← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 209 c.p.c. – Chiusura dell’assunzione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice istruttore dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all’articolo precedente, non vi sono altri mezzi da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già raggiunti, la ulteriore assunzione.

In sintesi

  • La chiusura dell'assunzione è pronunciata dal giudice istruttore con apposita dichiarazione.
  • Presupposto principale: l'esecuzione di tutti i mezzi istruttori ammessi dal giudice.
  • La chiusura consegue anche alla decadenza della parte dall'assunzione del mezzo ai sensi dell'art. 208 c.p.c.
  • Il giudice può chiudere l'assunzione valutando che i mezzi residui siano superflui o non ammissibili.
  • L'istituto presidia l'economia processuale e la concentrazione della fase istruttoria.

Il giudice istruttore dichiara chiusa l'assunzione dei mezzi istruttori quando questi sono esauriti, superflui o non ammissibili.

Ratio della norma

L'articolo 209 c.p.c. assolve una funzione di chiusura e raccordo nella fase istruttoria del processo civile di cognizione. La norma attribuisce al giudice istruttore il potere-dovere di dichiarare formalmente conclusa l'assunzione dei mezzi di prova, segnando il passaggio dalla fase istruttoria alla successiva fase decisoria o rimessione della causa al collegio. La ratio profonda della disposizione risiede nell'esigenza di garantire certezza e definitività alla fase probatoria: una volta dichiarata chiusa l'assunzione, le parti non possono più introdurre nuovi mezzi di prova né insistere in quelli non ancora espletati, salvo le ipotesi di riapertura dell'istruttoria consentite dalla legge. Il legislatore ha così inteso presidiare il principio di economia processuale e quello di ragionevole durata del processo, evitando che la fase istruttoria si prolunghi sine die per inerzia delle parti o per eccessiva frammentazione dell'attività probatoria. La dichiarazione di chiusura costituisce, in questa prospettiva, un atto di governo del processo che il giudice è chiamato a pronunciare non solo quando le prove siano state effettivamente assunte, ma anche quando, per ragioni diverse, ulteriori attività istruttorie risultino inutili o precluse.

Analisi del testo

La norma individua tre distinte ipotesi al ricorrere delle quali il giudice istruttore è legittimato, e, nella sostanza, tenuto, a dichiarare chiusa l'assunzione. La prima ipotesi è quella fisiologica: l'esecuzione di tutti i mezzi istruttori ammessi. Quando le prove ammesse sono state integralmente assunte, non vi è più ragione di mantenere aperta la fase istruttoria e il giudice, accertato che nulla residua da compiere, pronuncia la dichiarazione di chiusura. Si tratta di un atto dovuto, privo di discrezionalità sostanziale: il giudice si limita a prendere atto dell'esaurimento del programma probatorio. La seconda ipotesi ha carattere patologico e si ricollega direttamente all'art. 208 c.p.c.: quando la parte è incorsa nella decadenza per non aver assunto il mezzo istruttorio nelle udienze assegnate, e non vi siano altri mezzi da assumere, il giudice dichiara chiusa l'assunzione. Il collegamento con la norma precedente è esplicito nel testo ("dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente"), il che conferma la natura sistematica della disposizione, concepita come epilogo naturale della disciplina della decadenza istruttoria. La terza ipotesi è quella di maggiore interesse sul piano sistematico e applicativo: il giudice può dichiarare chiusa l'assunzione quando reputa che i mezzi non ancora assunti siano superflui o non ammissibili. In questo caso il giudice esercita un potere discrezionale di natura valutativa: da un lato, la superfluità attiene al merito della prova (il mezzo è idoneo a provare fatti già altrimenti accertati o irrilevanti ai fini della decisione); dall'altro, la non ammissibilità attiene a vizi di carattere formale o sostanziale che rendono la prova inidonea ad essere assunta (violazione di divieti probatori, inammissibilità sopravvenuta, prova su fatti non controversi). Il termine "reputa" utilizzato dal legislatore denota chiaramente la natura valutativa del giudizio che il giudice è chiamato a compiere, giudizio che deve essere sorretto da adeguata motivazione per evitare censure in sede di gravame. Va sottolineato che la dichiarazione di chiusura non è necessariamente definitiva: la giurisprudenza ha riconosciuto al giudice istruttore la possibilità di riaprire l'istruttoria quando emergano circostanze nuove o quando la riapertura si riveli indispensabile per la decisione, sempre che ciò avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio e dei limiti temporali del processo. La chiusura dell'assunzione si inserisce in un sistema di scansioni temporali rigide che caratterizzano il rito ordinario di cognizione: essa rappresenta lo snodo tra la fase istruttoria, dominata dai principi di oralità e immediatezza, e la fase di trattazione successiva, che porterà alla rimessione della causa in decisione ai sensi degli artt. 275 e seguenti c.p.c. Sul piano formale, la dichiarazione di chiusura viene resa in udienza e risulta dal verbale. Essa può essere preceduta da una verifica dello stato dell'istruttoria da parte del giudice, che esamina il fascicolo e accerta l'avanzamento del programma probatorio. Nei procedimenti soggetti al rito riformato introdotto dal d.lgs. 149/2022, la chiusura dell'assunzione acquista rilievo anche in relazione al termine per il deposito delle note scritte di udienza e delle memorie conclusionali, che presuppongono la definitiva cristallizzazione del materiale istruttorio.

