Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2595 c.c. – Limiti legali della concorrenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2594 - Articolo 2594 Codice Civile: Norme applicabili→Cod. civ. art. 2596 - Articolo 2596 Codice Civile: Limiti contrattuali della concorrenz…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali→Art. 2597 c.c.: Obbligo di contrattare nel caso di monopolio→Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità→Articolo 2598 Codice Civile: Atti di concorrenza sleale→Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali→Art. 2599 Codice Civile: Sanzioni→Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2595 c.c. fissa il principio cardine dell'intero Titolo X del libro V del codice civile, dedicato alla disciplina della concorrenza e dei consorzi. La norma esprime una visione della concorrenza non come valore assoluto e illimitato, ma come attività economica che deve svolgersi entro confini determinati dal legislatore a tutela di interessi superiori. Nel sistema del 1942, questi interessi erano identificati con il benessere dell'«economia nazionale», formula che risente del clima corporativo dell'epoca ma che conserva rilevanza attuale nell'ottica del contemperamento tra libertà d'impresa (art. 41 Cost.) e utilità sociale. Il riferimento alle «norme corporative», inserito tra parentesi quadre, è da intendersi abrogato per effetto della caduta dell'ordinamento corporativo nel 1944.
Analisi
La disposizione contiene due precetti distinti ma complementari. Il primo, «non ledere gli interessi dell'economia nazionale», è una clausola generale che autorizza il legislatore e il giudice a valutare l'impatto macroeconomico di condotte concorrenziali. Il secondo, «nei limiti stabiliti dalla legge», opera come riserva di legge, indicando che la libertà di concorrenza può essere compressa solo per via normativa, non mediante atti amministrativi generali o clausole private unilaterali. Nella pratica odierna, questi limiti sono posti principalmente dalla legge antitrust (l. 287/1990) e dal diritto UE della concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE), che vietano intese restrittive e abusi di posizione dominante.
Quando si applica
L'art. 2595 c.c. ha natura di norma di principio: non è direttamente applicabile in modo autonomo ma funge da cornice interpretativa per le norme specifiche che seguono (artt. 2596-2601 c.c.) e per la legislazione speciale. Vi si fa riferimento quando si discute della legittimità costituzionale o della conformità al principio di libera concorrenza di una norma limitatrice, o quando si deve interpretare in senso estensivo o restrittivo una clausola contrattuale di non concorrenza.
Connessioni
L'art. 2595 c.c. si collega all'art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica e suoi limiti), agli artt. 2596-2601 c.c. (patti limitativi della concorrenza, concorrenza sleale, consorzi), alla l. 10 ottobre 1990, n. 287 (legge antitrust italiana), agli artt. 101-102 TFUE (diritto UE della concorrenza) e al d.lgs. 3/2019 (private enforcement antitrust). A livello UE, la Corte di Giustizia ha sviluppato un'ampia giurisprudenza sulla compatibilità delle restrizioni concorrenziali con il Trattato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio, imprenditori nel settore della distribuzione alimentare, stipulano un accordo per fissare i prezzi minimi di vendita al dettaglio nei rispettivi territori. L'accordo viola i limiti legali della concorrenza posti dall'art. 2595 c.c. e dall'art. 101 TFUE (intesa restrittiva), esponendo entrambi a sanzioni dell'AGCM e all'invalidità del patto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, avvocato, sostiene in giudizio che una norma regionale che riserva l'accesso a determinati appalti alle sole imprese locali viola il principio di libera concorrenza. Il tribunale verifica la compatibilità della norma con l'art. 2595 c.c. e con il diritto UE degli appalti, che impone parità di trattamento tra operatori economici.
Domande frequenti
L'art. 2595 c.c. vieta la concorrenza?
No, l'articolo non vieta la concorrenza ma la delimita: essa deve svolgersi nei limiti fissati dalla legge e senza ledere gli interessi dell'economia nazionale. La libertà di concorrenza è il principio, i divieti sono l'eccezione.
Cosa significa che la concorrenza non deve ledere gli interessi dell'economia nazionale?
È una clausola generale che consente al legislatore di intervenire a limitare pratiche concorrenziali dannose per l'economia nel suo complesso, come le intese monopolistiche o i cartelli di prezzo, anche in assenza di danno diretto a un singolo operatore.
Le norme corporative richiamate dall'art. 2595 c.c. sono ancora in vigore?
No. L'ordinamento corporativo è stato abolito nel 1944. Il riferimento alle norme corporative, indicato tra parentesi quadre nel testo, è da considerarsi privo di effetti normativi attuali.
Qual è il rapporto tra l'art. 2595 c.c. e la legge antitrust italiana?
L'art. 2595 c.c. enuncia il principio generale; la l. 287/1990 (legge antitrust) ne costituisce la principale attuazione legislativa speciale, vietando intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni anticoncorrenziali.
Un privato può invocare l'art. 2595 c.c. in giudizio?
L'articolo ha natura di norma di principio e non è autonomamente azionabile. Va letto in combinato con le norme specifiche (artt. 2596-2601 c.c., l. 287/1990, TFUE) che attribuiscono diritti soggettivi e rimedi concreti alle vittime di pratiche anticoncorrenziali.