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Art. 119 c.p.c. – Imposizione di cauzione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, nel provvedimento col quale impone una cauzione, deve indicare l’oggetto di essa, il modo di prestarla, e il termine entro il quale la prestazione deve avvenire.
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In sintesi
Il giudice che impone una cauzione deve indicarne oggetto, modalità di prestazione e termine entro cui adempiere.
Ratio della norma
L'art. 119 c.p.c. mira a rendere il provvedimento di imposizione della cauzione sufficientemente determinato da consentire alla parte di adempiere senza ambiguità. La cauzione, strumento di garanzia patrimoniale a tutela di interessi processuali o sostanziali della controparte, sarebbe inefficace se il debitore non sapesse con precisione cosa prestare, come e quando.
Analisi del testo
La disposizione individua tre elementi essenziali del provvedimento: (i) l'oggetto, che identifica il bene o il valore a garanzia del quale la cauzione è prestata (per esempio, il risarcimento del danno in caso di esecuzione provvisoria, oppure le spese processuali); (ii) il modo di prestazione, che il giudice può determinare liberamente tra le forme ammesse dall'ordinamento — deposito di somme di denaro presso la cancelleria o un istituto di credito, fideiussione bancaria o assicurativa, pegno su titoli di Stato; (iii) il termine, che delimita temporalmente l'adempimento e la cui scadenza può produrre conseguenze processuali sulla parte inadempiente.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che il giudice emette un provvedimento cautelare o ordinatorio che imponga la prestazione di una cauzione: ad esempio, nell'esecuzione provvisoria della sentenza (art. 283 c.p.c.), nella sospensione dell'esecuzione (art. 624 c.p.c.), nell'autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione in sede di volontaria giurisdizione, o in altri casi previsti da norme speciali.
Connessioni con altre norme
L'art. 119 c.p.c. va letto in combinato con l'art. 120 c.p.c., che disciplina le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione, e con l'art. 121 c.p.c., relativo alla sostituzione e alla liberazione dalla cauzione. Sul piano sostanziale, si raccorda con gli artt. 1179 e ss. c.c. in materia di cauzione e con le disposizioni del t.u.b. e delle leggi assicurative che regolano le garanzie fideiussorie.
Domande frequenti
Cosa succede se il giudice non indica il termine per la prestazione della cauzione?
Il provvedimento sarebbe incompleto rispetto ai requisiti imposti dall'art. 119 c.p.c. La parte interessata può chiedere al giudice di integrare o chiarire il provvedimento; in assenza di termine, è difficile contestare l'inadempimento ai sensi dell'art. 120 c.p.c.
In quali forme può essere prestata la cauzione?
La legge non impone una forma unica: sono ammessi il deposito di denaro o titoli in cancelleria, la fideiussione bancaria e quella assicurativa. È il giudice a scegliere la modalità più adeguata al caso concreto, indicandola nel provvedimento.
Il giudice può lasciare alla parte la scelta della forma di cauzione?
Sì, nei limiti in cui il provvedimento individui comunque le forme tra cui scegliere. Una indicazione alternativa (per esempio, "deposito in denaro o fideiussione bancaria") è compatibile con l'art. 119 c.p.c., purché la parte possa adempiere senza ulteriori determinazioni del giudice.
Cosa accade se la parte non presta la cauzione nel termine fissato?
Le conseguenze dell'inadempimento sono disciplinate dall'art. 120 c.p.c. e variano a seconda del tipo di provvedimento: in linea generale, la parte perde il beneficio ottenuto condizionatamente alla cauzione (per esempio, la sospensione dell'esecuzione viene revocata).
L'art. 119 c.p.c. si applica anche alle cauzioni richieste da leggi speciali?
Sì, nella misura in cui le leggi speciali non deroghino espressamente. L'art. 119 c.p.c. esprime un principio generale di determinatezza del provvedimento che impone obblighi processuali, e si applica in via suppletiva ogni volta che il giudice emetta un ordine di cauzione senza una disciplina formale alternativa.
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