Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2586 c.c. – Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 MARZO 1996, N. 198 .
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2585 - Articolo 2585 Codice Civile: Oggetto del brevetto→Cod. civ. art. 2587 - Articolo 2587 Codice Civile: Brevetto dipendente da brevetto altr…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2584 Codice Civile: Diritto di esclusività→Articolo 2588 Codice Civile: Soggetti del diritto→Articolo 2583 Codice Civile: Leggi speciali→Articolo 2589 Codice Civile: Trasferibilità→Articolo 2582 Codice Civile: Ritiro dell’opera dal commercio→Articolo 2590 Codice Civile: Invenzione del prestatore di lavoro→Art. 2581 c.c.: Trasferimento dei diritti di utilizzazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2586 c.c. specifica la tutela brevettuale per una categoria particolare di invenzioni: i metodi e i processi di fabbricazione industriale. La ratio è coerente con quella generale dell'art. 2584: garantire al titolare un monopolio temporaneo sull'uso del processo innovativo, incentivando così gli investimenti in ricerca applicata nei settori manifatturieri, chimici, farmaceutici e biotecnologici. La tutela del processo è distinta, anche se spesso complementare, da quella del prodotto: un'azienda può brevettare un nuovo modo di produrre un prodotto già noto, proteggendo il vantaggio competitivo derivante dall'efficienza o dall'unicità del proprio metodo produttivo.
Analisi
La norma, nella sua formulazione sintetica, attribuisce al titolare del brevetto di processo l'uso esclusivo del metodo di fabbricazione. Il CPI (art. 66, comma 1, lett. b) precisa che il diritto esclusivo del titolare di un brevetto di processo si estende anche ai prodotti direttamente ottenuti con quel processo. Questo è il principio dell'estensione della tutela al prodotto diretto: se Tizio brevetta un processo per produrre la vernice X, nessuno può produrre né commercializzare la vernice X se ottenuta con quel processo, anche se la vernice X in sé non è brevettata. Importante è anche la presunzione di contraffazione di processo (art. 67 CPI): se il prodotto ottenuto con il processo brevettato è nuovo, il convenuto in giudizio deve provare che il proprio prodotto è stato ottenuto con un processo diverso.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che un terzo utilizza, senza licenza, il metodo o processo brevettato in un contesto produttivo commerciale. La contraffazione di brevetto di processo può essere più difficile da provare rispetto a quella di brevetto di prodotto, perché il processo avviene all'interno degli stabilimenti del contraffattore. Per questo il CPI prevede specifiche misure istruttorie (descrizione, ispezione, perizia) e la presunzione di contraffazione sopra citata. Non costituisce violazione l'uso privato a scopo non commerciale, la ricerca scientifica sull'invenzione brevettata, né la preparazione estemporanea di medicinali in farmacia (eccezioni ex art. 68 CPI).
Connessioni
L'art. 2586 c.c. si raccorda con l'art. 2585 c.c. (che include i processi di lavorazione tra gli oggetti brevettabili) e con l'art. 2584 c.c. (diritto generale di esclusiva). La disciplina di dettaglio è nel CPI (d.lgs. 30/2005), in particolare artt. 66-68. In ambito europeo, l'art. 64 CBE stabilisce che il brevetto europeo di processo conferisce la stessa tutela. La presunzione di contraffazione di processo trova riscontro nell'art. 34 TRIPS. Rileva anche la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. Enforcement Directive), recepita in Italia con il d.lgs. 140/2006.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è titolare di un brevetto su un processo chimico per la produzione di un polimero ad alta resistenza. Caio, concorrente nel settore, acquista il polimero da un fornitore terzo che lo ha prodotto senza autorizzazione usando il processo brevettato da Tizio. Anche Caio, acquistando e commercializzando il prodotto direttamente ottenuto dal processo brevettato, partecipa alla violazione del diritto esclusivo di Tizio, che può agire nei confronti di entrambi.
Caso 2: Caso 2
Sempronio brevetta un nuovo processo di fermentazione per la produzione di un integratore alimentare. Mevio, interrogato in un giudizio di contraffazione, afferma di produrre lo stesso integratore ma con un metodo diverso. Poiché il prodotto è nuovo (ottenuto per la prima volta con il processo di Sempronio), spetta a Mevio dimostrare che il suo processo è effettivamente diverso da quello brevettato: se non ci riesce, scatta la presunzione di contraffazione ex art. 67 CPI.
Domande frequenti
Cosa protegge esattamente un brevetto di processo?
Un brevetto di processo protegge il metodo specifico di fabbricazione o lavorazione, non il prodotto finale in sé. Tuttavia, la tutela si estende anche ai prodotti direttamente ottenuti con quel processo: nessun terzo può produrli o commercializzarli senza autorizzazione se derivano dal processo brevettato.
Come si dimostra che qualcuno ha usato un processo brevettato?
Provare l'uso di un processo è spesso difficile perché avviene all'interno degli stabilimenti del presunto contraffattore. La legge prevede misure istruttorie speciali (descrizione, ispezione) e, se il prodotto ottenuto è nuovo, una presunzione legale che facilita la prova: è il convenuto a dover dimostrare che usa un processo diverso.
Un brevetto di processo protegge anche in altri Paesi?
Il brevetto nazionale protegge solo nel territorio italiano. Per una tutela internazionale occorre depositare domande in ciascun Paese di interesse, o usare la procedura del brevetto europeo (EPO) oppure il sistema PCT per estendere la domanda a più di 150 Paesi firmatari del Trattato.
Qual è la differenza tra brevetto di prodotto e brevetto di processo?
Il brevetto di prodotto protegge un oggetto fisico (macchina, composto chimico, dispositivo) indipendentemente da come è prodotto. Il brevetto di processo protegge il metodo di fabbricazione: chiunque usi quel metodo viola il brevetto, mentre chi produce lo stesso prodotto con un metodo diverso non commette contraffazione (salvo per i prodotti direttamente ottenuti).
Il brevetto di processo vale anche se il prodotto che ne risulta è già noto?
Sì. È possibile brevettare un nuovo processo per produrre un prodotto già noto (e quindi non più brevettabile come tale), purché il processo stesso sia nuovo e dotato di attività inventiva. In questo caso la tutela riguarda esclusivamente il processo, non il prodotto.