← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2707 c.c. Carte e registri domestici

In vigore dal 19/04/1942

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi 6 indicato come creditore.

In sintesi

  • Le carte e i registri domestici sono scritture private non destinate alla pubblicità ma tenute dal singolo per uso personale.
  • Fanno prova contro chi le ha redatte quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto.
  • Fanno prova anche quando contengono la menzione che l'annotazione supplisce alla mancanza di titolo in favore del creditore.
  • Si tratta di un'eccezione al principio per cui nessuno può precostituirsi una prova a proprio favore.
  • La prova opera contra se: il terzo creditore o debitore può invocarle, mentre l'autore non può usarle a proprio vantaggio.

Le carte e i registri domestici come fonte probatoria

L'articolo 2707 del Codice Civile attribuisce un peculiare valore probatorio alle scritture private informali tenute dal singolo, le cosiddette carte e registri domestici. Si tratta di annotazioni che non hanno una destinazione esterna né una funzione commerciale, ma vengono redatte per memoria personale, controllo delle spese familiari o tenuta dei conti privati. La norma stabilisce una regola particolare: queste scritture fanno prova esclusivamente contro chi le ha redatte, mai a suo favore, secondo il principio generale per cui nessuno può precostituirsi una prova in proprio vantaggio.

Le due ipotesi di efficacia probatoria

Il legislatore individua due casi tassativi. Il primo riguarda l'enunciazione espressa di un pagamento ricevuto: se Tizio annota nel suo quaderno di casa di aver incassato da Caio la somma di mille euro per il canone di settembre, Caio potrà invocare quella annotazione per dimostrare l'avvenuto pagamento, anche in assenza di ricevuta formale. Il secondo caso concerne le annotazioni dichiaratamente sostitutive di un titolo: se Tizio scrive che annota il prestito concesso a Caio per supplire alla mancanza di una ricevuta scritta, l'annotazione vale come prova del debito a favore di Caio, in quanto creditore indicato nel testo.

L'eccezione al principio di non precostituzione della prova

La disposizione costituisce una deroga significativa al principio generale dell'inammissibilità della prova precostituita unilateralmente. La ratio è chiara: chi scrive di tasca propria un'ammissione contro sé stesso, magari per ordine mentale o per dovere di precisione contabile, manifesta un'attendibilità intrinseca che giustifica l'attribuzione di valore probatorio. Diversamente, le scritture autoreferenziali a vantaggio del redattore non offrono alcuna garanzia di veridicità e sono escluse dall'efficacia probatoria.

Casi pratici e applicazioni quotidiane

Nel contesto attuale, le carte e i registri domestici possono assumere le forme più varie: agende personali, fogli di calcolo Excel, annotazioni su applicazioni di home banking, quaderni di contabilità familiare. L'articolo 2707 può essere invocato, ad esempio, nelle controversie tra coniugi in fase di separazione per dimostrare contribuzioni economiche, oppure in cause civili tra privati per provare prestiti o pagamenti informali. Per il professionista, è importante ricordare che il valore probatorio è limitato e non assoluto: il giudice valuta liberamente la prova secondo le regole generali sulla libera valutazione delle scritture private.

Differenze rispetto alle scritture contabili dell'imprenditore

Le carte domestiche vanno tenute distinte dalle scritture contabili dell'imprenditore disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del Codice Civile. Queste ultime sono soggette a obblighi specifici di tenuta, bollatura e vidimazione e fanno prova non solo contro l'imprenditore ma anche, a determinate condizioni, tra imprenditori. Le carte domestiche, invece, non presuppongono alcuna formalità, sono frutto della libera iniziativa privata e vincolano solo chi le ha redatte. La distinzione è rilevante per chi esercita attività professionale o di impresa, perché determina obblighi e tutele differenti, soprattutto sul piano dell'onere della prova in giudizio.

Limiti probatori e libera valutazione del giudice

Pur godendo dell'efficacia probatoria descritta, le carte domestiche non costituiscono prova legale piena ma scrittura privata soggetta alla libera valutazione del giudice ai sensi dell'articolo 116 del Codice di Procedura Civile. Il giudice considera l'attendibilità complessiva del documento, la coerenza interna, la concordanza con altri elementi acquisiti al processo e la presenza di eventuali contraddizioni. Se Tizio invoca contro Caio un'annotazione tratta da un quaderno domestico di quest'ultimo, il giudice potrà attribuirvi peso decisivo solo dopo aver verificato la genuinità della scrittura e l'assenza di alterazioni successive. Per questo, in sede di contenzioso, è prudente affiancare alle carte domestiche ulteriori elementi di prova convergenti.

Domande frequenti

Che cosa sono le carte e i registri domestici?

Sono scritture private informali tenute dal singolo per uso personale, come quaderni di spese, agende contabili familiari o annotazioni in fogli di calcolo, prive di destinazione esterna e di forma obbligata.

Quando le carte domestiche fanno prova?

Solo contro chi le ha scritte e in due casi tassativi: quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto oppure quando dichiarano che l'annotazione supplisce alla mancanza di un titolo a favore del creditore.

Posso usare il mio diario contabile come prova a mio favore?

No, le carte domestiche non possono essere invocate dal loro autore per provare fatti a proprio vantaggio, in applicazione del principio per cui nessuno può precostituirsi una prova favorevole.

Un foglio Excel familiare può valere come carta domestica?

Sì, la giurisprudenza ammette che anche documenti digitali informali, come fogli di calcolo o annotazioni su app personali, possano rientrare nella nozione di carta domestica se attribuibili con certezza all'autore.

Le carte domestiche fanno prova nei confronti dei terzi?

Sì, ma solo contro chi le ha redatte; i terzi creditori o debitori possono invocarle per dimostrare circostanze a sé favorevoli, mentre il redattore non può opporle a propria difesa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.