Testo dell'articoloVigente
Risposta in chiaro
L’art. 2726 c.c. estende le limitazioni della prova testimoniale previste per i contratti anche alla prova del pagamento e della remissione del debito: non deve essere più facile provare per testimoni l’estinzione del debito che la sua nascita.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2726 c.c. Prova del pagamento e della remissione
In vigore dal 19/04/1942
Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2725 - Art. 2725 c.c.: Atti per i quali è richiesta la prova per iscrit→Cod. civ. art. 2727 - Art. 2727 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2724 c.c.: Eccezioni al divieto della prova testimoniale→Articolo 2728 Codice Civile: Prova contro le presunzioni legali→Art. 2723 c.c.: Patti posteriori alla formazione del documento→Articolo 2729 Codice Civile: Presunzioni semplici→Art. 2722 c.c.: Patti aggiunti o contrari al contenuto di un doc→Art. 2730 Codice Civile: Nozione→Articolo 2721 Codice Civile: Ammissibilità: limiti di valore
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il problema della prova del pagamento e della remissione
L'articolo 2726 del Codice Civile estende le limitazioni alla prova testimoniale previste per i contratti anche alla prova del pagamento e della remissione del debito. La norma risponde a un'esigenza di coerenza sistematica: sarebbe irrazionale consentire la prova per testimoni dell'estinzione di un debito (pagamento o remissione) quando la stessa prova è vietata o limitata per il contratto da cui il debito deriva.
Le limitazioni alla prova testimoniale dei contratti sono disciplinate dall'art. 2721 c.c. e seguenti: in generale, la prova per testimoni è ammessa per i contratti di valore non superiore a cinque euro (limite nella pratica superato dall'art. 2721, che rimette al giudice la valutazione dell'opportunità di ammettere la prova testimoniale), ed è esclusa nei contratti che devono essere provati per iscritto.
Ambito di applicazione dell'art. 2726 c.c.
Le norme richiamate dall'art. 2726 c.c. sono quelle degli artt. 2721-2725 c.c., che disciplinano la prova testimoniale dei contratti. Il rinvio comprende sia il limite generale di valore (art. 2721 c.c.) sia i divieti specifici relativi ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta (art. 2725 c.c.).
Così, se un contratto deve essere provato per iscritto, anche il pagamento relativo a tale contratto deve essere provato per iscritto o con altri mezzi diversi dalla testimonianza. Il debitore che sostiene di aver pagato dovrà produrre la quietanza, il bonifico bancario, la ricevuta o altro documento idoneo, non potendo affidarsi a soli testimoni.
La remissione del debito
La remissione è l'atto con cui il creditore rinuncia volontariamente al proprio credito (art. 1236 c.c.). Si tratta di un negozio unilaterale recettizio che estingue l'obbligazione senza necessità di accettazione del debitore, salvo che questi non dichiari entro congruo termine di non volerne profittare.
Ai sensi dell'art. 2726 c.c., anche la prova della remissione è soggetta alle stesse limitazioni probatorie previste per il contratto. Ciò significa che, se la remissione riguarda un credito contrattuale soggetto a forma scritta, la remissione stessa dovrà essere provata per iscritto o con mezzi equivalenti.
Mezzi di prova ammissibili senza limitazioni
Le limitazioni dell'art. 2726 c.c. riguardano la sola prova testimoniale. Restano sempre ammissibili la prova documentale (quietanza, ricevuta, estratto conto bancario), la confessione del creditore (art. 2730 c.c.) e il giuramento (art. 2736 c.c.). In pratica, il debitore che intende provare l'avvenuto pagamento farà bene a conservare la documentazione bancaria o a ottenere una quietanza scritta dal creditore.
Domande frequenti
Perché la legge applica le stesse limitazioni probatorie al pagamento e alla remissione?
Per coerenza sistematica: sarebbe irrazionale vietare la prova testimoniale di un contratto e poi consentirla per provare l'estinzione del debito derivante dallo stesso contratto. L'art. 2726 c.c. evita questa asimmetria estendendo le stesse limitazioni.
Come si prova il pagamento di un debito derivante da un contratto che richiede forma scritta?
Occorre produrre prova documentale: quietanza, ricevuta, bonifico bancario o estratto conto. La prova testimoniale non è ammessa per i contratti soggetti a forma scritta, e la stessa limitazione vale per la prova del relativo pagamento.
Cos'è la remissione del debito?
È l'atto con cui il creditore rinuncia volontariamente al proprio credito (art. 1236 c.c.). Si tratta di un negozio unilaterale recettizio che estingue l'obbligazione. Anche la sua prova è soggetta alle stesse limitazioni probatorie del contratto a cui si riferisce.
La confessione del creditore è sufficiente a provare il pagamento?
Sì. Le limitazioni dell'art. 2726 c.c. riguardano solo la prova testimoniale. La confessione del creditore (art. 2730 c.c.) e il giuramento sono sempre ammissibili come prova del pagamento o della remissione, senza limiti di valore.
Qual è il limite di valore oltre il quale non è ammessa la prova testimoniale dei contratti?
L'art. 2721 c.c. indica formalmente cinque euro come limite, ma nella pratica il giudice può discrezionalmente ammettere la prova testimoniale tenuto conto della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Il limite formale è rimasto invariato ma è di fatto superato dall'interpretazione giurisprudenziale.