Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2600 c.c. – Risarcimento del danno

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni.

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

In sintesi

  • Il risarcimento del danno da concorrenza sleale presuppone dolo o colpa dell'autore.
  • Una volta accertato l'atto di concorrenza sleale, la colpa si presume iuris tantum.
  • Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza come forma di riparazione non patrimoniale.
  • La norma integra la tutela inibitoria dell'art. 2599 c.c. con la tutela risarcitoria.
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Ratio

L'art. 2600 c.c. completa il sistema di tutela contro la concorrenza sleale, affiancando alla repressione dell'atto (art. 2599 c.c.) il ristoro economico del danno subìto. La previsione della presunzione di colpa risponde all'esigenza di agevolare la posizione processuale della vittima, che difficilmente potrebbe provare ab initio l'elemento soggettivo dell'autore. La norma bilancia così la severità del regime (responsabilità anche per sola colpa, non solo dolo) con la facilità probatoria, incentivando la diligenza professionale degli operatori economici.

Analisi

Il primo periodo subordina il risarcimento alla prova del dolo o della colpa: a differenza dell'inibitoria, che opera oggettivamente, la responsabilità risarcitoria richiede un elemento soggettivo. Tuttavia il secondo comma capovolge l'onere della prova: una volta che il giudice abbia «accertato gli atti di concorrenza», la colpa si presume iuris tantum, spettando al convenuto l'onere della prova contraria. La presunzione è relativa e può essere vinta dimostrando, ad esempio, di aver agito in buona fede su un errore scusabile. La pubblicazione della sentenza, in forma integrale o per estratto su giornali o riviste, costituisce una misura satisfattoria della reputazione commerciale e ha anche funzione deterrente.

Quando si applica

La norma si applica quando siano contestualmente verificati: (i) un atto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., (ii) un pregiudizio patrimoniale (lucro cessante e/o danno emergente) causalmente riconducibile a quell'atto, (iii) dolo o colpa dell'autore, il quale però, per effetto della presunzione, non deve essere provato attivamente dall'attore. Il danno può riguardare la perdita di clientela, il calo del fatturato, i costi sostenuti per contrastare la condotta sleale o il deprezzamento del marchio o della reputazione commerciale.

Connessioni

L'art. 2600 c.c. si collega all'art. 2598 (definizione degli atti illeciti) e all'art. 2599 (inibitoria e rimozione degli effetti). Rinvia implicitamente alle norme generali sulla responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e sul nesso causale. La pubblicazione della sentenza è autonoma rispetto alle analoghe previsioni di cui all'art. 120 c.p.c. Quanto al quantum del risarcimento, la giurisprudenza ammette la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. quando il danno sia provato nell'an ma difficilmente determinabile nel quantum.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio prova in giudizio che Caio ha imitato servilmente il packaging dei suoi prodotti (art. 2598 n. 1). Il tribunale accerta l'atto illecito: a questo punto la colpa di Caio si presume. Caio non riesce a fornire prova contraria e viene condannato al risarcimento del lucro cessante, quantificato in via equitativa sul calo delle vendite di Tizio nel periodo in cui era attiva l'imitazione.

Caso 2: Sempronio diffonde notizie false sulla qualità dei prodotti di Mevio (art

2598 n. 2). Mevio chiede oltre all'inibitoria anche la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani nazionali. Il giudice, accertato l'atto e la colpa presunta di Sempronio, ordina sia il risarcimento del danno reputazionale sia la pubblicazione del dispositivo come misura riparatoria.

Domande frequenti

È necessario provare la colpa per ottenere il risarcimento?

Non direttamente: una volta che il giudice abbia accertato l'atto di concorrenza sleale, la colpa si presume. Il convenuto può tuttavia superare la presunzione dimostrando di aver agito in buona fede e senza negligenza.

Cosa si intende per presunzione di colpa nell'art. 2600 c.c.?

È una presunzione relativa (iuris tantum): l'accertamento giudiziale dell'atto sleale fa scattare automaticamente la colpa in capo all'autore, che per liberarsi deve provare di non aver agito con colpa o dolo, ad esempio dimostrando un errore scusabile.

La pubblicazione della sentenza è obbligatoria o facoltativa?

È facoltativa: il giudice può ordinarla («può essere ordinata»), su richiesta o d'ufficio, quando ritiene che sia utile a ripristinare la reputazione commerciale del danneggiato. La scelta è discrezionale e tiene conto dell'entità del danno e della diffusione dell'illecito.

Come si calcola il danno da concorrenza sleale?

Il danno comprende il lucro cessante (mancato guadagno derivante dalla perdita di clientela) e il danno emergente (spese sostenute per contrastare la condotta illecita). Quando la prova del quantum è difficile, il giudice può procedere a liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.

L'art. 2600 si applica anche senza danno patrimoniale?

No: il risarcimento presuppone un danno effettivo causalmente ricollegabile all'atto sleale. Quando non vi sia un pregiudizio patrimoniale dimostrato, la vittima può comunque ottenere l'inibitoria (art. 2599 c.c.) e la pubblicazione della sentenza, ma non il risarcimento in senso stretto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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