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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 120 c.p.c. – Pubblicità della sentenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all’articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti Internet da lui designati [1].

Se l’inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall’obbligato.

[1] Comma così sostituito dall’art. 45, comma 16, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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In sintesi

  • La pubblicità della sentenza è uno strumento riparatorio, non punitivo, attivabile solo su istanza di parte.
  • Il giudice può ordinarla quando la diffusione della decisione contribuisce concretamente a riparare il danno, incluso quello da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
  • Le forme ammesse sono: inserzione per estratto o comunicazione su testate giornalistiche, radiofoniche, televisive e siti internet.
  • Costi e onere organizzativo ricadono sul soccombente.
  • Se il soccombente non provvede nel termine fissato, la parte vincitrice può pubblicare autonomamente e recuperare le spese.

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza su giornali, radio, TV o siti web a spese del soccombente, quando serve a riparare il danno subito.

Ratio della norma

L'art. 120 c.p.c. persegue una finalità riparatoria: la pubblicazione della sentenza non è una sanzione accessoria automatica, ma uno strumento che il giudice può attivare quando la diffusione pubblica della decisione è idonea a rimediare al pregiudizio subito dal vincitore. È il caso tipico dei danni all'onore, alla reputazione commerciale o professionale, in cui la sola condanna al risarcimento pecuniario non ripara integralmente il torto.

Analisi del testo

La norma richiede tre presupposti cumulativi: (1) una decisione di merito (non atti cautelari o interlocutori); (2) l'idoneità della pubblicazione a contribuire alla riparazione del danno; (3) l'istanza di parte, poiché il giudice non può disporla d'ufficio. Il riferimento all'art. 96 c.p.c. — responsabilità aggravata per lite temeraria — è stato inserito per estendere espressamente lo strumento anche ai danni processuali da abuso del diritto d'azione. Le modalità (estratto, comunicazione; carta stampata, radio, TV, web) sono designate dal giudice, che valuta discrezionalmente quali testate o siti siano idonei alla concreta riparazione.

Quando si applica

Lo strumento è tipicamente invocato in cause per diffamazione, concorrenza sleale, violazione di marchio o reputazione aziendale, quando la notizia del torto si è diffusa e occorre che altrettanto si diffonda la smentita giudiziale. Può accompagnare una condanna risarcitoria ordinaria oppure, ove ricorrano i presupposti, aggiungersi alla condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Connessioni con altre norme

L'art. 120 c.p.c. si coordina con: art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata, esplicitamente richiamato); art. 2600 c.c. (pubblicazione della sentenza in materia di concorrenza sleale, che prevede un analogo meccanismo sostanziale); art. 126 c.p. (pubblicazione della sentenza penale di condanna); artt. 156 e 166 c.p.i. (pubblicazione della sentenza in materia di proprietà industriale). In ambito di protezione dei dati personali rileva anche il coordinamento con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per i contenuti pubblicati online.

Domande frequenti

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza senza che nessuna parte lo chieda?

No. L'art. 120 c.p.c. richiede espressamente l'istanza di parte: il giudice non può disporla d'ufficio. È quindi onere della parte interessata formularla, di norma nelle conclusioni o nell'atto introduttivo.

La pubblicazione della sentenza è obbligatoria ogni volta che c'è una condanna al risarcimento?

No. Il giudice valuta discrezionalmente se la pubblicazione sia idonea a contribuire alla riparazione del danno nel caso concreto. Non è una conseguenza automatica della condanna, ma uno strumento aggiuntivo attivabile solo quando utile a tale scopo.

Chi sceglie su quali giornali o siti pubblicare la sentenza?

Il giudice designa le testate giornalistiche, le emittenti radiofoniche o televisive e i siti internet, scegliendo i canali più adeguati alla riparazione del danno, tenuto conto della diffusione originaria della notizia lesiva e del pubblico da raggiungere.

Cosa succede se il soccombente non pubblica la sentenza nel termine fissato dal giudice?

La parte vincitrice può provvedere autonomamente alla pubblicazione. Le spese sostenute sono a carico del soccombente inadempiente, che è tenuto a rimborsarle: si tratta di un diritto di ripetizione riconosciuto direttamente dalla norma.

L'art. 120 c.p.c. si applica anche alle cause per diffamazione online?

Sì. La norma include espressamente i siti internet tra i canali di pubblicazione, rendendola applicabile anche alle cause in cui il danno reputazionale si è prodotto o diffuso attraverso mezzi digitali. Il giudice può designare gli stessi siti o piattaforme su cui era apparso il contenuto lesivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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