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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2708 c.c. Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

In vigore dal 19/04/1942

L’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di un documento rimasto in suo possesso fa prova, benché non sottoscritta da lui, se tende ad accertare la liberazione del debitore.

Lo stesso valore ha l’annotazione fatta dal creditore in calce, in margine o a tergo di una quietanza o di un esemplare del documento del debito posseduto dal debitore.

In sintesi

  • L'annotazione fatta dal creditore in calce, margine o tergo di un documento in suo possesso fa prova della liberazione del debitore.
  • Non è necessaria la sottoscrizione dell'annotazione perché la prova operi a favore del debitore.
  • La regola si applica anche all'annotazione apposta dal creditore su una quietanza o copia del titolo posseduto dal debitore.
  • Si tratta di una presunzione contro il redattore basata sull'attendibilità della scrittura contra se.
  • L'annotazione deve essere chiara e finalizzata ad accertare l'estinzione totale o parziale del credito.

L'annotazione del creditore come prova della liberazione del debitore

L'articolo 2708 del Codice Civile disciplina un meccanismo probatorio singolare ma di grande utilità pratica: l'annotazione informale apposta dal creditore in calce, in margine o sul retro di un documento, anche senza sottoscrizione, fa prova della liberazione del debitore. La norma riconosce così valore probatorio a quelle scritture contra se che il creditore appone sul titolo originale rimasto in suo possesso, oppure su quietanze o copie del documento di debito già consegnate al debitore stesso.

Le due ipotesi disciplinate dalla norma

La disposizione contempla due situazioni distinte. La prima riguarda il documento posseduto dal creditore: se Tizio detiene un riconoscimento di debito firmato da Caio e annota a margine «ricevuti euro mille a saldo il 10 settembre», quella annotazione fa prova della liberazione anche se non firmata. La seconda ipotesi concerne le annotazioni apposte dal creditore su una quietanza o su un esemplare del titolo posseduto dal debitore: se Tizio scrive sulla copia di Caio «pagato in data odierna», anche tale scrittura fa prova nello stesso modo. In entrambi i casi la posizione di chi detiene fisicamente il documento annotato rafforza l'attendibilità della scrittura.

L'irrilevanza della sottoscrizione

Uno degli aspetti più caratteristici dell'articolo 2708 è l'esplicita deroga alla regola generale dell'articolo 2702 sulla scrittura privata: l'annotazione fa prova benché non sottoscritta. La ratio risiede nella circostanza che il creditore, scrivendo di proprio pugno sul documento che attesta il credito, manifesta una sostanziale ammissione contro il proprio interesse. L'assenza di firma non incide sull'attendibilità perché la stessa apposizione materiale sul titolo ne dimostra la provenienza dal creditore, unico soggetto che detiene o ha consegnato il documento.

Profili pratici e interpretazione delle annotazioni

Nella pratica, l'articolo 2708 viene spesso invocato per provare pagamenti parziali, dilazioni o saldo finale di debiti, soprattutto in rapporti tra privati o tra piccole imprese in cui non sempre si redige una quietanza formale. Se Tizio, professionista, lascia a Caio cliente una parcella e successivamente, nel proprio archivio, annota «pagata il 15 ottobre», quell'annotazione vale come prova dell'avvenuto pagamento. Il giudice tuttavia deve verificare che l'annotazione sia chiara, riferibile al credito controverso e priva di ambiguità interpretative, perché la sua finalità deve essere quella di accertare la liberazione del debitore.

Coordinamento con la disciplina della quietanza e della prova del pagamento

L'articolo 2708 si coordina con la disciplina della quietanza prevista dall'articolo 1199 del Codice Civile e con le regole generali sull'onere della prova del pagamento. Il debitore che subisca una richiesta di adempimento può produrre l'annotazione apposta dal creditore come prova dell'avvenuta estinzione del debito, anche in assenza di una quietanza formale. La norma assume particolare rilevanza nei rapporti familiari, di vicinato o di piccolo commercio, dove la formalità documentale è spesso ridotta e la prova orale incontra i limiti dell'articolo 2721 sul valore delle somme. Per il commercialista e per il consulente del lavoro, l'articolo 2708 può essere prezioso quando si tratta di ricostruire pagamenti informali nell'ambito di rapporti di lunga durata.

Domande frequenti

L'annotazione del creditore deve essere firmata per fare prova?

No, l'articolo 2708 stabilisce espressamente che l'annotazione apposta dal creditore in calce, margine o tergo del documento fa prova della liberazione del debitore anche se non sottoscritta.

Su quali documenti può essere apposta l'annotazione liberatoria?

Sull'originale del titolo di credito rimasto nelle mani del creditore, oppure su una quietanza o copia del documento del debito posseduto dal debitore stesso.

Che cosa significa annotazione tendente alla liberazione del debitore?

Indica una scrittura che esprime in modo chiaro l'avvenuto pagamento, totale o parziale, o comunque un fatto estintivo del debito; non sono sufficienti annotazioni ambigue o di mero appunto contabile.

L'annotazione fa prova anche contro gli eredi del creditore?

Sì, la prova opera contro il creditore e i suoi aventi causa, inclusi gli eredi, che subentrano nella stessa posizione giuridica del de cuius e non possono contestare l'efficacia della scrittura contra se.

Come si distingue l'annotazione liberatoria dalla quietanza?

La quietanza è una dichiarazione formale del creditore di aver ricevuto il pagamento, in genere sottoscritta; l'annotazione dell'articolo 2708 è invece una scrittura informale, anche non firmata, apposta sul documento del debito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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