Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1988 c.c. – Promessa di pagamento e ricognizione di debito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1987 - Articolo 1987 Codice Civile: Efficacia delle promesse→Cod. civ. art. 1989 - Articolo 1989 Codice Civile: Promessa al pubblico→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1986 Codice Civile: Annullamento e risoluzione del contratto→Articolo 1990 Codice Civile: Revoca della promessa→Articolo 1985 Codice Civile: Recesso dal contratto→Articolo 1991 Codice Civile: Cooperazione di più persone→Articolo 1984 Codice Civile: Liberazione del debitore→Articolo 1992 Codice Civile: Adempimento della prestazione→Articolo 1983 Codice Civile: Controllo del debitore
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In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura della norma e il suo fondamento
L'art. 1988 c.c. disciplina due fattispecie affini ma distinte: la promessa di pagamento e la ricognizione di debito. Entrambe sono dichiarazioni unilaterali che producono un effetto processuale rilevante: dispensano il beneficiario dall'onere di provare il rapporto fondamentale (causa debendi) da cui il debito trae origine. La norma si inserisce nel Titolo IV delle promesse unilaterali, aperto dall'art. 1987, che sancisce il principio di tipicita delle promesse unilaterali vincolanti.
Promessa di pagamento
La promessa di pagamento e una dichiarazione con cui il promittente, Tizio, afferma di dover pagare una somma (o compiere una prestazione) a Caio senza indicare la causa. Non e di per se una fonte autonoma di obbligazione (il Titolo IV e retto dal principio di tipicita ex art. 1987), ma produce l'effetto di invertire l'onere della prova: Caio non deve dimostrare da dove nasce il credito. Tizio, invece, deve provare che il rapporto fondamentale non esiste, e nullo, e stato estinto o e inefficace. Finche non fornisce tale prova, l'obbligazione si presume esistente.
Esempio classico: Tizio scrive a Caio «ti devo 5.000 euro che ti paghere entro il 30 giugno». Non si sa se il debito origina da un mutuo, da una fornitura o da altra causa. Caio puo agire giudizialmente senza dover allegare la causa: l'onere si sposta su Tizio.
Ricognizione di debito
La ricognizione e diversa: presuppone un debito gia esistente e lo riconosce espressamente. Ha funzione confermativa e rafforzativa della prova: elimina ogni incertezza sull'esistenza del rapporto, anche se non ne specifica la causa. La Corte di Cassazione ha piu volte chiarito (fra le tante, Cass. n. 10454/2018) che la ricognizione non crea una nuova obbligazione autonoma ma consolida quella preesistente, con l'effetto di spostare l'onere probatorio.
Natura della presunzione
La presunzione e relativa (iuris tantum): il debitore Tizio puo vincerla provando che il rapporto fondamentale non e mai sorto (ad es. la compravendita sottostante era nulla per illiceita della causa), che e stato estinto (pagamento, remissione) o che e inefficace. La prova contraria e libera e puo essere offerta con qualsiasi mezzo, incluse presunzioni semplici, purche gravi, precise e concordanti.
Distinzione dalla novazione
La ricognizione di debito non e una novazione (art. 1230 c.c.): non estingue il rapporto originario e non ne crea uno nuovo. Le due fattispecie si distinguono per l'animus novandi, che nella ricognizione e assente. Se Tizio riconosce di dovere 10.000 euro a Caio, il debito originario (da mutuo, da fatto illecito, ecc.) sopravvive con tutte le sue garanzie e i suoi privilegi.
Rapporto con i titoli di credito
L'art. 1988 e spesso accostato alla disciplina dei titoli di credito (artt. 1992 ss. c.c.) e alla cambiale in particolare. La cambiale e un titolo astratto: il creditore cambiario non deve provare la causa; anche qui opera un meccanismo analogo di astrazione processuale. Tuttavia la disciplina cambiaria e autonoma e speciale rispetto all'art. 1988, che rimane la norma di diritto comune applicabile fuori dal perimetro dei titoli di credito tipici.
Prescrizione
La prescrizione del diritto derivante dalla promessa o dalla ricognizione segue il regime del rapporto fondamentale sottostante. Se la ricognizione riguarda un credito da mutuo (prescrizione decennale), il termine non cambia. Tuttavia la ricognizione puo interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., riavviando il decorso del termine.
Domande frequenti
Cosa si intende per promessa di pagamento?
E una dichiarazione unilaterale con cui un soggetto si impegna a pagare senza indicare la causa del debito; produce l'effetto di invertire l'onere della prova a favore del destinatario.
La ricognizione di debito crea una nuova obbligazione?
No: consolida un obbligo preesistente senza estinguerlo e senza crearne uno nuovo. Diversa e la novazione, che richiede l'animus novandi e produce l'estinzione del rapporto originario.
Il debitore puo contestare una ricognizione di debito?
Si: puo provare che il rapporto fondamentale non esiste, e nullo, e stato estinto o e inefficace. La presunzione e relativa e ammette prova contraria con qualsiasi mezzo.
L'art. 1988 si applica alle cambiali?
La cambiale e retta da una disciplina speciale e autonoma. L'art. 1988 si applica alle promesse e ricognizioni di diritto comune, ossia fuori dal perimetro dei titoli di credito tipici.
La ricognizione di debito interrompe la prescrizione?
Si: ai sensi dell'art. 2944 c.c. il riconoscimento del diritto da parte del debitore interrompe la prescrizione, riavviando il decorso del termine a partire dalla data della ricognizione.