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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 c.p.c. – Nomina del traduttore
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 193 .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 122 - Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana:→Cod. proc. civ. art. 124 - Art. 124 c.p.c.: Interrogazione del sordo e del muto→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 121 Codice di Procedura Civile: Libertà di forme→Art. 125 c.p.c.: Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte→Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza→Art. 126 c.p.c.: Contenuto del processo verbale→Articolo 119 Codice di Procedura Civile: Imposizione di cauzione→Articolo 127 Codice di Procedura Civile: Direzione dell’udienza→Art. 118 c.p.c.: Ordine d’ispezione di persone e di cose
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice può nominare un traduttore per documenti in lingua straniera; il traduttore presta giuramento come l'interprete.
Ratio della norma
L'art. 123 c.p.c. risponde all'esigenza di assicurare la piena comprensibilità degli atti processuali da parte del giudice e delle parti. In un processo fondato sulla lingua italiana come lingua ufficiale del procedimento, la presenza di documenti in lingua straniera rischierebbe di compromettere il contraddittorio e la corretta valutazione delle prove. La nomina del traduttore è lo strumento con cui l'ordinamento presidia l'accessibilità linguistica degli atti.
Analisi del testo
Il testo dell'articolo è sobrio ed essenziale. Il legislatore utilizza il verbo «può», che conferisce al giudice una discrezionalità piena: la nomina non è automatica né obbligatoria per il solo fatto che un documento sia in lingua straniera, ma dipende dalla valutazione del giudice circa la necessità e la rilevanza della traduzione ai fini del giudizio. Il rinvio all'articolo precedente (art. 122 c.p.c.) in materia di giuramento unifica il regime giuridico di interprete e traduttore, equiparandone le responsabilità e le garanzie processuali.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che nel fascicolo processuale siano presenti documenti redatti in una lingua diversa dall'italiano: contratti internazionali, corrispondenza commerciale in lingua straniera, certificati o atti pubblici esteri, perizie redatte in altra lingua. Può essere invocata d'ufficio dal giudice o su istanza di parte, in qualunque stato e grado del procedimento civile.
Connessioni con altre norme
L'art. 123 c.p.c. si raccorda strettamente con l'art. 122 c.p.c. (interprete), al quale rimanda per la disciplina del giuramento. Va letto in combinato con l'art. 124 c.p.c. che estende le disposizioni sugli interpreti ai traduttori, e con le norme del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002) per quanto riguarda il compenso. Rileva altresì l'art. 111 Cost. sul giusto processo e il principio del contraddittorio, di cui la traduzione è presidio concreto.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, imprenditore italiano, produce in giudizio un contratto di fornitura redatto interamente in lingua tedesca. Il giudice, ritenuto il documento rilevante ai fini della decisione, nomina un traduttore che presta giuramento e deposita la traduzione in cancelleria; entrambe le parti possono così prendere posizione sul contenuto del contratto.
Caio cita in giudizio una società estera e allega una serie di e-mail in lingua inglese a supporto della propria domanda risarcitoria. La controparte contesta l'attendibilità della traduzione informale allegata da Caio; il giudice, valutata la complessità tecnica della corrispondenza, nomina d'ufficio un traduttore giurato affinché venga prodotta una versione ufficiale utilizzabile nel processo.
Domande frequenti
La nomina del traduttore è obbligatoria se un documento è in lingua straniera?
No. L'art. 123 c.p.c. attribuisce al giudice una facoltà discrezionale: la nomina avviene solo se il giudice la ritiene necessaria per la corretta valutazione del documento.
Chi può chiedere la nomina del traduttore?
La nomina può essere disposta d'ufficio dal giudice oppure su istanza di una delle parti, in qualunque fase del procedimento civile in cui emerga la necessità di tradurre un documento.
Quale giuramento presta il traduttore nominato dal giudice?
Il traduttore presta giuramento secondo le modalità previste per l'interprete dall'art. 122 c.p.c., impegnandosi a svolgere fedelmente il proprio incarico.
La traduzione prodotta spontaneamente da una parte ha lo stesso valore di quella del traduttore nominato dal giudice?
No. La traduzione di parte ha valore di semplice allegazione e può essere contestata. Solo la traduzione del traduttore nominato dal giudice, dopo il giuramento, ha valore processuale ufficiale.
Chi sostiene le spese per il traduttore nominato dal giudice?
Le spese di traduzione rientrano tra le spese di giustizia disciplinate dal D.P.R. 115/2002 e seguono in linea generale il principio della soccombenza, salvo diversa statuizione del giudice in sentenza.