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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2724 c.c. Eccezioni al divieto della prova testimoniale

In vigore dal 19/04/1942

La prova per testimoni è ammessa in ogni caso:

quando vi è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

quando il contraente è stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

In sintesi

  • La prova testimoniale, di regola limitata dagli artt. 2721-2723 c.c., e' ammessa in ogni caso quando ricorrono specifiche eccezioni di legge.
  • Prima eccezione: esistenza di un principio di prova per iscritto, ossia un documento proveniente dalla controparte che renda verosimile il fatto.
  • Seconda eccezione: impossibilita' morale o materiale di procurarsi una prova scritta (rapporti familiari, urgenza, soccorso, calamita').
  • Terza eccezione: perdita incolpevole del documento originariamente esistente, da provare a cura di chi invoca la testimonianza.
  • Le eccezioni operano anche rispetto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (art. 2722 c.c.).
  • Restano i limiti dell'art. 2725 c.c. per gli atti che richiedono la forma scritta ad substantiam, dove vale solo la perdita incolpevole.

Le tre porte aperte alla prova per testimoni

L'art. 2724 c.c. costituisce la valvola di sfogo di un sistema fortemente improntato al primato della prova documentale, come emerge dagli artt. 2721-2723 c.c. Il legislatore prende atto che la rigidita' della regola scritta puo' tradursi in denegata giustizia quando il contraente, pur diligente, non e' riuscito a procurarsi o a conservare il documento. Le tre eccezioni vanno percio' lette come bilanciamento tra certezza dei traffici ed effettivita' della tutela giurisdizionale. Si tratta di ipotesi tassative: non e' possibile evocare nuove fattispecie analogiche per ampliare il perimetro della prova orale.

Il principio di prova per iscritto

Si tratta di qualunque scritto - lettera, e-mail, messaggio WhatsApp, appunto, fattura proforma, bonifico annotato - che provenga dalla parte contro cui si agisce e che renda verosimile il fatto allegato. Lo scritto non deve dimostrare il fatto in se', ma soltanto renderlo plausibile, aprendo cosi' la strada all'integrazione testimoniale. Se Tizio cita Caio per un mutuo verbale di 5.000 euro e produce un sms in cui Caio scrive "ti restituiro' presto quei soldi", la prova testimoniale diventa pienamente ammissibile per ricostruire l'effettiva entita' del prestito e le condizioni della restituzione. Il documento deve provenire dalla parte avversa: lo scritto prodotto da chi agisce non integra principio di prova per iscritto.

L'impossibilita' di procurarsi la prova scritta

L'impossibilita' morale e' quella tipica dei rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti stretti, dove richiedere una scrittura sarebbe contrario al costume sociale e alla fiducia reciproca. L'impossibilita' materiale ricorre nelle situazioni di urgenza, di pericolo, di concitazione (incidente, soccorso, calamita' naturale, soccorso medico) in cui non e' praticabile redigere un documento. Caia che presta 10.000 euro al fratello in un momento di difficolta' puo' provare per testi la dazione, perche' pretendere una ricevuta in quel contesto sarebbe stato moralmente esigibile solo con uno sforzo eccessivo. La giurisprudenza estende l'eccezione anche ai rapporti tra collaboratori di lunga data legati da fiducia particolare.

La perdita incolpevole del documento

L'ultima ipotesi presuppone che il documento sia esistito, sia andato perduto e che la perdita non sia imputabile a colpa di chi la invoca. Furto in casa, incendio dei locali, alluvione, smarrimento durante un trasloco affidato a terzi, distruzione accidentale dell'archivio: in tutti questi casi il contraente puo' ricostruire per testi il contenuto dell'atto. Resta tuttavia a suo carico un onere probatorio rafforzato: deve dimostrare l'originaria esistenza del documento, la sua perdita e l'assenza di colpa nella causa che vi ha condotto. La mera disattenzione, il disordine personale o la negligenza nella conservazione escludono l'applicazione dell'eccezione.

Coordinamento con la forma scritta ad substantiam

Quando la legge richiede la forma scritta a pena di nullita' (vendite immobiliari, donazioni non di modico valore, transazioni su diritti immobiliari, contratti agrari ultranovennali) l'art. 2725 c.c. consente la prova testimoniale solo nell'ipotesi della perdita incolpevole. Le altre due eccezioni di cui all'art. 2724 c.c. - principio di prova scritta e impossibilita' - restano ammesse solo per i contratti che devono essere provati per iscritto ma non richiedono forma scritta ad substantiam. La distinzione e' centrale e va sempre verificata caso per caso prima di articolare i capitoli di prova testimoniale in giudizio.

Domande frequenti

Un messaggio WhatsApp puo' valere come principio di prova per iscritto?

Si', purche' provenga dalla parte contro cui si agisce e renda verosimile il fatto allegato. La giurisprudenza ammette ormai pacificamente sms, e-mail e chat come documenti idonei a integrare il principio di prova scritta, a condizione che sia possibile attribuirne la paternita' alla controparte.

Come si dimostra l'impossibilita' morale di procurarsi la prova scritta?

Occorre allegare e provare la relazione qualificata tra le parti (parentela stretta, convivenza, rapporto fiduciario consolidato) e il contesto in cui la richiesta di una scrittura sarebbe stata socialmente inesigibile. Il giudice valuta caso per caso le circostanze concrete della vicenda.

La perdita del documento per disordine personale rientra nell'eccezione?

No. La perdita deve essere incolpevole: la negligenza o l'imprudenza del contraente nel conservare la documentazione esclude l'applicazione dell'art. 2724 n. 3 c.c. Occorre allegare cause esterne come furto, incendio, calamita' naturale o distruzione accidentale ad opera di terzi.

Le eccezioni dell'art. 2724 c.c. valgono anche per la donazione verbale?

No, perche' la donazione richiede l'atto pubblico a pena di nullita' (salvo donazioni di modico valore). Per gli atti a forma scritta ad substantiam si applica l'art. 2725 c.c., che ammette la sola eccezione della perdita incolpevole.

Il giudice e' obbligato ad ammettere la prova testimoniale se ricorre una delle eccezioni?

Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti dell'eccezione e poi valuta la rilevanza e l'ammissibilita' dei capitoli di prova. Se le condizioni sono integrate non puo' negare in radice l'audizione dei testi, ma conserva il vaglio di rilevanza ex art. 244 c.p.c.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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