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Art. 210 c.p.c. – Ordine di esibizione alla parte o al terzo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell’articolo 118 l’ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all’altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo.
Nell’ordinare l’esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell’esibizione.
Se l’esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l’istanza di esibizione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 210 c.p.c. consente al giudice istruttore di ordinare l'esibizione in giudizio di documenti o cose detenuti da una parte o da un terzo.
Ratio della norma
L'articolo 210 del codice di procedura civile disciplina uno strumento istruttorio di fondamentale importanza nel processo civile italiano: l'ordine di esibizione di documenti o cose. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza di garantire la completezza dell'istruzione probatoria, consentendo al giudice di acquisire al processo elementi di prova che si trovano nella disponibilità di soggetti, parti o terzi, che potrebbero non avere interesse spontaneo a produrli. Il legislatore ha inteso bilanciare due valori contrapposti: da un lato, il principio dispositivo che caratterizza il processo civile, in forza del quale le parti sono dominae della prova; dall'altro, l'interesse pubblicistico alla corretta e completa ricostruzione dei fatti di causa, che non può essere compromessa dal comportamento ostruzionistico di chi detiene materiale probatorio rilevante. L'ordine di esibizione si inserisce pertanto in un sistema processuale che, pur muovendo dalla disponibilità delle prove in capo alle parti, riconosce al giudice poteri istruttori officiosi o semi-officiosi tesi ad evitare che la verità dei fatti sia oscurata dalla condotta reticente di chi ha interesse a non collaborare. In questo senso, l'art. 210 c.p.c. costituisce un presidio essenziale del principio di parità delle armi, poiché consente alla parte che si trova in una posizione di asimmetria informativa, perché il documento rilevante è nelle mani dell'avversario o di un estraneo, di ottenere l'acquisizione coattiva di quella prova documentale.
Analisi del testo
La norma si apre con un rinvio espresso all'art. 118 c.p.c., che disciplina l'ispezione di persone e cose. Tale rinvio non è meramente formale, ma opera un allineamento sostanziale dei presupposti: l'ordine di esibizione è ammissibile negli stessi limiti entro cui sarebbe ammissibile un'ispezione. Ciò significa che devono ricorrere le condizioni di rilevanza del documento ai fini della decisione e di necessità della sua acquisizione, nel senso che non siano disponibili altri mezzi equivalenti per raggiungere lo stesso risultato istruttorio. Il soggetto legittimato ad emettere l'ordine è il giudice istruttore, e non il collegio, il che conferisce alla disposizione una connotazione tipicamente istruttoria. L'iniziativa, tuttavia, non è officiosa: l'ordine di esibizione è emesso su istanza di parte, il che conferma la matrice dispositiva del sistema. Oggetto dell'ordine può essere un documento, da intendersi in senso ampio, comprensivo di qualsiasi supporto che incorpori una rappresentazione di fatti, oppure un'altra cosa, locuzione che abbraccia ogni oggetto materiale la cui acquisizione al processo sia reputata necessaria. I destinatari dell'ordine possono essere: l'altra parte processuale, oppure un terzo, inteso come soggetto estraneo al giudizio che si trova nella disponibilità materiale del bene. Questa duplice possibilità è rilevante sotto il profilo pratico, poiché differente è la posizione processuale dei due destinatari: la parte è già sottoposta al potere del giudice per effetto del suo coinvolgimento nel processo, mentre il terzo viene investito di un obbligo di collaborazione con l'autorità giudiziaria pur restando formalmente estraneo al giudizio. Il secondo comma della norma disciplina le conseguenze dell'inottemperanza. Se la parte o il terzo non ottemperano senza giustificato motivo, il giudice dispone di due strumenti alternativi: il primo consiste nel desumere argomenti di prova dal rifiuto, ai sensi dell'art. 116, comma 2; il secondo, azionabile su istanza di parte, consiste nel tentare l'acquisizione del documento o della cosa attraverso altri mezzi. La clausola del giustificato motivo introduce un elemento di proporzionalità: il rifiuto fondato su un legittimo impedimento, come il segreto professionale o il segreto d'ufficio, non è sanzionabile. Il meccanismo degli argomenti di prova opera in modo peculiare: non si tratta di una prova vera e propria, ma di un elemento di valutazione che il giudice può utilizzare nel ragionamento probatorio complessivo, rafforzando o indebolendo la credibilità delle allegazioni della parte che aveva richiesto l'esibizione.
