenza ex art. 208 c.p.c. è impugnabile autonomamente?

No, secondo la giurisprudenza prevalente non è autonomamente impugnabile con ricorso immediato in Cassazione. Può essere fatta valere solo come motivo di impugnazione della sentenza definitiva, denunciando la violazione delle norme sul procedimento ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.

La decadenza dall'assunzione della prova equivale alla revoca dell'ordinanza ammissiva?

No, sono istituti distinti. La decadenza ex art. 208 c.p.c. opera sul piano dell'assunzione e non travolge retroattivamente il provvedimento di ammissione. L'ordinanza ammissiva rimane formalmente valida, ma la prova non potrà più essere assunta su istanza della parte decaduta, salvo intervento della controparte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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