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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2725 c.c. – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell’articolo precedente.

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.

In sintesi

  • Quando un contratto deve essere provato per iscritto, la prova testimoniale è ammessa solo se il documento è andato perduto senza colpa del contraente.
  • La stessa, più rigorosa, regola vale per i contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullità (ad substantiam).
  • Vengono così esclusi il principio di prova per iscritto e l'impossibilità morale o materiale di procurarsi la scrittura.
  • La norma tutela la certezza dei rapporti per gli atti di particolare rilievo economico o sociale (immobili, donazioni, transazioni).
  • Si applica anche alla prova del contenuto del contratto, non solo alla sua esistenza.
  • Resta possibile, in alternativa, la prova mediante confessione (art. 2730 c.c.) o giuramento decisorio (art. 2736 c.c.).
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Il regime rafforzato per gli atti formali

L'art. 2725 c.c. introduce una deroga restrittiva al sistema delle eccezioni alla prova testimoniale: per i contratti che la legge o la volontà delle parti vogliono provati per iscritto, e a maggior ragione per quelli che richiedono la forma scritta a pena di nullita', la testimonianza e' ammessa solo nella terza ipotesi dell'art. 2724 c.c., ossia in caso di perdita incolpevole del documento. La ratio e' chiara: per gli atti più rilevanti, il legislatore privilegia la certezza documentale e riduce al minimo gli spazi di ricostruzione orale, ponendo a carico delle parti l'onere di precostituire e conservare la prova scritta.

Forma scritta ad probationem e ad substantiam

La forma scritta richiesta soltanto ad probationem (ad esempio l'assicurazione ex art. 1888 c.c., la transazione ex art. 1967 c.c., il patto sociale di società semplice nei limiti dell'art. 2251 c.c.) incide sulla prova ma non sulla validita' del contratto: in mancanza di scrittura il negozio e' valido ma può essere provato solo con i mezzi indicati dalla legge. La forma ad substantiam (vendite immobiliari, donazioni non di modico valore, contratti agrari pluriennali, costituzione di diritti reali immobiliari) e' invece requisito di validita': senza atto scritto il contratto e' nullo. In entrambi i casi l'art. 2725 c.c. impone lo stesso filtro probatorio, riducendo le eccezioni al solo caso della perdita incolpevole.

L'unica eccezione: la perdita incolpevole

Solo la perdita non imputabile a colpa del contraente apre la porta alla prova testimoniale. Tizio che ha sottoscritto un preliminare di vendita immobiliare e ha visto distruggere la propria copia in un incendio può provare per testi il contenuto del contratto, purche' dimostri sia l'originaria esistenza dell'atto sia la causa della distruzione. Restano invece esclusi tanto il principio di prova scritta quanto l'impossibilita' morale o materiale di procurarsi la scrittura: chi conclude un contratto formale e' tenuto, per legge o per scelta, a precostituirsi e conservare il documento. Il rigore probatorio e' la contropartita della solennita' della forma richiesta.

Limiti rispetto alla forma volontaria

Le parti possono pattuire la forma scritta convenzionalmente (art. 1352 c.c.). In tal caso, salvo diversa volontà, la forma si presume voluta per la validita' del contratto e l'art. 2725 c.c. si applica per analogia, restringendo i mezzi di prova ammessi. Caio e Sempronio che pattuiscono per iscritto che ogni modifica del contratto debba essere documentata non potranno provare per testi una modifica verbale, se non in caso di perdita incolpevole della scrittura modificativa. La clausola di forma volontaria produce dunque effetti probatori parificati a quelli della forma legale.

Confessione e giuramento come vie alternative

L'art. 2725 c.c. esclude la prova testimoniale ma non la confessione (art. 2730 c.c.) né il giuramento decisorio (art. 2736 c.c.). Anche per i contratti formali, dunque, l'avversario può ammettere il fatto in giudizio o essere chiamato a giurare sulla sua esistenza. Si tratta tuttavia di strumenti che presuppongono la collaborazione - volontaria o coatta - della controparte. Va inoltre ricordato che per i contratti a forma ad substantiam la confessione e il giuramento non valgono a sanare il vizio formale: se il contratto e' nullo per difetto di forma, nessun mezzo di prova può attribuirgli efficacia giuridica.

Domande frequenti

Per i contratti che richiedono forma scritta ad probationem si può usare un principio di prova scritta?

No. L'art. 2725 c.c. esclude tutte le eccezioni dell'art. 2724 c.c. tranne la perdita incolpevole del documento. Il principio di prova per iscritto, da solo, non basta a integrare la testimonianza nei contratti che la legge vuole provati per iscritto.

Cosa succede se le parti hanno pattuito la forma scritta ma non l'hanno rispettata?

Se la forma e' stata pattuita per la validita' (art. 1352 c.c.) il contratto e' nullo. Se e' stata pattuita ad probationem, il contratto e' valido ma la prova testimoniale resta limitata dall'art. 2725 c.c., con la sola eccezione della perdita incolpevole.

Posso provare una vendita immobiliare con la sola testimonianza se ho perso il rogito?

Si', purche' dimostri l'originaria esistenza dell'atto e la perdita incolpevole. Resta comunque opportuno richiedere copia autentica al notaio rogante o consultare i pubblici registri immobiliari, dove l'atto e' trascritto e conservato.

L'art. 2725 c.c. si applica anche ai patti contrari al contenuto del documento?

Si'. Per i contratti a forma scritta, anche i patti aggiunti o contrari (art. 2722 c.c.) devono essere provati per iscritto. La prova testimoniale resta confinata all'unica eccezione della perdita incolpevole del documento modificativo.

La confessione può sostituire la prova scritta nei contratti formali?

La confessione e' ammessa anche per i contratti a forma scritta ad probationem, ma non può sanare la nullita' di quelli a forma ad substantiam: in questi ultimi il contratto e' nullo senza scrittura, e la confessione non vi attribuisce efficacia giuridica.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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