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Art. 2715 c.c. Copie di scritture private originali depositate
In vigore dal 19/04/1942
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Copie di scritture private depositate: efficacia dell’originale
L’articolo 2715 del Codice Civile estende il principio dell’art. 2714 c.c. alle scritture private depositate presso pubblici uffici. Quando una scrittura privata viene formalmente depositata, ad esempio nei minutari o nei fascicoli di un notaio, presso una cancelleria giudiziaria o presso un altro ufficio pubblico autorizzato, le copie che il depositario rilascia hanno la stessa efficacia dell’originale. Si garantisce così la circolazione probatoria delle scritture private senza dover esibire ogni volta l’originale conservato.
Il deposito presso un pubblico ufficio
Non basta una qualunque conservazione: deve trattarsi di deposito formale presso un ufficio pubblico competente a riceverlo. Tipici esempi sono le scritture private autenticate inserite negli atti del notaio (art. 72 della legge notarile), i contratti depositati in cancelleria a corredo di un procedimento, gli atti depositati presso il Registro delle Imprese, gli accordi di mediazione depositati ex art. 12 D.Lgs. 28/2010, le scritture relative a procedure concorsuali. Il deposito conferisce certezza della data e della giacenza fisica del documento.
L’efficacia: come l’originale
La copia spedita dal depositario ha l’efficacia probatoria dell’originale: ciò significa che, sul piano della prova del contenuto, vale come la scrittura privata stessa. La piena prova ex art. 2702 c.c. delle dichiarazioni di chi ha sottoscritto opera tramite la copia esattamente come opererebbe tramite l’originale. Tizio che produca in giudizio la copia autentica notarile di una scrittura privata depositata ottiene la stessa efficacia che otterrebbe esibendo l’originale custodito dal notaio.
Il regime della sottoscrizione
La scrittura privata, a differenza dell’atto pubblico, vive grazie alla sottoscrizione delle parti. L’efficacia di piena prova ex art. 2702 c.c. presuppone che la sottoscrizione sia riconosciuta o legalmente considerata tale. Se Caio, contro cui è prodotta la copia, contesta che la firma riprodotta sia sua, dovrà disconoscere la sottoscrizione ai sensi dell’art. 215 c.p.c. e si aprirà il procedimento di verificazione (art. 216 c.p.c.) sull’originale custodito presso il pubblico ufficio.
Differenze con altre copie
L’articolo 2715 c.c. va distinto dall’articolo 2714 c.c. (copie di atti pubblici) perché qui l’originale resta una scrittura privata: l’intervento del depositario non trasforma l’atto in pubblico, ma certifica solo la conformità della copia all’originale depositato. Si distingue inoltre dall’art. 2719 c.c. sulle copie fotografiche semplici, le quali, non essendo spedite da depositario autorizzato, valgono solo se non disconosciute. La differenza pratica è enorme: la copia ex art. 2715 c.c. è prova qualificata, la fotocopia semplice no.
Esempi pratici
Tizio e Caio firmano davanti al notaio Sempronio una scrittura privata autenticata per una cessione di quote: l’originale viene depositato nei minutari. Anni dopo, Tizio chiede una copia autentica per produrla in giudizio: tale copia ha la stessa efficacia della scrittura originale. In materia societaria, le copie di patti parasociali depositati presso il Registro Imprese, rilasciate dal Conservatore, valgono come gli originali e possono essere prodotte in causa contro i soci.
Indicazioni operative per il difensore
Quando il difensore si trova di fronte alla mancanza dell’originale, deve costruire un fascicolo probatorio prudente: richiedere all’archivio o all’ufficio competente attestazione formale della perdita o distruzione, indicando il numero di repertorio, la data, l’evento (incendio, alluvione, smarrimento). È utile allegare anche elementi di contesto storico (decreti di sgombero archivi, perizie post-bellico) che corroborino l’incolpevole irreperibilità. La copia disponibile, anche se non più «di prima mano», va prodotta con tutte le indicazioni di provenienza e di catena custodia: chi l’ha ricevuta, quando e da quale ufficio. Più la documentazione di supporto è solida, maggiore è la possibilità che il giudice riconosca alla copia un’efficacia vicina a quella dell’originale, anziché degradarla a semplice principio di prova ex art. 2717 c.c.
Domande frequenti
Cosa significa scrittura privata depositata presso un pubblico ufficio?
Significa che l’originale, dopo essere stato firmato dalle parti, viene formalmente conservato presso un ufficio pubblico autorizzato (notaio, cancelleria, Registro Imprese) con apposito verbale di deposito che attribuisce data certa e custodia ufficiale.
Quale efficacia ha la copia rilasciata dal notaio depositario?
La stessa dell’originale ex art. 2715 c.c.: la copia conserva la piena efficacia probatoria della scrittura privata, comprese le sottoscrizioni autenticate, e può essere prodotta in giudizio come se fosse l’originale.
Posso contestare la firma riprodotta nella copia?
Sì, mediante disconoscimento ex art. 215 c.p.c., e si aprirà il giudizio di verificazione sull’originale depositato presso il pubblico ufficio, sul quale il giudice potrà disporre perizia grafologica.
La copia di una scrittura privata semplice depositata in cancelleria vale come l’originale?
Sì, se rilasciata dal cancelliere come copia conforme, ai sensi dell’art. 2715 c.c. Il deposito in cancelleria fa di esso un atto custodito da pubblico depositario autorizzato a rilasciare copie con efficacia di originale.
Che differenza c’è con la copia fotografica semplice?
La copia fotografica non autenticata (art. 2719 c.c.) vale solo se non disconosciuta dalla controparte; la copia ex art. 2715 c.c., spedita dal depositario autorizzato, ha efficacia di originale e si contesta solo con disconoscimento della firma o querela di falso del contenuto.