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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2730 c.c. Nozione

In vigore dal 19/04/1942

La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

La confessione è giudiziale o stragiudiziale.

In sintesi

  • La confessione è la dichiarazione con cui una parte ammette la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra.
  • Per essere confessione deve provenire dalla parte stessa (o da chi ne ha il potere) e non da terzi.
  • Si distingue in confessione giudiziale, resa in giudizio, e stragiudiziale, resa fuori dal processo.
  • Costituisce mezzo di prova legale: vincola il giudice quando ne ricorrono i presupposti di legge.
  • Riguarda fatti, non valutazioni giuridiche: non si confessa il diritto, ma le circostanze materiali.
  • È atto unilaterale, ricettizio nei confronti della controparte, di natura ricognitiva e non negoziale.
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La nozione di confessione

L'art. 2730 c.c. definisce la confessione come dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a se' sfavorevoli e contestualmente favorevoli alla controparte. Si tratta di un mezzo di prova legale: quando integra i requisiti di legge, vincola il giudice, che non può liberamente apprezzarne il contenuto. La sua forza probatoria si fonda sull'id quod plerumque accidit: nessuno si dichiara contro il proprio interesse se non perché il fatto e' realmente accaduto. La confessione rappresenta dunque il vertice della scala delle prove civilistiche, di rango superiore alla testimonianza e alle presunzioni, e produce effetti sia sostanziali sia processuali di particolare incisivita'.

I requisiti soggettivi e oggettivi

Sotto il profilo soggettivo, la confessione richiede la capacità di disporre del diritto cui i fatti si riferiscono (art. 2731 c.c.) e la volontà consapevole di rendere la dichiarazione, il cosiddetto animus confitendi. Sotto il profilo oggettivo, deve avere ad oggetto fatti specifici e determinati, non valutazioni giuridiche: si confessa di aver ricevuto la somma, non di essere obbligati a restituirla. La parte che si limita a dire "riconosco il mio debito" senza specificare il fatto generatore non rende vera confessione, ma al più un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. con effetti probatori diversi e più limitati nella loro efficacia istruttoria.

Confessione giudiziale

La confessione giudiziale e' resa nel corso del processo, tipicamente in sede di interrogatorio formale (artt. 228 ss. c.p.c.) o in atti scritti debitamente sottoscritti dalla parte. Per l'art. 2733 c.c. forma piena prova contro colui che l'ha resa, salvo si tratti di diritti indisponibili, nel qual caso resta liberamente apprezzabile dal giudice. Tizio che, interrogato formalmente, ammette di aver ricevuto la somma di 5.000 euro da Caio rende confessione giudiziale che vincola il giudice nella decisione sulla restituzione, salvo prova di errore di fatto o violenza ex art. 2732 c.c. La confessione resa in altro processo, anche penale, mantiene il valore di confessione stragiudiziale ai fini del processo civile.

Confessione stragiudiziale

La confessione stragiudiziale e' resa fuori dal processo, in qualunque forma: lettera, e-mail, dichiarazione orale a terzi, dichiarazione resa in atti notarili, messaggio WhatsApp inequivoco. Ai sensi dell'art. 2735 c.c. ha la stessa efficacia di quella giudiziale se resa alla parte o al suo rappresentante; se resa a terzi e' liberamente apprezzabile dal giudice come elemento indiziario. Sempronia che scrive al creditore "riconosco di averti ricevuto la merce ma non l'ho ancora pagata" rende confessione stragiudiziale piena, con efficacia di prova legale nei limiti del fatto confessato. La confessione stragiudiziale resa a terzi può invece concorrere con altri elementi alla formazione del libero convincimento.

Differenza dal riconoscimento e dalla quietanza

La confessione si distingue dal riconoscimento di debito (atto unilaterale che produce inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. ma non integra prova legale piena del fatto) e dalla quietanza (dichiarazione del creditore che attesta il pagamento ricevuto). La confessione e' atto a contenuto fattuale, gli altri sono atti a contenuto giuridico o documentale. Inoltre la confessione richiede animus confitendi, ossia la consapevolezza di rendere una dichiarazione a se' sfavorevole, mentre il riconoscimento di debito può essere reso anche senza piena consapevolezza degli effetti probatori che ne derivano.

Domande frequenti

Una dichiarazione orale resa a un amico può costituire confessione?

Si tratta di confessione stragiudiziale resa a terzi, liberamente apprezzabile dal giudice ex art. 2735, secondo comma, c.c. Non ha l'efficacia di prova legale, ma può essere valutata insieme agli altri elementi del processo.

Si può confessare in nome di un'altra persona?

Si', tramite rappresentante munito di procura speciale che includa il potere di confessare. Il difensore non ha automaticamente questo potere: serve una procura ad hoc per gli atti dispositivi del diritto, come confermato dall'art. 2731 c.c.

La confessione può essere revocata?

Si', ai sensi dell'art. 2732 c.c., solo se si dimostra che e' stata determinata da errore di fatto o violenza. L'errore deve essere essenziale e riconoscibile, la violenza deve aver coartato la volontà del confessante.

Vale come confessione l'ammissione contenuta in un messaggio WhatsApp?

Si', se chiaramente attribuibile alla parte e riferita a fatti specifici a se' sfavorevoli. Costituisce confessione stragiudiziale; se diretta alla controparte, ha la stessa efficacia di prova legale di quella giudiziale.

Si possono confessare diritti indisponibili?

No, ai sensi dell'art. 2733, secondo comma, c.c. la confessione non fa piena prova quando verte su diritti indisponibili (status, capacità, diritti familiari). In questi casi resta liberamente apprezzabile dal giudice nel quadro complessivo degli elementi acquisiti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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