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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2717 c.c. Valore probatorio di altre copie

In vigore dal 19/04/1942

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.

In sintesi

  • Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi degli articoli precedenti hanno efficacia di principio di prova per iscritto.
  • Si tratta di copie regolari per l’ufficio di provenienza ma non riconducibili al regime degli artt. 2714-2715 c.c.
  • Il principio di prova scritta non basta da solo a fondare la condanna, ma rende ammissibile la prova testimoniale e per presunzioni.
  • Apre la strada all’integrazione probatoria con altri elementi (testimoni, presunzioni gravi precise e concordanti).
  • Tipico esempio: copia rilasciata da un pubblico ufficiale non depositario, o fuori dalle forme prescritte.
  • È rimesso al giudice valutare gli elementi complementari e raggiungere il convincimento finale.

Copie irregolari: principio di prova per iscritto

L’articolo 2717 del Codice Civile chiude il sistema delle copie con una norma di degradazione: quando un pubblico ufficiale rilascia una copia fuori dai casi tipici disciplinati dagli articoli precedenti (atti pubblici depositati, scritture private depositate, copie di copie depositate), la copia non perde ogni efficacia ma scende al rango di principio di prova per iscritto. Il sistema, dunque, non rinuncia a valorizzare il documento anche quando non rispetta tutti i requisiti formali, ma ne riduce la portata probatoria.

Cos’è il principio di prova scritta

Il principio di prova per iscritto, oggi disciplinato dall’art. 2724 n. 1 c.c., è ogni scritto che proviene dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante e che renda verosimile il fatto allegato. La sua importanza pratica è grande: rende ammissibile la prova per testimoni anche quando la legge la vieterebbe (ad esempio per contratti di valore superiore a 2,58 euro ex art. 2721 c.c.) e consente al giudice di trarre presunzioni gravi, precise e concordanti.

L’ambito operativo

L’articolo 2717 c.c. opera quando: il pubblico ufficiale che rilascia la copia non è il depositario autorizzato di quell’atto; la copia non è stata spedita nelle forme tipiche (manca un timbro, un’attestazione, una firma); il rilascio avviene in via ricognitiva o informativa e non come copia autentica vera e propria. Si pensi alla certificazione informativa rilasciata da un ufficio comunale su atti non di sua competenza diretta, o a un estratto privo di alcuni requisiti formali.

Cosa cambia nel giudizio

Mentre la copia ex art. 2714 c.c. fa piena prova da sola, la copia ex art. 2717 c.c. apre solo una porta: la parte che la produce deve completare il quadro probatorio con altri elementi. Può chiedere prova per testi, indicare presunzioni, sollecitare consulenze, depositare ulteriori documenti. Il giudice, a sua volta, valuta liberamente l’insieme. La copia regge il quadro ma non lo definisce. Il livello di tutela è dunque intermedio tra la piena prova legale e la totale irrilevanza documentale.

Differenza con altre copie

Rispetto alla copia fotografica semplice (art. 2719 c.c.), la copia ex art. 2717 c.c. proviene comunque da un pubblico ufficiale e ha un quid di autorità che la rende immediatamente principio di prova scritta. La copia fotografica privata, invece, ha efficacia di originale solo se non disconosciuta. Rispetto alla copia ex art. 2714 c.c., quella dell’art. 2717 c.c. è indebolita perché manca della perfetta regolarità formale o della qualifica di depositario in capo all’ufficiale.

Esempi pratici

Tizio chiede al Comune un estratto informativo di un atto custodito presso un’altra amministrazione: l’estratto, rilasciato da un funzionario non depositario, ha valore di principio di prova scritta e Tizio dovrà corroborarlo con testimoni e presunzioni. Caio ottiene una copia priva di sigillo da un ufficio anagrafico: il giudice la valuta come principio di prova scritta e ammette i testi dell’atto di matrimonio invocato. Sempronia produce una copia in possesso del proprio difensore di un atto storico fornita all’epoca dall’archivio in forma sommaria: vale come avvio della prova, non come prova piena.

Errore comune: confondere art. 2717 e art. 2719 c.c.

Un errore frequente è invocare l’articolo 2717 c.c. per le semplici fotocopie private di documenti pubblici. In realtà la norma riguarda solo le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi tipici; la fotocopia non autenticata di un atto pubblico, prodotta dalla parte stessa, ricade nell’articolo 2719 c.c. e ha valore probatorio se non disconosciuta. La distinzione è importante perché determina l’ammissibilità della prova testimoniale e il regime di contestazione. Prima di citare l’articolo 2717 c.c. in atto difensivo, conviene quindi verificare due elementi: che la copia provenga da un pubblico ufficiale (con tanto di timbro o intestazione d’ufficio) e che il rilascio sia avvenuto al di fuori delle ipotesi tipiche degli articoli precedenti. Solo in questo caso scatta la qualificazione come principio di prova scritta e si apre la strada agli ulteriori mezzi istruttori.

Domande frequenti

Cos’è il principio di prova scritta?

Ogni scritto proveniente dalla persona contro cui è diretta la domanda che renda verosimile il fatto allegato. Non basta da solo a provare un diritto, ma rende ammissibile la prova testimoniale anche oltre i limiti dell’art. 2721 c.c. e consente al giudice di ricorrere alle presunzioni.

Perché alcune copie hanno solo questo valore ridotto?

Perché sono rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi e delle forme tipiche degli artt. 2714 e 2715 c.c.: manca un requisito di regolarità (firma, timbro, qualifica di depositario, forme di spedizione), che giustificherebbe la piena fede dell’originale.

La copia ex art. 2717 c.c. è inutile se sola?

No, anche da sola serve a rendere ammissibile la prova per testimoni e a consentire il ricorso alle presunzioni: è il presupposto che apre la strada ad altre prove altrimenti vietate o limitate. Per la condanna serve l’integrazione di altri elementi.

Posso usare una copia incompleta di un atto pubblico in giudizio?

Sì, vale come principio di prova scritta ex art. 2717 c.c. Il giudice non la considererà piena prova ma potrà valutarla con presunzioni e testimoni; la parte ha interesse a corroborarla con ogni altro elemento disponibile.

Che differenza c’è con la copia fotografica privata?

La copia fotografica privata (art. 2719 c.c.) vale come originale se non disconosciuta; quella ex art. 2717 c.c. proviene comunque da un pubblico ufficiale, ha efficacia di principio di prova scritta e apre la strada a testi e presunzioni a prescindere dal disconoscimento.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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