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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2586 c.c. Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione

In vigore

fabbricazione Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo. […] (1)

In sintesi

  • Il brevetto relativo a un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale conferisce al titolare l'uso esclusivo del processo.
  • Il terzo che utilizza il processo brevettato senza autorizzazione viola il diritto di esclusiva del titolare.
  • La tutela riguarda il processo in sé, non necessariamente il prodotto che ne risulta.
  • La norma rinvia alle leggi speciali per la disciplina di dettaglio e le eccezioni applicabili.
Ratio

L'art. 2586 c.c. specifica la tutela brevettuale per una categoria particolare di invenzioni: i metodi e i processi di fabbricazione industriale. La ratio è coerente con quella generale dell'art. 2584: garantire al titolare un monopolio temporaneo sull'uso del processo innovativo, incentivando così gli investimenti in ricerca applicata nei settori manifatturieri, chimici, farmaceutici e biotecnologici. La tutela del processo è distinta, anche se spesso complementare, da quella del prodotto: un'azienda può brevettare un nuovo modo di produrre un prodotto già noto, proteggendo il vantaggio competitivo derivante dall'efficienza o dall'unicità del proprio metodo produttivo.

Analisi

La norma, nella sua formulazione sintetica, attribuisce al titolare del brevetto di processo l'uso esclusivo del metodo di fabbricazione. Il CPI (art. 66, comma 1, lett. b) precisa che il diritto esclusivo del titolare di un brevetto di processo si estende anche ai prodotti direttamente ottenuti con quel processo. Questo è il principio dell'estensione della tutela al prodotto diretto: se Tizio brevetta un processo per produrre la vernice X, nessuno può produrre né commercializzare la vernice X se ottenuta con quel processo, anche se la vernice X in sé non è brevettata. Importante è anche la presunzione di contraffazione di processo (art. 67 CPI): se il prodotto ottenuto con il processo brevettato è nuovo, il convenuto in giudizio deve provare che il proprio prodotto è stato ottenuto con un processo diverso.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un terzo utilizza, senza licenza, il metodo o processo brevettato in un contesto produttivo commerciale. La contraffazione di brevetto di processo può essere più difficile da provare rispetto a quella di brevetto di prodotto, perché il processo avviene all'interno degli stabilimenti del contraffattore. Per questo il CPI prevede specifiche misure istruttorie (descrizione, ispezione, perizia) e la presunzione di contraffazione sopra citata. Non costituisce violazione l'uso privato a scopo non commerciale, la ricerca scientifica sull'invenzione brevettata, né la preparazione estemporanea di medicinali in farmacia (eccezioni ex art. 68 CPI).

Connessioni

L'art. 2586 c.c. si raccorda con l'art. 2585 c.c. (che include i processi di lavorazione tra gli oggetti brevettabili) e con l'art. 2584 c.c. (diritto generale di esclusiva). La disciplina di dettaglio è nel CPI (d.lgs. 30/2005), in particolare artt. 66-68. In ambito europeo, l'art. 64 CBE stabilisce che il brevetto europeo di processo conferisce la stessa tutela. La presunzione di contraffazione di processo trova riscontro nell'art. 34 TRIPS. Rileva anche la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. Enforcement Directive), recepita in Italia con il d.lgs. 140/2006.

Domande frequenti

Cosa protegge esattamente un brevetto di processo?

Un brevetto di processo protegge il metodo specifico di fabbricazione o lavorazione, non il prodotto finale in sé. Tuttavia, la tutela si estende anche ai prodotti direttamente ottenuti con quel processo: nessun terzo può produrli o commercializzarli senza autorizzazione se derivano dal processo brevettato.

Come si dimostra che qualcuno ha usato un processo brevettato?

Provare l'uso di un processo è spesso difficile perché avviene all'interno degli stabilimenti del presunto contraffattore. La legge prevede misure istruttorie speciali (descrizione, ispezione) e, se il prodotto ottenuto è nuovo, una presunzione legale che facilita la prova: è il convenuto a dover dimostrare che usa un processo diverso.

Un brevetto di processo protegge anche in altri Paesi?

Il brevetto nazionale protegge solo nel territorio italiano. Per una tutela internazionale occorre depositare domande in ciascun Paese di interesse, o usare la procedura del brevetto europeo (EPO) oppure il sistema PCT per estendere la domanda a più di 150 Paesi firmatari del Trattato.

Qual è la differenza tra brevetto di prodotto e brevetto di processo?

Il brevetto di prodotto protegge un oggetto fisico (macchina, composto chimico, dispositivo) indipendentemente da come è prodotto. Il brevetto di processo protegge il metodo di fabbricazione: chiunque usi quel metodo viola il brevetto, mentre chi produce lo stesso prodotto con un metodo diverso non commette contraffazione (salvo per i prodotti direttamente ottenuti).

Il brevetto di processo vale anche se il prodotto che ne risulta è già noto?

Sì. È possibile brevettare un nuovo processo per produrre un prodotto già noto (e quindi non più brevettabile come tale), purché il processo stesso sia nuovo e dotato di attività inventiva. In questo caso la tutela riguarda esclusivamente il processo, non il prodotto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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