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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2718 c.c. Valore probatorio di copie parziali

In vigore dal 19/04/1942

Le copie parziali o le riproduzioni per estratto rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.

In sintesi

  • Disciplina il valore probatorio delle copie parziali o per estratto di documenti pubblici.
  • Le copie devono essere rilasciate da un pubblico ufficiale depositario e autorizzato.
  • Devono rispettare la forma prescritta dalla legge per la loro validità formale.
  • Fanno piena prova solo della parte dell'originale che riproducono letteralmente.
  • La parte non riprodotta resta priva di valore probatorio mediante quella copia parziale.
  • La norma tutela la fede pubblica circoscrivendone l'efficacia all'estratto effettivo.
Indice dei contenuti

Funzione dell'articolo 2718 c.c. nel sistema delle prove documentali

L'articolo 2718 del Codice Civile completa la disciplina delle copie di atti pubblici disciplinando una situazione specifica: la copia parziale o l'estratto. Si tratta di una forma di riproduzione documentale frequente nella prassi, quando occorre dimostrare in giudizio o in un procedimento amministrativo solo una porzione di un atto più ampio, senza necessità di trasmettere l'intero originale. La norma circoscrive con precisione l'ambito di efficacia probatoria di tali estratti.

I requisiti formali della copia parziale

Affinché la copia parziale produca i suoi effetti probatori sono richiesti tre presupposti cumulativi. Il primo è il rilascio da parte di un pubblico ufficiale depositario dell'originale: si tratta tipicamente del notaio per gli atti notarili, del cancelliere per gli atti processuali, del conservatore per i registri immobiliari. Il secondo presupposto è che il pubblico ufficiale sia debitamente autorizzato a rilasciare quel tipo di copia. Il terzo è il rispetto della forma prescritta, ossia l'osservanza delle modalità tecniche di redazione, sottoscrizione e attestazione di conformità previste dalla legge speciale di riferimento.

L'ambito limitato di efficacia probatoria

Il cuore della disposizione sta nel circoscrivere la prova piena alla sola parte letteralmente riprodotta. Se Tizio produce in causa un estratto notarile relativo a una sola clausola di un contratto, quella clausola è provata pienamente nei termini riportati, ma ciò non significa che l'intero contratto sia provato o che possa essere ricostruito sulla base dell'estratto. La porzione non riprodotta resta sostanzialmente inutilizzabile attraverso quella copia, e la controparte potrà eccepire l'incompletezza del materiale prodotto se da esso si pretendono effetti che esorbitano dal contenuto effettivamente estratto.

Rapporto con la copia integrale e con l'originale

La copia per estratto non sostituisce la copia integrale dell'atto, né tantomeno l'originale. Si pone come strumento intermedio, utile per ragioni di economia processuale o di riservatezza quando solo una parte del documento è rilevante. Tuttavia, se la controversia investe il significato complessivo del documento o la connessione fra le varie clausole, la produzione del solo estratto rischia di rivelarsi insufficiente. In tali casi diventa opportuno richiedere al pubblico ufficiale depositario una copia conforme integrale.

Profili pratici per il professionista

Nella redazione di un atto introduttivo, l'avvocato che voglia avvalersi di un estratto deve verificare che la porzione riprodotta sia autosufficiente rispetto alla domanda formulata. Caio, ad esempio, che agisca per ottenere l'esecuzione di una specifica obbligazione contenuta in una clausola di un atto pubblico, può produrre il solo estratto relativo a quella clausola; ma se la difesa di controparte richiama altre clausole connesse, dovrà integrare con copia ulteriore. La prudenza suggerisce di richiedere fin dall'inizio una copia integrale quando la complessità del contenzioso lo richieda.

Coordinamento sistematico

L'articolo 2718 si inserisce in un quadro normativo che comprende anche le disposizioni sulle copie autentiche e sulle copie fotografiche, costruendo un sistema graduato di efficacia probatoria delle riproduzioni documentali. La copia parziale rappresenta una soluzione intermedia: meno completa della copia integrale ma più specifica e mirata. La sua utilità emerge soprattutto in contesti di documenti voluminosi, come repertori notarili o fascicoli processuali, dove la trasmissione integrale risulterebbe dispendiosa e per lo più superflua. La norma garantisce comunque la piena affidabilità della porzione estratta, posto che il pubblico ufficiale, nel rilasciare l'estratto, ne attesta la conformità letterale all'originale che custodisce.

Domande frequenti

Cosa si intende per copia parziale di un atto pubblico?

È la riproduzione di una parte soltanto del documento originale, rilasciata in forma autentica dal pubblico ufficiale depositario. Si distingue dalla copia integrale perché riporta solo le porzioni richieste, omettendo il resto del contenuto.

Chi può rilasciare una copia per estratto valida ai sensi dell'art. 2718?

Solo il pubblico ufficiale che ha in custodia l'originale ed e' autorizzato dalla legge a rilasciare copie. Tipicamente notai, cancellieri, conservatori dei registri pubblici e ufficiali di stato civile, ciascuno per la propria categoria di atti.

L'estratto fa piena prova come l'originale?

Si', ma solo per la porzione effettivamente riprodotta in modo letterale. Non e' possibile dedurre dalla copia parziale il contenuto delle parti omesse, ne' fondare pretese su elementi non riportati nell'estratto.

Posso usare un estratto in giudizio al posto della copia integrale?

È ammissibile quando la porzione riprodotta e' sufficiente a fondare la domanda o l'eccezione. Se invece il giudizio richiede la valutazione complessiva del documento o di clausole connesse, la copia integrale diventa necessaria.

Cosa accade se la copia parziale non e' rilasciata da pubblico ufficiale autorizzato?

Difetta il requisito essenziale per l'efficacia probatoria piena prevista dall'art. 2718. La copia potra' eventualmente valere come riproduzione meccanica disciplinata da altre norme, ma non beneficera' della fede pubblica tipica dell'atto autentico.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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