Quando si applica
L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. trova applicazione in tutte le ipotesi in cui una parte abbia necessità di acquisire al processo un documento o una cosa che si trovano nella disponibilità altrui e che non possono essere ottenuti con la produzione volontaria. Sul piano processuale, il provvedimento va richiesto nella fase istruttoria del giudizio di cognizione ordinaria, e presuppone che la parte istante abbia già allegato i fatti che intende provare attraverso il documento, nonché identificato con sufficiente precisione il documento o la cosa di cui chiede l'esibizione. La giurisprudenza ha chiarito che l'istanza non può essere generica o esplorativa: la parte deve indicare il documento che ritiene esistente e rilevante, non chiedere una ricognizione indiscriminata del patrimonio documentale dell'avversario. Tra le situazioni tipiche di applicazione rientrano: le controversie in materia societaria, in cui una parte ha necessità di ottenere l'esibizione di libri contabili o verbali di assemblea custoditi dalla società o dall'altra parte; il contenzioso assicurativo, con richiesta di polizze o perizie interne; il giudizio lavoristico, ove si chieda l'esibizione di documentazione retributiva o previdenziale; le cause in materia di responsabilità medica, con richiesta di cartelle cliniche o protocolli sanitari; il contenzioso bancario, con esibizione di estratti conto e documentazione contrattuale. La norma si applica anche nei procedimenti camerali e sommari nei limiti della compatibilità con il rito.
Connessioni con altre norme
L'art. 210 c.p.c. si inserisce in un sistema normativo articolato e deve essere letto in coordinamento con diverse disposizioni. Il rinvio all'art. 118 c.p.c. è esplicito e determina l'applicazione degli stessi presupposti dell'ispezione, compresi i limiti derivanti da ragioni di ordine pubblico o di tutela della riservatezza. Il richiamo all'art. 116, comma 2 c.p.c. regola invece le conseguenze dell'inottemperanza, consentendo al giudice di valorizzare il rifiuto ingiustificato come argomento di prova nel quadro della valutazione complessiva del materiale istruttorio. Il collegamento con l'art. 119 c.p.c. riguarda l'esibizione di documenti contabili, disciplinata con norme specifiche. Sul piano del diritto sostanziale, rileva l'art. 2711 c.c. in materia di esibizione dei libri contabili e l'art. 2699 c.c. sull'atto pubblico come documento. In chiave sistematica, l'art. 210 si raccorda anche con il regime delle preclusioni istruttorie ex artt. 183 e 184 c.p.c., che impongono di formulare le richieste istruttorie, comprese quelle di esibizione, nei termini perentori fissati per l'assunzione dei mezzi di prova. Va segnalato, infine, il rapporto con le norme processuali speciali in materia di discovery parziale introdotte dal legislatore in settori specifici, come il diritto della concorrenza (d.lgs. 3/2017), che ha mutuato modelli di esibizione documentale di derivazione comunitaria, ampliando i poteri istruttori del giudice oltre i limiti del tradizionale art. 210 c.p.c.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.?
L'ordine di esibizione è emesso su istanza di parte: può essere richiesto da qualsiasi parte del giudizio che abbia interesse ad acquisire il documento o la cosa. Il giudice non può disporlo d'ufficio, ma solo su impulso di una delle parti, nel rispetto del principio dispositivo che governa il processo civile.
Quali sono i limiti dell'ordine di esibizione?
L'ordine di esibizione è ammissibile negli stessi limiti dell'ispezione ex art. 118 c.p.c.: il documento o la cosa deve essere rilevante ai fini della decisione e la sua acquisizione deve essere necessaria. Sono inoltre fatti salvi i casi di legittimo rifiuto fondati su segreto professionale, segreto d'ufficio o altre ragioni giuridicamente tutelate che integrano il giustificato motivo di inottemperanza.
Cosa succede se il terzo non esibisce il documento?
Se il terzo non ottempera senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c., oppure, su istanza di parte, tentare di acquisire il documento con altri mezzi istruttori. A differenza della parte processuale, il terzo inottemperante non è soggetto alle stesse conseguenze sanzionatorie, ma il suo rifiuto può comunque essere valorizzato nel ragionamento probatorio.
L'istanza di esibizione può essere generica?
No. La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che l'istanza sia specifica e mirata: la parte deve indicare con sufficiente precisione il documento o la cosa di cui chiede l'esibizione, allegando i motivi per cui ne ritiene necessaria l'acquisizione. Non è ammessa un'istanza esplorativa o genericamente volta ad esaminare l'intero patrimonio documentale dell'avversario, poiché ciò si tradurrebbe in una discovery indiscriminata incompatibile con il sistema processuale italiano.
L'ordine di esibizione è impugnabile?
Il provvedimento con cui il giudice istruttore ordina o nega l'esibizione è un'ordinanza istruttoria, normalmente priva di carattere decisorio e quindi non autonomamente impugnabile con reclamo o appello immediato. La questione relativa all'ammissibilità o all'illegittimità dell'ordine può essere riproposta in sede di impugnazione della sentenza definitiva, nell'ambito delle censure relative alla conduzione dell'istruttoria.
Fonti consultate: 1 fonte verificate