Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2719 c.c. Copie fotografiche di scritture
In vigore dal 19/04/1942
Le copie fotografiche di scrittura hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il valore delle copie fotografiche nel sistema probatorio
L'articolo 2719 del Codice Civile costituisce una norma di grande importanza pratica, perche' riconosce alle copie fotografiche di scritture la stessa efficacia delle copie autentiche, sia pure a determinate condizioni. Nato in un'epoca in cui la fotografia rappresentava la principale tecnica di riproduzione meccanica dei documenti, l'articolo e' stato progressivamente esteso dalla prassi giurisprudenziale e dalla migliore dottrina alle fotocopie, alle scansioni e in genere a tutte le riproduzioni meccaniche e digitali del documento originale, fatti salvi i regimi speciali per il documento informatico.
Le due vie per la piena efficacia probatoria
La norma individua due percorsi alternativi attraverso cui la copia fotografica puo' acquisire il valore della copia autentica. Il primo e' il percorso attivo: l'attestazione di conformita' all'originale da parte di un pubblico ufficiale competente. Cio' avviene tipicamente attraverso il notaio o il cancelliere, che appone sull'esemplare riprodotto la propria attestazione e firma, certificando di aver controllato la corrispondenza fra originale e copia. Il secondo percorso e' invece passivo: la mancanza di un disconoscimento espresso da parte di chi avrebbe interesse a contestare la conformita'.
Il disconoscimento della copia fotografica
Il disconoscimento e' atto che richiede precisione e tempestivita'. Non basta una contestazione generica: la parte deve negare espressamente la conformita' della copia all'originale, individuando in modo specifico i profili di difformita'. Se Tizio produce in giudizio una fotocopia di una scrittura privata e Caio si limita a contestare nel merito la pretesa, senza disconoscere l'attendibilita' della riproduzione, la copia produrra' la stessa efficacia probatoria dell'autentica. La giurisprudenza richiede che il disconoscimento avvenga nella prima difesa successiva alla produzione del documento.
Estensione alle riproduzioni meccaniche moderne
Sebbene la lettera della norma parli di copie fotografiche, l'interpretazione consolidata estende la disciplina alle fotocopie, alle riproduzioni xerografiche, alle scansioni in formato immagine e ad altre forme di duplicazione meccanica del documento. Resta invece distinta la disciplina del documento informatico vero e proprio, regolato dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle norme sulla firma elettronica, dove il valore probatorio dipende dal tipo di firma apposta e dai meccanismi di garanzia dell'integrita'.
Indicazioni operative
Per chi predispone una difesa, conviene sempre produrre, ove possibile, copie autenticate dei documenti rilevanti, riservando la produzione della semplice fotocopia ai casi in cui l'autenticazione non sia agevole o non sia disponibile l'originale. Per chi si trova nella posizione opposta, il disconoscimento va valutato con attenzione: deve essere effettivamente fondato su sospetti concreti di non conformita', perche' un disconoscimento avventato puo' tradursi in un costo processuale senza beneficio probatorio reale per chi lo solleva.
Effetti del disconoscimento e onere della verifica
A seguito del disconoscimento, la parte che intende avvalersi della copia perde l'efficacia probatoria piena tipica dell'autentica e si trova nella necessita' di esibire l'originale o di promuovere il procedimento di verificazione. Cio' non significa che la copia sia automaticamente priva di valore: essa puo' comunque essere apprezzata dal giudice come elemento indiziario, eventualmente concorrente con altre prove, ma cessa di costituire prova legale. Tale meccanismo bilancia l'esigenza di celerita' del processo, che premia chi non solleva contestazioni infondate, con la tutela di chi abbia motivo di dubitare della genuinita' della riproduzione, conservando la possibilita' di un controllo effettivo.
Domande frequenti
Una fotocopia ha valore probatorio in giudizio?
Si', a condizione che la conformita' all'originale sia attestata da pubblico ufficiale competente oppure che la controparte non la disconosca espressamente. In assenza di disconoscimento equivale alla copia autentica.
Come si disconosce una copia fotografica?
Con una dichiarazione esplicita e tempestiva, nella prima difesa utile dopo la produzione del documento. Occorre negare la conformita' della copia all'originale in modo specifico, non bastando contestazioni generiche del merito della pretesa.
Chi e' il pubblico ufficiale competente ad attestare la conformita'?
Tipicamente il notaio o il cancelliere del giudice, ciascuno secondo le rispettive competenze. Anche altri pubblici ufficiali specificamente autorizzati possono procedere all'attestazione di conformita' nell'ambito delle proprie attribuzioni.
L'art. 2719 si applica anche alle scansioni e ai PDF?
La giurisprudenza maggioritaria estende la norma alle riproduzioni meccaniche e digitali in formato immagine. Il documento informatico vero e proprio, firmato elettronicamente, e' invece regolato dal Codice dell'amministrazione digitale.
Cosa succede se non disconosco subito la fotocopia avversaria?
La copia acquisira' la stessa efficacia probatoria dell'autentica. Il disconoscimento tardivo, presentato dopo la prima difesa successiva alla produzione, e' generalmente inammissibile, salvo la prova di un impedimento non imputabile.