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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2711 c.c. Comunicazione ed esibizione

In vigore dal 19/04/1942

La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controverse relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d’ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso.

Può ordinare altresì l’esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

In sintesi

  • La comunicazione integrale di libri, scritture e corrispondenza è ammessa solo per scioglimento di società, comunione e successione.
  • Negli altri casi il giudice può ordinare la sola esibizione parziale dei libri per estrarne le registrazioni rilevanti.
  • L'esibizione può essere ordinata d'ufficio dal giudice, senza necessità di istanza di parte.
  • Il giudice può ordinare anche l'esibizione di singole scritture, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia.
  • La disciplina bilancia il diritto alla prova con la tutela del segreto contabile e della riservatezza dell'impresa.
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Comunicazione integrale ed esibizione parziale delle scritture contabili

L'articolo 2711 del Codice Civile chiude la disciplina delle scritture contabili regolando l'accesso del giudice e delle parti a libri, registri e corrispondenza dell'imprenditore. La norma traccia una distinzione fondamentale tra comunicazione integrale ed esibizione parziale, riflettendo l'esigenza di bilanciare il diritto alla prova nelle controversie con la tutela del segreto contabile e della riservatezza dell'attività imprenditoriale. La comunicazione integrale, infatti, espone l'intero patrimonio informativo dell'impresa e può essere ordinata solo in ipotesi tassativamente individuate.

I tre casi di comunicazione integrale

Il primo comma elenca le ipotesi in cui il giudice può ordinare la comunicazione integrale di libri, scritture contabili e corrispondenza: scioglimento di società, comunione dei beni e successione per causa di morte. Si tratta di situazioni in cui l'esigenza di ricostruzione globale del patrimonio prevale sulla tutela del segreto. Se Tizio e Caio sono soci della Alfa SRL in fase di liquidazione, il liquidatore o il giudice possono ordinare la comunicazione completa delle scritture per ricostruire l'attivo, il passivo e le operazioni rilevanti. Analoga ratio sorregge la comunicazione integrale in caso di divisione ereditaria, dove l'asse va ricostruito per intero.

L'esibizione parziale come regola generale

Negli altri casi, il giudice può solo ordinare l'esibizione dei libri per estrarne le registrazioni inerenti alla controversia. Si tratta di una misura proporzionata: l'esibizione consente di acquisire le sole informazioni rilevanti, lasciando riservato il resto delle scritture. Il giudice può procedere personalmente o nominare un consulente tecnico per estrarre le registrazioni utili. Se Caio cita Tizio per pagamento di una fornitura, il giudice non può ordinare la comunicazione integrale delle scritture, ma può disporre l'esibizione delle registrazioni relative al rapporto Tizio-Caio.

Il potere d'ufficio del giudice e l'iniziativa probatoria

Un aspetto rilevante è il potere d'ufficio del giudice di ordinare l'esibizione, anche in assenza di istanza di parte. Si tratta di una deroga al principio dispositivo, giustificata dalla particolare natura delle scritture contabili e dalla necessità di pervenire all'accertamento dei fatti rilevanti. Tale potere si coordina con gli strumenti processuali ordinari, in particolare con gli articoli 210 e seguenti del Codice di Procedura Civile sull'ordine di esibizione, e va esercitato nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

L'esibizione di singoli documenti e la tutela della riservatezza

Il terzo comma estende la facoltà del giudice all'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia. Si tratta di una modalità ulteriore, meno invasiva della comunicazione integrale e talvolta anche dell'esibizione dei libri, che consente di acquisire documenti specifici senza esporre l'intero impianto contabile. Per il professionista che assiste un'impresa in giudizio, la conoscenza dell'articolo 2711 è essenziale per opporsi a richieste eccessive di comunicazione integrale e per indirizzare il giudice verso modalità di acquisizione probatoria meno invasive, tutelando il segreto aziendale e la riservatezza dei rapporti con clienti e fornitori.

Domande frequenti

Quando può essere ordinata la comunicazione integrale delle scritture contabili?

Solo nelle controversie relative a scioglimento di società, comunione dei beni o successione per causa di morte; al di fuori di questi casi tassativi non è ammessa.

Che cosa significa esibizione delle scritture contabili?

È la presentazione dei libri al giudice o al consulente tecnico per estrarre le sole registrazioni inerenti alla controversia, senza che il resto del contenuto venga divulgato.

Il giudice può ordinare l'esibizione d'ufficio?

Sì, l'articolo 2711 attribuisce al giudice il potere di ordinare l'esibizione anche d'ufficio, in deroga al principio dispositivo, per consentire il pieno accertamento dei fatti rilevanti.

Possono essere richieste singole fatture o lettere senza ordinare l'esibizione dei libri?

Sì, il terzo comma consente l'esibizione di singole scritture, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia, come modalità meno invasiva di acquisizione probatoria.

Come si tutela la riservatezza dell'impresa nell'esibizione?

L'esibizione parziale e l'estrazione selettiva delle registrazioni rilevanti consentono di bilanciare il diritto alla prova con la tutela del segreto contabile e della riservatezza dei rapporti aziendali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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