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Art. 118 c.p.c. – Ordine d’ispezione di persone e di cose
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiano indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell’articolo 116, secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria non superiore a da euro 250 a euro 1.500 [1].
[1] Le parole «non superiore a euro 5» sono così sostituite dall’art. 45, comma 15, L. 18 giugno 2009, n. 69.
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In sintesi
Il giudice può ordinare ispezioni su persone e cose di parti e terzi, se indispensabili per accertare i fatti di causa e senza grave danno.
Ratio della norma
L'art. 118 c.p.c. attribuisce al giudice uno strumento istruttorio diretto, volto a consentire la percezione immediata di elementi di fatto rilevanti per la decisione. La norma bilancia l'esigenza di accertamento della verità processuale con la tutela dell'integrità fisica e morale della persona, nonché con la riservatezza di informazioni protette dall'ordinamento penale.
Analisi del testo
Il presupposto legittimante è l'indispensabilità: l'ispezione non è uno strumento esplorativo generico, ma deve essere necessaria per conoscere fatti specifici e non altrimenti accertabili. Il limite del grave danno è valutato discrezionalmente dal giudice caso per caso, con riferimento sia al danno fisico sia a quello morale o economico. Il rinvio agli artt. 351 e 352 c.p.p. esclude dall'obbligo di sottoporsi all'ispezione chi potrebbe essere costretto a rivelare segreti professionali (avvocati, medici, sacerdoti) o segreti di Stato. Il regime sanzionatorio è differenziato: per le parti opera il meccanismo indiretto degli argomenti di prova; per i terzi, privi di interesse alla causa, è prevista una sanzione pecuniaria diretta.
Quando si applica
La norma si applica nel corso di qualsiasi giudizio civile ordinario ogni volta che il giudice ritenga necessaria la percezione diretta di elementi fisici — stato dei luoghi, condizioni di un bene, caratteristiche corporee rilevanti — non dimostrabili adeguatamente attraverso prove documentali o testimoniali. Può essere disposta d'ufficio o su istanza di parte.
Connessioni con altre norme
L'art. 118 c.p.c. si coordina con l'art. 116, comma 2, c.p.c. (argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti), con gli artt. 258-260 c.p.c. (ispezione giudiziale in senso stretto), con gli artt. 351-352 c.p.p. (segreti professionali e di Stato) e con l'art. 696 c.p.c. (accertamento tecnico preventivo), che può precedere il giudizio di merito con finalità analoghe.
Domande frequenti
Chi può essere destinatario dell'ordine di ispezione?
Sia le parti del giudizio sia i terzi che abbiano il possesso della cosa da ispezionare o che debbano consentire l'ispezione sulla propria persona.
Cosa succede se una parte si rifiuta di sottoporsi all'ispezione?
Se il rifiuto è privo di giusto motivo, il giudice può trarne argomenti di prova sfavorevoli alla parte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. Non è però una prova legale, ma un elemento di valutazione discrezionale.
Quali sono i limiti al potere ispettivo del giudice?
L'ispezione non può essere disposta se causa un grave danno alla persona o alla cosa, oppure se costringe il soggetto a rivelare segreti professionali o di Stato tutelati dagli artt. 351 e 352 c.p.p.
Qual è la sanzione per il terzo che rifiuta l'ispezione?
Il terzo che rifiuta senza giustificazione è condannato dal giudice a una pena pecuniaria compresa tra 250 e 1.500 euro. Non si applica il meccanismo degli argomenti di prova, previsto solo per le parti.
L'ispezione ex art. 118 c.p.c. è uguale all'ispezione giudiziale degli artt. 258-260 c.p.c.?
Sono istituti distinti. L'art. 118 riguarda l'accesso del giudice a persone e cose con obbligo di tolleranza per parti e terzi. Gli artt. 258-260 disciplinano l'ispezione giudiziale come mezzo di prova tipico, con regole procedurali specifiche per la sua assunzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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