Quando si applica

L'art. 209 c.p.c. trova applicazione nel processo civile ordinario di cognizione di primo grado, nella fase istruttoria dinanzi al giudice istruttore. La norma si applica dopo che il giudice ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti (o disposto d'ufficio quelli consentiti dalla legge) e dopo che tali mezzi sono stati, in tutto o in parte, assunti. L'applicazione ricorre in tre scenari distinti: (i) al termine dell'ordinaria attività di assunzione delle prove, quando testimoni, consulenti tecnici e altri mezzi istruttori abbiano espletato la propria funzione; (ii) a seguito di decadenza della parte ai sensi dell'art. 208 c.p.c., quando la parte non si sia presentata alle udienze istruttorie dedicate e non vi siano altri mezzi pendenti; (iii) quando il giudice, nel corso dell'istruttoria, valuti che i mezzi residui non siano meritevoli di essere assunti perché superflui o non ammissibili. La norma non si applica, invece, nei procedimenti sommari o cautelari, che hanno una disciplina istruttoria propria, né nei procedimenti speciali che derogano alla struttura del rito ordinario. Nel rito del lavoro, pur essendo il giudice investito di poteri istruttori più ampi, la chiusura dell'istruttoria segue principi analoghi.

Connessioni con altre norme

L'art. 209 c.p.c. si colloca in un reticolo normativo che comprende, in primo luogo, l'art. 208 c.p.c. (decadenza dall'assunzione), al quale la norma fa esplicito riferimento testuale: i due articoli formano un sistema organico di disciplina della fase terminale dell'istruttoria. Il collegamento con l'art. 184 c.p.c. (nelle versioni previgenti) e con le norme sulle preclusioni istruttorie è altrettanto rilevante: la chiusura dell'assunzione presuppone che il momento di ammissione delle prove sia già consumato e che le parti abbiano esaurito le rispettive iniziative probatorie. L'art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore i poteri di direzione del procedimento, fornisce il fondamento generale dei poteri esercitati attraverso la dichiarazione di chiusura. L'art. 245 c.p.c. (in tema di prova testimoniale) e gli artt. 258-260 c.p.c. (in tema di assunzione della testimonianza) completano la disciplina della fase precedente alla chiusura. Dopo la dichiarazione di chiusura, vengono in rilievo gli artt. 275-281 c.p.c. relativi alla rimessione della causa in decisione, che rappresentano il naturale sviluppo processuale successivo all'esaurimento dell'istruttoria. Sul piano della riforma processuale, il d.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) ha inciso sulla struttura del rito ordinario incidendo anche sulle fasi dell'istruttoria e sulla sequenza degli atti successivi alla chiusura dell'assunzione, rafforzando il ruolo del giudice nella direzione della fase probatoria.

Domande frequenti

Quando il giudice è obbligato a dichiarare chiusa l'assunzione?

Il giudice è tenuto a dichiarare chiusa l'assunzione quando tutti i mezzi istruttori ammessi sono stati eseguiti: in tal caso non vi è discrezionalità, trattandosi di un atto dovuto che prende atto dell'esaurimento del programma probatorio.

La dichiarazione di chiusura dell'assunzione è definitiva?

Non necessariamente. La giurisprudenza ammette la riapertura dell'istruttoria quando emergano circostanze nuove o quando la riapertura risulti indispensabile per la decisione, purché avvenga nel rispetto del contraddittorio e dei termini processuali.

Cosa si intende per mezzi istruttori 'superflui' ai fini dell'art. 209 c.p.c.?

Sono superflui i mezzi di prova che, pur astrattamente ammissibili, non aggiungono nulla al materiale probatorio già acquisito, perché relativi a fatti già provati, non controversi o irrilevanti per la decisione: il giudice può disporre la chiusura senza assumerli.

La chiusura dell'assunzione può avvenire anche se non tutte le parti hanno esaurito le proprie prove?

Sì. Se una parte è incorsa nella decadenza ex art. 208 c.p.c. e non vi sono altri mezzi da assumere, il giudice dichiara chiusa l'assunzione indipendentemente dal fatto che quella parte non abbia potuto avvalersi dei propri mezzi istruttori.

Quale rimedio ha la parte che ritiene illegittima la dichiarazione di chiusura dell'assunzione?

La parte può censurare la dichiarazione di chiusura in sede di appello, deducendo il vizio della sentenza di primo grado per omessa o illegittima assunzione di mezzi istruttori rilevanti, laddove la chiusura anticipata abbia compromesso il suo diritto alla prova.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.