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Art. 117 c.p.c. – Interrogatorio non formale delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il giudice può interrogare liberamente le parti in qualsiasi momento del processo per chiarire i fatti controversi.
Ratio della norma
L'interrogatorio non formale risponde all'esigenza di consentire al giudice di acquisire una conoscenza diretta e spontanea dei fatti controversi, superando la mediazione dei soli atti scritti. A differenza dell'interrogatorio formale (artt. 228-232 c.p.c.), non è uno strumento probatorio in senso stretto: le dichiarazioni rese non hanno valore confessorio, ma aiutano il giudice a orientarsi nella ricostruzione della vicenda e a stimolare possibili soluzioni conciliative.
Analisi del testo
La norma attribuisce al giudice una facoltà discrezionale, non un obbligo: spetta quindi al giudice valutare l'opportunità di ricorrere allo strumento. Il presupposto è la comparizione personale delle parti, che devono essere presenti fisicamente (o mediante collegamento audiovisivo nei casi ammessi). Il contraddittorio simultaneo tra le parti è elemento caratterizzante: il giudice può confrontare le versioni in tempo reale. I difensori possono assistere ma non sostituire le parti nell'interrogatorio.
Quando si applica
L'art. 117 c.p.c. trova applicazione in qualunque grado di giudizio, primo grado, appello, in sede di rinvio, e in qualsiasi fase processuale, anche durante la trattazione o prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni. È utilizzato con particolare frequenza nelle controversie in cui i fatti rilevanti dipendono dalla ricostruzione soggettiva delle parti (rapporti contrattuali, controversie di lavoro, questioni familiari patrimoniali).
Connessioni con altre norme
Va distinto dall'interrogatorio formale (art. 228 c.p.c.), che ha natura probatoria e può provocare confessione giudiziale (art. 2730 c.c.). Si affianca alla facoltà del giudice di tentare la conciliazione (art. 185 c.p.c.) e si coordina con le disposizioni sul processo del lavoro (art. 420 c.p.c.), che prevedono anch'esse l'interrogatorio libero delle parti. L'istituto è distinto anche dalla prova per testimoni (artt. 244 ss. c.p.c.), riservata a terzi estranei alla lite.
Domande frequenti
L'interrogatorio non formale è obbligatorio?
No. L'art. 117 c.p.c. attribuisce al giudice una facoltà discrezionale: può disporlo quando lo ritiene utile, ma non è tenuto a farlo.
Le dichiarazioni rese valgono come confessione?
No. A differenza dell'interrogatorio formale, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio non formale non hanno valore confessorio e non costituiscono prova legale.
La parte può farsi rappresentare dall'avvocato invece di comparire di persona?
No. La norma richiede la comparizione personale della parte. Il difensore può assistere, ma non sostituire la parte nell'interrogatorio.
Il giudice può disporre l'interrogatorio non formale anche in appello?
Sì. La norma lo consente espressamente «in qualunque stato e grado del processo», quindi anche in grado di appello o in sede di rinvio.
Qual è la differenza rispetto all'interrogatorio formale?
L'interrogatorio formale (art. 228 c.p.c.) è un mezzo di prova che può provocare confessione giudiziale; quello non formale è uno strumento conoscitivo e orientativo, senza effetti probatori diretti.
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