Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2589 c.c. – Trasferibilità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2588 - Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto→Cod. civ. art. 2590 - Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altrui→Articolo 2591 Codice Civile: Rinvio alle leggi speciali→Art. 2586 c.c.: Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbrica→Articolo 2592 Codice Civile: Modelli di utilità→Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto→Articolo 2593 Codice Civile: Modelli e disegni ornamentali→Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività
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In sintesi
Indice dei contenuti
La trasferibilità dei diritti sulle invenzioni industriali
L'articolo 2589 del Codice Civile afferma con chiarezza che i diritti nascenti dalle invenzioni industriali sono trasferibili. La regola è ampia: si applica sia al brevetto già concesso sia al diritto (anteriore alla brevettazione) di richiedere il brevetto. L'unica eccezione è il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione, che ha natura morale e personale e rimane sempre nell'inventore.
La norma si coordina con l'art. 2588 c.c. sulla titolarità: mentre l'art. 2588 indica chi può essere titolare del diritto di brevetto, l'art. 2589 precisa che questo diritto può circolare nel mercato, consentendo la formazione di un mercato della proprietà industriale.
L'inalienabilità del diritto morale dell'inventore
Il diritto di essere riconosciuto come autore dell'invenzione è strutturalmente analogo ai diritti morali nel diritto d'autore: è personale, inalienabile e imprescrittibile. Anche l'inventore che abbia ceduto ogni diritto patrimoniale sull'invenzione può sempre esigere di essere nominato come inventore nei documenti ufficiali, nelle pubblicazioni scientifiche e nelle comunicazioni commerciali.
Il Codice della Proprietà Industriale (art. 62 CPI) recepisce questo principio prevedendo che il richiedente o titolare del brevetto sia obbligato a indicare il nome dell'inventore nella domanda e nel brevetto, salvo che l'inventore rinunci a tale indicazione. La rinuncia è ammessa ma deve essere espressa e volontaria.
Modi di trasferimento dei diritti brevettali
I diritti sull'invenzione possono essere trasferiti attraverso diversi atti: la cessione integrale (il cedente perde la titolarità), la licenza d'uso esclusiva o non esclusiva (il licenziatario ottiene il diritto di usare l'invenzione entro certi limiti), il contratto di ricerca e sviluppo con clausole di ownership, il conferimento in società (il brevetto entra nel patrimonio societario), il pegno sul brevetto (a garanzia di un finanziamento).
Per i trasferimenti dei diritti di proprietà industriale relativi a beni immateriali registrati (brevetti, marchi, modelli), il Codice della Proprietà Industriale prevede la trascrizione presso l'UIBM come condizione di opponibilità ai terzi, analogamente a quanto avviene per i trasferimenti immobiliari con la trascrizione nei registri immobiliari.
Pianificazione fiscale dei trasferimenti brevettali
Le cessioni di brevetti e licenze d'uso hanno un regime fiscale specifico. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha introdotto il Patent Box, regime opzionale che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali (brevetti, marchi, software). Il trasferimento di brevetti può beneficiare di esenzioni parziali dall'imposta se avviene in determinate condizioni previste dalla normativa vigente.
Domande frequenti
Il brevetto può essere venduto a una terza parte?
Sì. I diritti nascenti dall'invenzione industriale sono trasferibili per contratto, successione o altri atti traslativi. L'acquirente subentra nella titolarità del brevetto con tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento.
L'inventore che cede il brevetto perde il diritto di essere riconosciuto come autore dell'invenzione?
No. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione è inalienabile. Anche dopo la cessione di tutti i diritti patrimoniali, l'inventore ha il diritto di essere nominato come tale nei documenti ufficiali e nelle comunicazioni relative all'invenzione.
Cosa è una licenza di brevetto?
È un contratto con cui il titolare del brevetto autorizza un terzo a utilizzare l'invenzione entro certi limiti (territorio, durata, settore di applicazione), mantenendo la titolarità. La licenza può essere esclusiva (un solo licenziatario) o non esclusiva (più licenziatari).
Come si rende opponibile ai terzi il trasferimento di un brevetto?
Il trasferimento di brevetti deve essere trascritto presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). La trascrizione non è condizione di validità del trasferimento tra le parti, ma è necessaria per opporlo ai terzi che abbiano acquistato diritti sul medesimo brevetto.
Cos'è il Patent Box e come si collega al trasferimento dei brevetti?
Il Patent Box è un regime fiscale opzionale che prevede la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di brevetti e altri beni immateriali. Le royalties da licenze e le plusvalenze da cessioni di brevetti possono beneficiare di questo regime se sussistono i requisiti previsti dalla legge.