Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2592 c.c. – Modelli di utilità

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

In sintesi

  • Il brevetto per modello di utilità tutela invenzioni che conferiscono efficacia o comodità d'uso a macchine, strumenti o oggetti.
  • Il titolare ha il diritto esclusivo di attuare l'invenzione, disporne e commercializzare i prodotti.
  • Il brevetto per macchine nel loro complesso non protegge automaticamente le singole parti.
  • La protezione è subordinata all'ottenimento del brevetto in conformità alla legge.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2592 c.c. persegue la finalità di incentivare l'innovazione tecnica di tipo pratico-funzionale, distinta dall'invenzione industriale in senso stretto. Mentre quest'ultima tutela creazioni dotate di originalità elevata, il modello di utilità mira a proteggere soluzioni che, pur non raggiungendo la soglia inventiva dell'invenzione brevettabile in senso classico, apportano un sensibile vantaggio nella fruizione di macchinari, strumenti o oggetti di uso corrente. Il legislatore ha voluto così incoraggiare l'investimento in miglioramenti tecnici minori, riconoscendo al loro autore una posizione di monopolio temporaneo sul mercato. La disposizione si inscrive nella più ampia disciplina della proprietà industriale del codice civile, che tutela anche disegni ornamentali, marchi e segni distintivi, a testimonianza di una concezione unitaria del patrimonio intellettuale dell'impresa.

Analisi

Il testo dell'articolo individua due presupposti fondamentali: il rilascio regolare del brevetto secondo le norme di legge e l'attitudine dell'invenzione a conferire «particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego» a macchine, loro parti, strumenti, utensili od oggetti. Il contenuto del diritto si articola in tre facoltà: attuare l'invenzione (produzione), disporne (cessione, licenza, pegno) e fare commercio dei prodotti che incorporano l'invenzione. Il secondo comma introduce un limite importante: il brevetto che copre la macchina nel suo insieme non si estende automaticamente alla protezione delle singole parti, le quali debbono essere tutelate da specifici brevetti. Questa norma evita che titolari di brevetti sulle macchine possano appropriarsi indebitamente del mercato dei pezzi di ricambio, lasciando spazio alla concorrenza nei componenti.

Quando si applica

La norma si applica a chiunque abbia validamente ottenuto un brevetto per modello di utilità ai sensi della legge speciale vigente, oggi principalmente il Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005). Il diritto esclusivo sorge con la concessione del brevetto e permane per la durata stabilita dalla legge speciale. Il titolare può agire in contraffazione nei confronti di terzi che attuino, commercializzino o importino prodotti coperti dal brevetto senza autorizzazione. Il limite del secondo comma è rilevante nelle controversie in cui il titolare pretende di estendere la protezione del brevetto sulla macchina integrale alle sue parti componenti commercializzate separatamente.

Connessioni

L'art. 2592 c.c. si collega agli artt. 2585-2591 c.c. sulle invenzioni industriali e agli artt. 2593-2594 c.c. sui modelli ornamentali e le norme applicabili. Il rinvio «in conformità della legge» porta al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), in particolare agli artt. 82-86 c.p.i. dedicati ai modelli di utilità, e al Regolamento UE 2017/1001 sul marchio UE per i profili comunitari. In ambito processuale, la competenza esclusiva appartiene alle sezioni specializzate in materia di impresa (Tribunale delle Imprese) ai sensi del d.lgs. 168/2003.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio inventa un sistema di aggancio rapido per la testa di una fresatrice che ne riduce i tempi di cambio utensile del 40%. Ottiene brevetto per modello di utilità. Caio, suo concorrente, produce e commercializza un sistema identico senza licenza: Tizio può agire in contraffazione e chiedere inibitoria e risarcimento danni.

Caso 2: Sempronio è titolare di un brevetto per una pressa industriale nel suo complesso

Mevio inizia a vendere sul mercato dei ricambi lo stesso tipo di pistone usato nella pressa. Sempronio non può vietare la commercializzazione della singola parte facendo leva sul brevetto della macchina integrale, in applicazione del secondo comma dell'art. 2592 c.c.

Domande frequenti

Cos'è un modello di utilità?

Un modello di utilità è un brevetto che protegge invenzioni che conferiscono particolare efficacia o comodità d'uso a macchinari, strumenti o oggetti, senza necessariamente raggiungere il livello creativo dell'invenzione industriale classica.

Qual è la durata del brevetto per modello di utilità?

La durata è stabilita dalla legge speciale (Codice della Proprietà Industriale): attualmente 10 anni dalla data di deposito della domanda, non rinnovabile.

Il brevetto sulla macchina protegge anche i suoi pezzi di ricambio?

No. Secondo il secondo comma dell'art. 2592 c.c., il brevetto per una macchina nel suo complesso non comprende la protezione delle singole parti, che devono essere protette da brevetti specifici.

Chi può richiedere un brevetto per modello di utilità?

L'inventore o il suo avente causa (es. datore di lavoro in caso di invenzione di servizio). La domanda va presentata all'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) seguendo la procedura del Codice della Proprietà Industriale.

Cosa si intende per 'efficacia o comodità di applicazione'?

Si riferisce a miglioramenti funzionali concreti: maggiore facilità d'uso, risparmio di tempo, riduzione degli sforzi fisici o incremento della resa operativa del prodotto, rispetto alle soluzioni già esistenti sul mercato.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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