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Art. 2723 c.c. Patti posteriori alla formazione del documento
In vigore dal 19/04/1942
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il regime piu' favorevole per i patti posteriori
L'articolo 2723 del Codice Civile completa il quadro disciplinare introdotto dall'articolo 2722 occupandosi di una situazione diversa e meno rigida: l'ipotesi in cui si alleghi l'esistenza di un patto aggiunto o contrario stipulato dopo la formazione del documento. La diversa collocazione temporale giustifica un trattamento di favore: mentre i patti anteriori o contemporanei sono sottratti alla prova testimoniale, quelli posteriori possono essere provati con testimoni, sia pure a condizione di un giudizio di verosimiglianza affidato all'autorita' giudiziaria.
La ratio della distinzione temporale
La ragione del diverso trattamento risiede in una valutazione di plausibilita'. I patti anteriori o contemporanei alla redazione del documento, se non vi sono stati trasfusi, lasciano presumere che le parti abbiano voluto escluderli dall'accordo definitivo. I patti successivi, invece, riflettono una vicenda nuova e autonoma, in cui le parti possono legittimamente aver voluto modificare quanto stabilito in precedenza, anche senza ricorrere a un nuovo documento scritto, magari per ragioni di urgenza, di confidenza o di marginalita' della modifica. La norma riconosce questa fisiologica evoluzione dei rapporti contrattuali.
Il giudizio di verosimiglianza
Tuttavia, la prova testimoniale non e' automaticamente ammessa. Il giudice deve compiere una valutazione preliminare sulla verosimiglianza della modifica orale, considerando i medesimi parametri elencati nell'articolo 2721: la qualita' delle parti, la natura del contratto, ogni altra circostanza. Se Tizio sostiene che, mesi dopo aver firmato il contratto con Caio, le parti hanno concordato verbalmente una proroga del termine, il giudice valutera' se tale modifica orale sia plausibile alla luce dei rapporti fra le parti, della prassi commerciale del settore, dell'andamento dell'esecuzione contrattuale.
Coordinamento con l'articolo 2722
Il sistema costruito dagli articoli 2722 e 2723 e' coerente: i patti anteriori o contemporanei restano confinati nel documento scritto e ne fanno parte solo se ivi trasfusi, mentre i patti successivi possono modificare il rapporto anche oralmente, salva la verifica di verosimiglianza in sede processuale. La distinzione richiede attenzione alla cronologia: chi vuole avvalersi della prova testimoniale dovra' specificare con precisione la collocazione temporale del patto allegato, perche' una qualificazione errata espone all'inammissibilita' della prova ai sensi dell'articolo 2722.
Cautele operative
Nella pratica, i contratti complessi prevedono talvolta clausole che richiedono la forma scritta per ogni modifica successiva. Tali clausole, valide in base all'autonomia negoziale, restringono ulteriormente la possibilita' di provare per testimoni modifiche posteriori, perche' la mancanza della forma pattizia incide sulla validita' stessa della modifica, prima ancora che sulla sua prova. In assenza di clausole simili, conviene comunque formalizzare per iscritto ogni modifica successiva del contratto: e' la via piu' semplice per evitare di dover affrontare in giudizio la valutazione di verosimiglianza prevista dall'articolo 2723, che pur ammissibile resta sempre incerta nell'esito.
Considerazioni di natura probatoria
Sotto il profilo strettamente probatorio, l'articolo 2723 introduce un meccanismo a doppio passaggio: prima il giudice valuta in astratto la verosimiglianza della modifica, poi, se ammessa, esamina nel merito le testimonianze raccolte. La parte che articola la prova deve quindi predisporre capitoli precisi e circostanziati, che permettano ai testimoni di riferire su fatti specifici, non su valutazioni generiche. La giurisprudenza tende a privilegiare le pattuizioni che coincidono con eventi documentati o con condotte esecutive coerenti con la modifica allegata, perche' tali elementi rafforzano la plausibilita' della stipulazione orale. Un'attenta ricostruzione del contesto fattuale, dunque, e' altrettanto importante quanto la scelta dei testimoni, perche' contribuisce a formare quel giudizio di verosimiglianza che e' il fulcro della disciplina dei patti posteriori al documento.
Domande frequenti
I patti posteriori al documento si possono provare per testimoni?
Si', a condizione che il giudice ritenga verosimile, in base alla qualita' delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, che siano state effettivamente fatte aggiunte o modificazioni verbali successive alla formazione del documento.
Perche' la disciplina dei patti posteriori e' diversa da quella dei patti anteriori?
Perche' i patti posteriori riflettono una vicenda autonoma e successiva alla redazione del documento, in cui le parti possono legittimamente aver modificato l'accordo originario. La differenza temporale giustifica un regime probatorio piu' favorevole.
Come valuta il giudice la verosimiglianza della modifica orale?
Considera i medesimi parametri dell'art. 2721: qualita' delle parti, natura del contratto, circostanze del caso. La valutazione e' discrezionale e si fonda sulla plausibilita' della modifica alla luce del contesto complessivo del rapporto.
Cosa succede se il contratto richiede la forma scritta per le modifiche?
In tal caso la mancanza di forma incide sulla validita' stessa della modifica, ancor prima che sulla sua prova. La clausola di forma convenzionale impedisce di avvalersi della prova testimoniale anche nei limiti dell'articolo 2723.
E' opportuno formalizzare per iscritto ogni modifica contrattuale?
Si'. Anche se l'articolo 2723 consente in linea teorica la prova testimoniale, la valutazione di verosimiglianza resta incerta nell'esito. Formalizzare le modifiche con scrittura, anche semplice, e' la via piu' sicura per evitare contestazioni successive.