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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2714 c.c. Copie di atti pubblici

In vigore dal 19/04/1942

Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati.

In sintesi

  • Le copie di atti pubblici spedite nelle forme di legge da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l’originale.
  • La stessa efficacia spetta alle copie di copie, purché rilasciate da pubblici depositari autorizzati alla custodia di queste ultime.
  • Sono tipici esempi le copie autentiche notarili, le copie conformi di sentenze, gli estratti di registri pubblici.
  • L’efficacia probatoria deriva dalla qualifica del depositario e dal rispetto delle forme prescritte per la spedizione.
  • La parte che vuole contestare la copia deve impugnarla con querela di falso o esibire l’originale difforme.
  • Differente è il regime della copia fotografica semplice, che vale solo se non disconosciuta (art. 2719 c.c.).

Copie di atti pubblici: piena fede come l’originale

L’articolo 2714 del Codice Civile riconosce alle copie di atti pubblici rilasciate da depositari pubblici autorizzati, nelle forme prescritte dalla legge, la stessa efficacia probatoria dell’originale. È una norma di centrale importanza per la circolazione dei documenti: senza di essa, ogni volta che fosse necessario produrre un atto notarile, una sentenza, un atto amministrativo, occorrerebbe esibire fisicamente l’originale, con evidenti rischi di smarrimento, deterioramento e impossibilità d’uso plurimo.

I depositari pubblici autorizzati

Sono depositari pubblici autorizzati i soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere di custodire originali di atti pubblici e di rilasciare copie con efficacia legale. Tipicamente: notai per gli atti del proprio repertorio, cancellieri per sentenze e provvedimenti giudiziari, conservatori dei registri immobiliari, ufficiali di stato civile per atti di nascita matrimonio e morte, archivisti di Stato per documenti storici, segretari comunali per delibere e atti del Comune. Ciascuno opera nei limiti della propria competenza e secondo le forme proprie del proprio ufficio.

Le forme di spedizione

Per godere dell’efficacia di piena fede, la copia deve essere «spedita» nelle forme prescritte: ciò significa che deve riportare l’attestazione di conformità all’originale, la sottoscrizione del depositario, il timbro o sigillo dell’ufficio, la data di rilascio e il numero di repertorio o protocollo. Una semplice fotocopia non autenticata non rientra in questo regime: vale come riproduzione meccanica ex art. 2719 c.c. e ha piena efficacia solo se non disconosciuta dalla controparte.

Le copie di copie

Il secondo periodo dell’articolo estende la piena fede anche alle copie di copie, ma a una condizione precisa: chi le rilascia deve essere un depositario pubblico autorizzato alla custodia di tali copie autentiche. È il caso, ad esempio, dell’archivio notarile distrettuale che, ricevuto in deposito un originale notarile dopo la cessazione dell’attività del notaio, rilascia copie conformi delle copie autentiche già conservate. Senza questa estensione si interromperebbe la catena documentale dopo la prima copia.

Contestazione: querela di falso

La copia spedita nelle forme di legge da depositario autorizzato è un atto pubblico a tutti gli effetti: per contestarne il contenuto la parte deve proporre querela di falso ai sensi dell’articolo 221 c.p.c. In alternativa può chiedere il confronto con l’originale ex art. 2715 c.c. e dimostrare la difformità. Un semplice disconoscimento, come quello previsto per le riproduzioni meccaniche, non è sufficiente: la fede pubblica della copia regge fino a sentenza di falso o esibizione di originale difforme.

Esempi pratici

Tizio acquista un immobile e produce in causa la copia autentica notarile dell’atto di compravendita: vale come l’originale e prova il trasferimento di proprietà. Caio, condannato in primo grado, riceve dalla cancelleria copia autentica della sentenza per proporre appello: il dies a quo dei termini decorre dalla notifica della copia. Sempronia ottiene dall’archivio di Stato copia autentica di un atto del 1880 per provare la titolarità storica di un fondo: la copia spedita dall’archivista fa fede come l’originale.

Profili processuali e attualità

Sotto il profilo processuale, la produzione di una copia ex art. 2715 c.c. dispensa la parte dall’onere di esibire l’originale e dal rischio di perderlo durante il giudizio. La copia autentica rilasciata dal notaio o dalla cancelleria circola con la stessa efficacia probatoria, può essere notificata, depositata telematicamente, allegata a istanze esecutive. In un processo civile telematico l’estrazione di copia conforme tramite portale, con contrassegno elettronico (glifo) verificabile, equivale alla copia ex art. 2715 c.c. e fa fede in giudizio nei medesimi termini. Tale evoluzione tecnologica non ha modificato la sostanza della norma, ma ha esteso enormemente la platea dei soggetti che, di fatto, possono valersi quotidianamente del meccanismo immaginato dal legislatore del 1942 per gli atti depositati negli archivi notarili.

Domande frequenti

Una fotocopia semplice di un atto notarile ha piena fede?

No, vale solo come copia fotografica ex art. 2719 c.c.: è efficace se non disconosciuta dalla controparte. Per avere la piena fede dell’originale serve copia autentica rilasciata dal notaio o dall’archivio notarile con timbro e attestazione.

Chi può rilasciare copie autentiche di una sentenza?

Il cancelliere del giudice che ha emesso la sentenza, in quanto depositario pubblico autorizzato. La copia rilasciata con formula esecutiva o conforme all’originale vale come la sentenza stessa ex art. 2714 c.c.

Posso contestare il contenuto di una copia autentica?

Sì, ma solo con querela di falso (art. 221 c.p.c.) o esibendo l’originale difforme ai sensi dell’art. 2715 c.c. Un disconoscimento generico, valido per le riproduzioni meccaniche, non blocca l’efficacia probatoria della copia autentica.

La copia di una copia autentica fa ancora fede?

Sì, ma solo se rilasciata da un depositario pubblico autorizzato alla custodia di quella copia. Tipico esempio: l’archivio notarile distrettuale che spedisce copia conforme di copia autentica del notaio cessato.

Le copie digitali rilasciate dal portale dei servizi telematici hanno valore?

Sì, se generate dal cancelliere con firma digitale e contrassegno elettronico (glifo) hanno efficacia di copia autentica ai sensi dell’art. 2714 c.c. e del CAD. La stampa cartacea con contrassegno verificabile vale come l’originale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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