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Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana – Nomina dell’interprete
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana.
Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.
Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
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In sintesi
L'art. 122 c.p.c. impone l'uso della lingua italiana in tutto il processo civile e consente al giudice di nominare un interprete giurato per chi non la conosce.
Ratio della norma
L'art. 122 c.p.c. persegue un duplice obiettivo: assicurare l'uniformità e la comprensibilità degli atti processuali attraverso l'uso di un'unica lingua ufficiale, e al tempo stesso tutelare il diritto di difesa di chi non padroneggia l'italiano. La lingua del processo è strumento di certezza giuridica e garanzia di effettiva partecipazione.
Analisi del testo
Il primo comma stabilisce una regola assoluta: in tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. L'avverbio «tutto» abbraccia ogni fase, dalla citazione alla sentenza, inclusi gli atti delle parti e i verbali d'udienza. Il secondo comma introduce un temperamento: quando deve essere sentita una persona che non conosce l'italiano — tipicamente un testimone o una parte informale — il giudice può nominare un interprete. La formula «può nominare» attribuisce al giudice un potere discrezionale, esercitato tuttavia in funzione del diritto di difesa. Il terzo comma disciplina la formalità del giuramento: l'interprete lo presta davanti al giudice, prima di iniziare l'attività, con impegno di fedele adempimento. Il giuramento ha rilevanza penale in caso di false dichiarazioni (art. 373 c.p. — falsa perizia o interpretazione).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che nel processo civile compare un soggetto che non comprende o non parla la lingua italiana: cittadini stranieri convenuti o attori, testimoni stranieri, parti informalmente sentite. Si applica anche nei procedimenti camerali, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nelle procedure esecutive, in quanto rientranti nel processo civile in senso lato. Non riguarda invece la traduzione di documenti in lingua straniera prodotti come prove, disciplinata da regole distinte.
Connessioni con altre norme
L'art. 122 c.p.c. si raccorda con l'art. 196 c.p.c. (nomina del consulente tecnico e regime delle sostituzioni), con l'art. 251 c.p.c. (giuramento dei testimoni) e, per analogia di struttura, con l'art. 143 c.p.p. che riconosce al non italofono il diritto all'interprete nel processo penale. In ambito costituzionale, la norma presidia il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. A livello sovranazionale si coordina con l'art. 6 CEDU sul diritto a un equo processo, che include il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per chi non comprende la lingua del tribunale.
Domande frequenti
L'uso della lingua italiana nel processo civile è assoluto o ammette eccezioni?
È una regola generale e cogente: tutti gli atti processuali devono essere redatti in italiano. La nomina dell'interprete non deroga a questa regola, ma ne assicura l'applicazione anche in presenza di parti o testimoni che non conoscono la lingua.
Il giudice è obbligato a nominare l'interprete o può rifiutarsi?
La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale. Tuttavia, quando la mancata nomina comprometterebbe il diritto di difesa o la corretta acquisizione della prova, la discrezionalità si restringe fino a diventare un vero e proprio obbligo funzionale.
Chi paga le spese dell'interprete nel processo civile?
Le spese per l'interprete rientrano nelle spese di giustizia anticipate dall'erario e successivamente poste a carico della parte soccombente, secondo le regole generali sulla condanna alle spese di cui all'art. 91 c.p.c.
Cosa succede se l'interprete rende una traduzione infedele?
L'interprete che, dopo aver prestato giuramento, afferma il falso o tace il vero commette il reato di falsa perizia o interpretazione previsto dall'art. 373 c.p., punibile con la reclusione. La falsità può inoltre costituire motivo di impugnazione degli atti processuali viziati.
La norma si applica anche ai documenti in lingua straniera prodotti come prove?
No. L'art. 122 c.p.c. riguarda l'audizione orale di persone che non conoscono l'italiano. La produzione di documenti stranieri è disciplinata da norme distinte: il giudice può richiedere una traduzione giurata, ma si tratta di un regime differente rispetto alla nomina dell'interprete per l'esame orale.
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